Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1892/2005
ECLI:EU:C:2005:276
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
Presentate il 10 maggio 2005 (
1
)
Cause riunite C-465/02 e C-466/02
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Agricoltura – Indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari – Denominazione “feta” – Denominazioni generiche – Denominazioni tradizionali – Validità del regolamento (CE) n. 1892/2002»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo: la tutela comunitaria delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
A – Antecedenti
B – I primi passi della legislazione comunitaria
C – La normativa comunitaria attuale
1. I prodotti vitivinicoli
2. I prodotti agricoli e alimentari
D – Il regolamento nº2081/92
1. Le nozioni di denominazione di origine e di indicazione geografica
2. Le denominazioni non registrabili
3. La procedura di registrazione
E – Il regolamento n. 1107/96
III – Esame della giurisprudenza della Corte di giustizia
A – Concettualizzazione come diritti di proprietà industriale e commerciale
B – L’obiettivo della tutela
C – Il regolamento di base
1. Ambito di applicazione
2. Estensione della tutela
3. La registrazione e i suoi effetti
4. Corollario
IV – Antefatti delle controversie
A – Il primo inserimento della denominazione «feta» nel regolamento n. 1107/96
B – La sentenza «feta»
C – Il secondo inserimento della «feta» nel regolamento n. 1107/96, in forza del regolamento n. 1829/2002
D – La causa «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»
V – I ricorsi di annullamento
A – Sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento
B – Motivi di carattere formale
1. Violazione dei termini e del regime linguistico
2. Motivazione insufficiente
C – Motivi di merito
1. «feta» come denominazione generica
2. La «feta» come denominazione tradizionale
VI – Sulle spese
VII – Conclusione
I –
Introduzione
1. Il presente ricorso di annullamento ripropone alla Corte la discussione in merito alla legittimità dell’inserimento del nome
«feta» nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche della Comunità europea.
2. Tale questione è stata discussa in passato nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata e poi ritirata
dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato della Repubblica ellenica), in occasione della quale presentai le mie conclusioni
del 24 giugno 1997 (
2
), e altresì nell’ambito di un altro ricorso di annullamento, conclusosi con una sentenza (
3
) che annullò la detta registrazione per motivi formali, senza peraltro verificare se la denominazione in oggetto avesse carattere
«generico» o potesse essere considerata «tradizionale» ai sensi della disposizione applicabile.
3. In un momento successivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato una serie di iniziative volte a colmare le carenze poste in rilievo dalla
suddetta pronuncia giurisdizionale, e mediante il regolamento (CE) n. 1829/2002 (
4
) ha inserito nuovamente il vocabolo «feta» nel Registro delle denominazioni di origine protette, decisione contro la quale
i governi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno entrambi proposto ricorsi di annullamento.
4. Nelle presenti conclusioni, propongo di analizzare il contesto normativo e la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia,
prima di passare all’esposizione dei fatti all’origine della lite e di esaminare i motivi di annullamento.
II –
Contesto normativo: la tutela comunitaria delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
A –
Antecedenti
5. Già nella [OSCURATO:PERSONA] troviamo un primo riferimento ad una denominazione di origine, quando si narra della costruzione del tempio
di Gerusalemme, promesso dal re Davide a Yahvé, progetto per il quale Jiram, re di Tiro e Sidone, abbatté una quantità di
cedri del Libano su richiesta di Salomone, il cui palazzo fu poi edificato con tanto di quel legname di cedro, da diventare
noto come la «Foresta del Libano», poiché aveva quattro file di colonne di questo pregiato legno; Salomone aveva altresì rivestito
di cedro il vestibolo del trono «ove rendeva giustizia, cioè il Vestibolo della Giustizia» (
5
). A prescindere dai nomi o dai simboli, la menzione della provenienza geografica ha probabilmente costituito uno dei primi
metodi di identificazione utilizzati per distinguere le persone e le cose dai loro simili (
6
). Esistono numerose testimonianze del fatto che, fin dai tempi antichi, taluni prodotti originari di determinate zone godessero
di prestigio e di una buona reputazione. Autori classici come Erodoto, Aristotele o Platone esprimono l’apprezzamento dei
greci per il bronzo di Corinto, il marmo della Frigia e di Paro, il vasellame di Atene, le statuine in terracotta di Thisbe,
i profumi d’[OSCURATO:PERSONA] o i vini di Naxos, di Rodi e di Corinto (
7
). Nell’Eneide, Virgilio narra che Eléno regalò ad Enea «lavori ch’avea d’oro e d’avorio apparecchiati, e gran masse d’argento
e gran vaselli di dodonéo metallo» (
8
) e include tra i regali di Andromaca ad Ascanio «arnesi d’oro guarniti e ricamati e drappi e giubbe di moresco lavoro, e altri
degni di lui vestiti e fregi, e ricca elarga copia di biancherie (...)» (
9
). Orazio ha arricchito la sua opera con un’autentica compilazione di denominazioni geografiche romane, mettendo in guardia
contro le mistificazioni (
10
).
6. Il nesso tra gli oggetti e la loro provenienza non implicava una distinzione tra i prodotti presenti in natura e quelli che
erano frutto dell’intervento dell’uomo, né si collegava ad una nozione precisa o obbediva ad una qualsiasi disposizione normativa (
11
).
7. Lo stesso accadeva nel [OSCURATO:PERSONA]. In un frammento di Alceo si citano le spade di Calcide, dalla lama corta e l’impugnatura
lunga, che prendevano il nome dal luogo di fabbricazione (
12
). In tale epoca si nota una certa confusione tra i marchi degli artigiani ed i contrassegni posti ad indicare l’origine della
merce in osservanza dell’obbligo gravante sui membri di un raggruppamento di rendere identificabili le loro creazioni, a pena
di esclusione. Di conseguenza, compaiono due tipi di contrassegno: quello della corporazione (
signum collegii
) e quello appartenente a ciascun autore (
signum privati
) (
13
). In tale modo si certificava che nell’elaborazione del prodotto erano state rispettate alcune condizioni, ciò che indirettamente
tutelava anche il luogo di produzione.
8. [OSCURATO:PERSONA] francese ha soppresso le corporazioni e ripristinato la piena libertà di commercio, eliminando la maggior parte
delle suddette pratiche protezionistiche, ma non tutte, dato che nella prima metà del secolo XIX esistevano regole dirette
a promuovere le specialità prodotte da alcune popolazioni, come il sapone di Marsiglia, l’acciaio della Westfalia e della
Renania o la forgiatura dell’[OSCURATO:PERSONA] (
14
).
9. A partire da quel momento, alcune nazioni hanno iniziato ad adottare provvedimenti diretti a reprimere le frodi sulla provenienza
dei prodotti, naturali o manufatti, in particolare in ambito vinicolo (
15
). Si tentava di proteggere il consumatore, garantendo l’autenticità del prodotto, e l’imprenditore, contro l’indebita imitazione
dei suoi prodotti (
16
). In epoca successiva è stato elaborato un sistema di protezione che dava valore autonomo alla denominazione di origine, simile
al regime istituito per i segni distintivi delle merci.
10. Nel frattempo, nella letteratura e nella cultura europee continuano a fiorire i riferimenti all’origine di taluni prodotti,
diretti a esaltarne la comprovata qualità o le peculiari caratteristiche. [OSCURATO:PERSONA], il Cervantes menziona i fusi
di Guadarrama (
17
), alcuni prodotti alimentari come i ceci di Martos (
18
), i francolini di Milano, i fagiani di Roma, la vitella di Sorrento, le pernici di Morón o le oche di Lavajo (
19
), e ancora, il sapone napoletano (
20
) e certe stoffe, come il panno di Cuenca e il cosiddetto «límiste» di Segovia (
21
); Lope de Vega elogia una gonna francese (
22
) e menziona le calzature di Cuenca (
23
) e i piatti di Talavera (
24
); nell’
Amleto, principe di [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] allude al vino del Reno, con cui brinda il re (
25
), e alla scommessa tra Claudio e Laerte, che hanno messo in palio sei cavalli berberi contro sei spade e pugnali francesi (
26
); Proust tesse gli elogi di un dessert, per accompagnare il quale meriterebbe stappare bottiglie di Porto (
27
) e descrive l’incontro, nell’Hotel di Balbec, tra il narratore e la duchessa di Guermantes, avvolta nella bruma di un abito
di crespo di Cina color grigio (
28
); e infine Carpentier, fedele espressione della cultura europea nel continente americano, scrive dei vini di Bordeaux (
29
), dei cappelli di paglia italiani (
30
), delle bambole francesi e italiane, e del «whisky» scozzese (
31
).
11. Attualmente, l’individuazione degli oggetti avviene attraverso la loro messa in vendita con il marchio proprio di ciascun
produttore; tuttavia, in molte occasioni, i prodotti vengono individuati anche grazie all’indicazione del luogo di fabbricazione.
In un mondo dominato da simboli, in cui lo sviluppo degli scambi commerciali offre all’utente molteplici alternative, il segno
distintivo si rivela un elemento decisivo al momento di effettuare una scelta; da ciò deriva il suo interesse economico.
B –
I primi passi della legislazione comunitaria
12. [OSCURATO:PERSONA] CE non dedica alcuna disposizione alle indicazioni geografiche. All’epoca della sua approvazione, gli ordinamenti
nazionali, in conseguenza della evoluzione sopra descritta, tutelavano le indicazioni geografiche in modo differente. Mentre
alcuni paesi offrivano garanzie di carattere generale, mediante norme atte a reprimere la concorrenza sleale –particolarmente,
attraverso il principio della veridicità–, altri, come la [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA], prevedevano un regime specifico, parallelo
a quello delineato per alcuni casi peculiari, che si caratterizzava per il fatto di distinguere l’«indicazione della provenienza»
dalla «denominazione di origine» (
32
).
13. L’esistenza di modalità di tutela cosi differenti all’interno dell’Unione genera tensioni con le libertà fondamentali, giacché
il riconoscimento di un diritto d’uso esclusivo su un nome incide sul transito delle merci considerate (
33
). Tale impatto, tuttavia, è espressamente riconosciuto nel testo fondamentale: sebbene gli artt. 28 e 29 CE vietino le restrizioni
quantitative all’importazione e all’esportazione, nonché le misure di effetto equivalente, l’art. 30 avverte che tali disposizioni
lasciano impregiudicate le restrizioni giustificate, inter alia, da motivi inerenti alla «tutela della proprietà industriale
e commerciale» (
34
); tuttavia, la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel definire i contorni di tali restrizioni scompare non appena la Comunità si
assume il compito di armonizzare il settore, con l’obiettivo di assicurarne la tutela. In ogni caso, come espongo nei paragrafi
che seguono, è spettato alla Corte di giustizia il compito di definire entro quali termini tale forma di proprietà potesse
prevalere sulla libera circolazione dei beni.
14. La necessità di modulare gli effetti dell’art. 28 CE in questo ambito è stata espressa con la direttiva della [OSCURATO:PERSONA]
22 dicembre 1969, 70/50/CEE, relativa alla soppressione delle misure d’effetto equivalente a restrizioni quantitative non
contemplate da altre disposizioni prese in virtù del [OSCURATO:PERSONA] CEE (
35
), in cui si menzionano le restrizioni che riservano ai soli prodotti nazionali denominazioni che non costituiscono né denominazioni
di origine né indicazioni di provenienza [art. 2, lett. s)]. Ciò significa, a contrario, che non vengono escluse le restrizioni
che ricadano in uno dei detti concetti.
15. In epoca posteriore, la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale,
nonché la relativa pubblicità (
36
), ha previsto la possibilità che le autorità di ciascuno Stato membro vietino il commercio dei detti prodotti per motivi attinenti
alla tutela della proprietà industriale e commerciale, all’indicazione di provenienza, alla denominazione d’origine ed alla
repressione della concorrenza sleale (art. 15, n. 2).
C –
La normativa comunitaria attuale
16. In un primo momento, l’interesse comunitario si è limitato all’ambito vitivinicolo, venendo esteso più tardi al settore agricolo
ed a quello alimentare, sebbene in futuro possa coprire ulteriori settori (
37
), come sembra anticipare il nono ‘considerando’ del regolamento del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081 (in prosieguo: il «regolamento
di base»), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed
alimentari (
38
), quando restringe il suo campo d’applicazione ai prodotti «in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del
prodotto e la sua origine geografica; tuttavia (...), detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti
(...)» (
39
).
1. I prodotti vitivinicoli
17. I vini, i mosti ed i succhi d’uva sono stati inclusi nell’allegato II del [OSCURATO:PERSONA], nell’elenco dei prodotti in relazione
ai quali doveva essere elaborata una politica agricola comune. Tale circostanza spiega perché, cosi presto, con il regolamento
(CEE) del Consiglio 4 aprile 1962, n. 24, relativo alla graduale attuazione di un’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (
40
), siano stati posti principi di base in questo settore e sia stata prevista l’elaborazione di norme per i vini «di qualità
prodotti in determinate regioni».
18. Attualmente, il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, che ha instaurato l’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, funge da pilastro della regolamentazione in materia (
41
), fatte salve alcune disposizioni specifiche disseminate in svariati settori (
42
).
19. In base alla premessa che «la designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti [ivi] disciplinati possono avere
effetti significativi sulle prospettive di commercializzazione degli stessi», il regolamento dedica una parte del suo contenuto
a «prevedere l’uso obbligatorio di determinati termini che consentano di identificare il prodotto » e a «fornire ai consumatori
alcune informazioni importanti, nonché l’uso facoltativo di altre indicazioni soggette a norme comunitarie o fatte salve le
disposizioni relative alla prevenzione di pratiche fraudolente » (cinquantesimo ‘considerando’). A termini dell’art. 47, n. 1,
tra gli obiettivi del regolamento figurano la tutela dei legittimi interessi dei consumatori [lett. a)] e dei produttori [lett. b)],
il buon funzionamento del mercato interno [lett. c)] e lo sviluppo dei prodotti di qualità [lett. d)].
20. Quanto al resto, il regime cosi profilato viene completato da leggi specifiche adottate dai singoli [OSCURATO:PERSONA] membri.
2. I prodotti agricoli e alimentari
21. Si è dovuto attendere l’inizio degli anni novanta del secolo scorso prima che la Comunità si dotasse di uno statuto recante
la disciplina dell’uso di termini geografici per indicare altri beni, e in particolare, i prodotti agricoli e alimentari;
infatti, se in un primo momento l’avvento della menzionata direttiva 79/112 sull’etichettatura era sembrato un intervento
adeguato per tutelare l’acquirente contro il rischio di frode (
43
), successivamente ci si rese conto che non era cosi, poiché c’erano altri interessi in gioco. La direttiva rappresentava un
buon complemento, ma non tutelava le indicazioni geografiche né proteggeva l’acquirente in modo efficace (
44
).
22. L’esigenza di evitare nuovi ostacoli agli scambi commerciali e al contempo di predisporre strumenti idonei a proteggere adeguatamente
il consumatore ed il produttore si è integrata nell’obiettivo di mettere in atto una politica comunitaria di qualità (
45
), al fine di completare le lacune individuate in materia, già messe in evidenza dalla Corte di giustizia (
46
).
23. Nel corso di tale successiva riflessione furono lanciati numerosi suggerimenti, come, tra gli altri, quello di garantire ampia
protezione i vocaboli che identificavano i luoghi di origine degli alimenti (
47
). [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato su questa linea (
48
) e anche il [OSCURATO:PERSONA] ha contribuito in tal senso con alcuni interventi (
49
).
24. Di questo passo, il Consiglio, avendo approvato la proposta presentata nel febbraio 1991, il 14 luglio 1992 ha adottato il
citato regolamento n. 2081/92 (
50
), che reca la disciplina fondamentale in questa materia. A differenza del settore vitivinicolo, il regime cosi instaurato
si incentra sulla nozione di denominazione di origine, avallata con la prescritta registrazione, posto che la tutela viene
garantita unicamente su iscrizione in un apposito registro (
51
).
D –
Il regolamento nº2081/92
25. Il preambolo menziona alcune iniziative che costituiscono la ratio del regolamento: favorire la diversificazione della produzione
agricola, promuovere i prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche e fornire ai consumatori informazioni chiare
e certe sulla provenienza dei loro acquisti. Riconoscendo i risultati soddisfacenti raggiunti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri i cui ordinamenti
tutelavano le denominazioni di origine controllata (quinto ‘considerando’) e altresì le disparità esistenti in materia, si
segnala che «(…) un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine poiché garantirà, tramite un’impostazione più uniforme, condizioni di concorrenza
uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti
in questione agli occhi dei consumatori» (sesto ‘considerando’).
26. La tutela offerta è di notevole ampiezza, visto che, a tenore dell’art. 13, la denominazione registrata impedisce: a) qualsiasi
impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata; c) indicazioni false di
qualsiasi genere relativamente alla provenienza, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti, e d) qualsiasi altra
prassi che possa indurre il pubblico in errore sulla vera origine dei prodotti.
27. Insomma, come ho esposto nelle conclusioni relative alla causa
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
la tutela giuridica delle denominazioni geografiche «conferisce il monopolio collettivo dell’utilizzazione commerciale di
queste denominazioni geografiche a un gruppo determinato di produttori, che ne fruiscono in virtù del luogo in cui sono stabiliti,
a differenza del marchio, che può essere utilizzato solo dal titolare» (
52
). Essa presuppone una ricompensa per lo sforzo compiuto dal proprietario collettivo del titolo che, avendo elaborato gli oggetti
in un determinato modo, ottiene che i suoi prodotti acquisiscano una reputazione degna di ricevere tutela mediante questa
forma di proprietà industriale. La tutela evita che vengano arrecati danni finanziari a titolari del segno, impedendo, inoltre,
un arricchimento illegittimo da parte di altre persone.
28. Tuttavia, i progressi raggiunti sul piano internazionale uniti al desiderio di dare un orientamento uniforme alle legislazioni
nazionali hanno fatto sì che la tutela non si limiti alle denominazioni di origine tipiche, ma che si estenda, sia pure con
minore intensità, alle indicazioni geografiche, concetti questi due sui quali occorre soffermarsi, ai fini della soluzione
delle cause di annullamento in esame. Dobbiamo altresì riflettere sulle voci che non possono essere registrate e sulla procedura
di iscrizione nel registro.
1. Le nozioni di denominazione di origine e di indicazione geografica
29. L’art. 2 descrive ciò che, ai fini del regolamento di base, debba intendersi per l’una e per l’altra nozione. Il n. 2 delinea
un profilo iniziale, che viene ampliato nei successivi nn. 3 e 4.
a) Definizione di base
30. A termini del n. 2:
a) La denominazione di origine contempla «il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese
che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
– la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei
fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata» (
53
).
b) L’indicazione geografica si collega al «nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che
serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
– di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e
la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata».
31. Pertanto, non viene tutelata qualsiasi denominazione, ma soltanto quelle che presentano un duplice vincolo, sotto il profilo
territoriale e qualitativo, tra il prodotto, da un lato, e il luogo di origine, dall’altro. Il nesso qualitativo serve, del
resto, per distinguere la denominazione di origine dall’indicazione geografica, in quanto il legame con l’ambiente è meno
intenso con riferimento alla seconda nozione (
54
).
i) Il vincolo geografico
32. Tanto l’uno quanto l’altro concetto richiedono il collegamento diretto con un luogo. Tale elemento del rapporto non viene
delimitato con riguardo al perimetro minimo, giacché il riferimento ad un «luogo determinato» comprende anche la più piccola
porzione di territorio, come una parte di una valle, il pendio di una montagna o le rive di un fiume.
33. Per contro, vi è un limite per quanto riguarda l’estensione massima del luogo, imposto con l’espressione «paese», unità territoriale
che è oggetto di tutela solo «in casi eccezionali». In via di principio, oseremmo dire che tale possibilità sia stata pensata
per gli [OSCURATO:PERSONA] membri con una superficie ridotta (
55
). Ma se fosse cosi, lo stesso regolamento lo avrebbe indicato (
56
), dovendosi pertanto considerare possibile che, qualora siano soddisfatti i requisiti prescritti, vengano tutelate designazioni
di grande estensione, incluse quelle che comprendono un’intera nazione (
57
).
34. Occorre insistere sulla possibilità che una denominazione di origine si riferisca ad un intero territorio, volendo dire, con
ciò, che alcune disposizioni nazionali o internazionali non prevedono limiti (
58
). Al contrario, talune norme comunitarie, come quelle citate a proposito del settore vitivinicolo, esprimono il carattere
straordinario di un riferimento cosi ampio (
59
).
35. E’ certamente vero che una designazione relativa ad uno Stato intero potrebbe venire accusata di protezionismo, nei limiti
in cui i prodotti di tale Stato otterrebbero vantaggi per il solo fatto di essere stati elaborati nel suo territorio. Tuttavia,
l’intenzione del regolamento, che considera «eccezionali» questi casi, denota la rarità delle situazioni in cui le caratteristiche
di una merce appaiono connesse con i fattori naturali e umani di un paese intero (
60
), circostanza questa, che si verifica più facilmente nel caso degli [OSCURATO:PERSONA] di piccole dimensioni, ma che non osta all’applicazione
della suddetta disposizione ad altre situazioni. In linea con tale ragionamento, possiamo menzionare, ad esempio, l’iscrizione
della «[OSCURATO:PERSONA]» (
61
) o quella dei «Salamini italiani alla cacciatora» (
62
).
ii) Il vincolo qualitativo
36. Tale requisito esige che il prodotto possieda una qualità o delle caratteristiche che lo distinguono da altri prodotti dello
stesso genere, che siano dovute a particolari condizioni del suo ambiente originario, come il clima o la vegetazione.
37. Tuttavia il carattere speciale è dovuto, generalmente, a più di una ragione, e, talvolta, scaturisce da una combinazione di
esse. La citata disposizione menziona i fattori «naturali e umani» (
63
). Sebbene l’uso della congiunzione «e» riveli che ambedue i fattori sono necessari, nulla impedisce che, d’abitudine, uno
dei due prevalga, di guisa che, nella maggior parte dei casi, quando le peculiarità del prodotto risultano dall’influenza
dei fattori naturali, esse vengono tutelate attraverso la denominazione d’origine, e quando i tratti distintivi derivino soprattutto
dall’intervento umano, mediante l’indicazione geografica (
64
).
b) Concetti equiparati alle denominazioni di origine
38. L’art. 2, nn. 3 e 4 amplia la nozione delle denominazioni di origine aggiungendo le denominazioni tradizionali ed altre denominazioni
con connotazioni fisiche.
i) Le denominazioni tradizionali
39. Normalmente, i segni distintivi di carattere territoriale recano il nome di una città, di una località, di una zona o regione
più o meno estesa. Tuttavia, sul mercato esistono altri segni di maggiore portata che non evocano direttamente ed inequivocabilmente
l’origine commerciale di un prodotto, ma la suggeriscono in forma indiretta. Cosi accade con i termini tradizionali, che non
alludono direttamente ad un luogo, ma che tuttavia sono idonei a designare la provenienza di una merce, poiché generano nella
mente del consumatore un processo di associazione con una certa località (
65
).
40. A tenore dell’art. 2, n. 3, alcune denominazioni tradizionali, geografiche o d’altro genere, che designano un prodotto agricolo
o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, allorché soddisfano i requisiti di cui al n. 2, lett. a),
secondo trattino, sono equiparate alle denominazioni d’origine (
66
).
41. In tali denominazioni, ammesse anche in altri settori come quello vitivinicolo (
67
), il vincolo geografico sparisce, sebbene l’associazione con una circoscrizione concreta dalla quale provengono determinate
caratteristiche rimanga un elemento fondamentale. Si tratta di casi anomali −«alcune denominazioni», indica la disposizione–,
che soddisfano le condizioni essenziali del concetto al quale sono equiparate.
42. A differenza di altri settori, in cui la tutela viene accordata solo in relazione agli appellativi espressamente menzionati,
questo regime offre una tutela generale a prodotti agricoli o alimentari, originari di «una regione o di un luogo determinato»,
a condizione che la loro qualità o le loro caratteristiche siano dovute principalmente o esclusivamente all’ambiente geografico,
comprensivo dei fattori sia naturali sia umani, la cui raccolta, trasformazione ed elaborazione vengano realizzate nel territorio
delimitato.
ii) Altre designazioni geografiche
43. L’art. 2, n. 4, estende la tutela al caso in cui le materie prime dei prodotti in questione provengano da un’area geografica
più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché: la zona di produzione delle materie prime sia delimitata,
sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime ed esista un regime di controllo atto a garantire
l’osservanza di dette condizioni.
44. Rientrano in questo gruppo i casi in cui un prodotto è identificato da una denominazione di origine ma non proviene dalle
località designate (
68
).
2. Le denominazioni non registrabili
45. L’art. 3 opera una delimitazione negativa, impedendo la registrazione di determinate denominazioni, come quelle generiche
e quelle che possono indurre in errore quanto alla vera origine del prodotto.
a) Le denominazioni generiche
46. Accogliendo un divieto classico, applicato dalle autorità nazionali e riconosciuto dalla Corte di giustizia (
69
), il n. 1 della suddetta disposizione vieta la registrazione delle «denominazioni divenute generiche». Tale disposizione viene
completata dal disposto dell’art. 17, n. 2, che esclude dalla registrazione anche «le denominazioni generiche», anche quando
siano giuridicamente protette nei paesi membri della Comunità o sancite dall’uso, negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui non viga un sistema
di protezione.
47. Tale impedimento alla registrazione si giustifica in base alla considerazione che le dette denominazioni hanno cessato di
svolgere la loro funzione essenziale, avendo perduto il nesso con la zona di origine, e non caratterizzano più il prodotto
in sé e per sé, in quanto originario di un determinato luogo, ma sono diventate descrittive di un genere o di un gruppo di
oggetti (
70
).
48. Lo stesso regolamento di base, riflettendo la consapevolezza delle difficoltà derivanti dal suddetto divieto, fornisce alcune
indicazioni per delimitarne la portata. Da una parte, stabilisce che «[a]i fini del presente regolamento, si intende per “denominazione
divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui
il prodotto (...) è stato inizialmente ottenuto o commercializzato,è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di
un prodotto agricolo o alimentare». Dall’altra, esso aggiunge che «[p]er determinare se una denominazione sia divenuta generica
o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
– della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine o nelle zone di consumo,
– della situazione esistente in altri [OSCURATO:PERSONA] membri,
– delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie».
49. Non si esaurisce qui la cautela, poiché lo stesso art. 3 dispone che il Consiglio, anteriormente all’entrata in vigore del
regolamento, elabori e approvi un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari
che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi
del n. 1, non potendo pertanto essere registrati. Tuttavia, alla data di lettura delle presenti conclusioni, tale compito
non è stato ancora portato a termine.
b) Le denominazioni che inducono in errore
50. L’art. 3, n. 2, impedisce la registrazione di una denominazione che sia in conflitto con il nome «di una varietà vegetale
o di una razza animale, e possa, pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto».
3. La procedura di registrazione
51. Come nel caso degli altri diritti di proprietà industriale, la protezione del segno distintivo di un prodotto agricolo o alimentare
è subordinata all’iscrizione in un registro, operazione, questa, che ha carattere costitutivo e persegue obiettivi analoghi
a quelli propri del marchio comunitario (
71
), a differenza di ciò che avviene nel settore vitivinicolo.
52. Poiché si tratta dell’unico strumento di protezione di tali segni nella Comunità, il suddetto obbligo di registrazione, come
risulta dall’art. 17, n. 3, deve essere rispettato anche con riguardo a quei nomi che, anteriormente all’entrata in vigore
del regolamento di base, erano protetti dagli ordinamenti nazionali o sanciti dall’uso in quegli [OSCURATO:PERSONA] che avevano adottato
un altro sistema. La registrazione può essere ottenuta seguendo una procedura normale o semplificata.
a) La procedura normale
53. Comprende due fasi consecutive: la prima si svolge dinanzi al governo nazionale e la seconda dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo
stadio comprende la verifica, eventualmente l’opposizione, e la decisione in merito alla registrazione.
54. Ai fini dei ricorsi di annullamento in esame, occorre rilevare unicamente che l’art. 15 del regolamento di base (
72
) istituisce un comitato – in appresso: il «comitato di regolamentazione»–, cui viene sottoposto un progetto sul quale è chiamato
a formulare un parere. A questo punto si presentano due alternative: se vi è accordo, il progetto viene approvato; in caso
contrario, il progetto viene sottoposto senza indugio al Consiglio. A quest’ultima ipotesi viene equiparata la mancata adozione
del parere da parte del suddetto comitato, imputabile, nella maggior parte dei casi, all’impossibilità di raggiungere un numero
di voti sufficiente in seno al comitato. Se il Consiglio, per una ragione qualsiasi, non si pronuncia nel termine di tre mesi,
«la [OSCURATO:PERSONA] adotta le misure proposte».
b) La procedura semplificata
55. Accanto a tale procedura, l’art. 17 ne prevedeva un’altra – tale disposizione è stata soppressa dal regolamento n. 692/2003,
citato poc’anzi– semplificata, al fine di evitare che denominazioni già protette negli ordinamenti giuridici interni andassero
incontro agli stessi ostacoli e agli stessi ritardi delle denominazioni nuove.
56. Tale procedura semplificata comprendeva i seguenti passaggi: a) gli [OSCURATO:PERSONA] membri, entro il termine di sei mesi a decorrere
dall’entrata in vigore del regolamento, comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] quali denominazioni desideravano far registrare tra
quelle giuridicamente protette – o, negli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui non vigeva un sistema di protezione, le denominazioni sancite
dall’uso –; e b) la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla registrazione, secondo la procedura di cui all’art. 15, delle denominazioni
conformi agli artt. 2 e 4; l’art. 7 non era applicabile, essendo escluse dalla registrazione «le denominazioni generiche» (
73
).
c) Il comitato scientifico
57. Siffatto sistema, a prescindere dalla procedura che viene seguita, richiede spesso un esame di problemi spiccatamente tecnici.
Al fine di ottenere consulenze su tali questioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha istituito, con la decisione 21 dicembre 1992 (
74
), un comitato scientifico, formato da personalità scientifiche altamente qualificate, con il compito di esaminare gli elementi
che definiscono le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, le eccezioni e il carattere generico, nonché di
valutare la dimensione tradizionale di un bene ed i criteri relativi al rischio di indurre il consumatore in errore in caso
di conflitto.
E –
Il regolamento n. 1107/96
58. In seguito alle comunicazioni di cui all’art. 17 del regolamento di base, il 12 giugno 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il
citato regolamento n. 1107/96 (
75
), per dare pubblicità alle registrazioni effettuate in ambito comunitario. L’art. 1 stabilisce che «[l]e denominazioni figuranti
nell’allegato sono registrate quali indicazioni geografiche protette (...) o denominazioni di origine protette (...)».
59. Il suddetto allegato è stato modificato e completato varie volte, normalmente allo scopo di inserire qualche voce (
76
). Ed è proprio l’impugnazione di uno dei nomi inseriti in tale allegato che ha dato luogo ai ricorsi in discussione nel presente
procedimento.
III –
Esame della giurisprudenza della Corte di giustizia
60. Lo studio della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia è particolarmente importante per l’esame delle nozioni
in oggetto, nonché per capire la finalità della protezione elargita ed il significato del regolamento di base.
A –
Concettualizzazione come diritti di proprietà industriale e commerciale
61. Nella sentenza Dassonville (
77
) la Corte si è occupata per la prima volta delle indicazioni di provenienza, sebbene in via incidentale, nell’ambito di un
procedimento pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli ex artt. 30, 31, 32, 33, 36 e 85 del [OSCURATO:PERSONA], in relazione
al fatto che il Belgio richiedeva un certificato ufficiale rilasciato dal governo del paese di esportazione per i prodotti
recanti denominazioni di origine. Dopo aver dato una definizione delle misure di effetto equivalente (punto 5), la Corte ha
dichiarato che, fintantoché non fosse stato istituito un regime comunitario che garantisse ai consumatori l’autenticità della
denominazione di origine di un prodotto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano adottare provvedimenti ragionevoli, non discriminatori
né restrittivi, che evitassero comportamenti sleali (punti 6 e 7).
62. La sentenza [OSCURATO:PERSONA]-Weinbrand, citata supra, ha affrontato tale problema in forma più diretta, nell’ottica della libera circolazione
delle merci. [OSCURATO:PERSONA] considerava che la [OSCURATO:PERSONA], riservando le denominazioni «[OSCURATO:PERSONA]» e «Weinbrand» ai vini ed ai
brandies
di produzione nazionale e la denominazione «Prädikatsekt» ai vini spumanti prodotti nel paese a partire da una determinata
percentuale di uve tedesche, aveva violato il principio della libera circolazione delle merci. In tale senso si è espressa
anche la Corte, la quale ha affermato che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] non si opponga alla facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] di adottare provvedimenti
in materia, esso nondimeno vieta l’introduzione di nuove condizioni arbitrarie ed ingiustificate che producano effetti equivalenti
alle restrizioni quantitative, ciò che si verifica allorché il legislatore nazionale attribuisce la tutela propria delle indicazioni
di provenienza a denominazioni che non risultano tali, come i nomi che, in quel momento, hanno meramente un carattere generico.
63. Tale sentenza ha riconosciuto che una restrizione della libera circolazione delle merci si giustifica in base all’esigenza
di proteggere le denominazioni di origine, nei limiti in cui queste ultime difendono gli interessi dei produttori dalla concorrenza
sleale ed evitano che i consumatori vengano tratti in inganno da indicazioni fallaci (punto 7). La sentenza Cassis de Dijon (
78
) ha menzionato di nuovo la «lealtà dei negozi commerciali » e la «difesa dei consumatori» come ragioni valide per giustificare
la suddetta restrizione.
64. Tuttavia, tali ragioni non figurano tra quelle enunciate all’art. 30 CE, che non possono essere «estese a casi diversi da
quelli ivi tassativamente previsti» (
79
), dovendosi interpretare restrittivamente (
80
). Da tale affermazione sono sorti dubbi sull’applicabilità della suddetta disposizione ai termini che designano la provenienza
di un bene.
65. La maggior parte della dottrina si è orientata verso la sua inclusione concetto di proprietà industriale e commerciale menzionato
dalla norma (
81
). A tale proposito, si invocava la Convenzione dell’Unione di [OSCURATO:PERSONA] per la protezione della proprietà industriale del 20
marzo 1883 (
82
), il cui art. 1, n. 2 menzionava, insieme ai brevetti e ai marchi, le «indicazioni di provenienza o denominazioni di origine».
66. La sentenza Delhaize e [OSCURATO:PERSONA] (
83
) ha assunto tale orientamento quando ha esaminato la possibilità di imbottigliare un vino in un luogo diverso da quello di
preparazione; in tale occasione è stato affermato che negare tale possibilità costituiva una misura vietata, giustificabile
solo in base ad «esigenze inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, ai sensi dell’art. 36 del [OSCURATO:PERSONA]
[divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE], solo qualora siano necessarie per garantire che la denominazione di origine
risponda al suo specifico scopo» (punto 16). La stessa posizione è stata mantenuta nelle sentenze Exportur (
84
) e Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (
85
); a tenore di quest’ultima «le denominazioni di origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale.
La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l’uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano
profittare della reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite
provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari» (punto 54). Tali argomentazioni
sono state riprodotte nelle sentenze Ravil e Consorzio del Prosciutto di Parma (
86
) e Salumificio S. Rita (
87
).
B –
L’obiettivo della tutela
67. La sentenza [OSCURATO:PERSONA]-Weinbrand, citata in precedenza, ha precisato che la funzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche consiste nell’informare e garantire che il prodotto designato «possiede in effetti qualità e caratteristiche intimamente
connesse alla zona di provenienza » (punto 7). Tale dottrina presupponeva la condizione di un duplice collegamento, geografico
e qualitativo (
88
), esplicitato nel regolamento di base, e sul quale ha insistito anche la citata sentenza Delhaize e [OSCURATO:PERSONA].
68. La sentenza Belgio/[OSCURATO:PERSONA], anch’essa citata, ha fatto leva sulla reputazione del prodotto presso i consumatori, che può essere
utilizzata dai fabbricanti per attrarre la clientela. Tale sentenza spiega che «la reputazione delle denominazioni di origine
dipende dall’immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle
caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest’ultima, in definitiva, che costituisce il
fondamento della reputazione del prodotto» (punto 56).
69. L’inquadramento nella proprietà industriale e commerciale apre una nuova prospettiva per il patrimonio dei titolari, che si
fonda sulla rinomanza, manifesta o implicita, dei loro prodotti (
89
), e li tutela contro l’usurpazione di chi pretenda utilizzare un titolo senza fondamento giuridico. In altre parole, implica
l’attribuzione di un monopolio d’uso. Su questa linea, la sentenza Keurkoop (
90
) ha affermato che la tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’art. 30 CE ha lo scopo di «definire i
diritti di esclusiva peculiari di tale proprietà » (punto 14).
70. Tuttavia, la tutela di quelle che sono considerate indicazioni di provenienza geografica semplici, secondo quanto si evince
dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
91
) e, in modo più esplicito, dalla citata sentenza CMA, non deriva dalla proprietà industriale o commerciale, ma discende, eventualmente,
dalla protezione del consumatore. Il punto 26 di quest’ultima sentenza respinge l’argomento secondo cui «la disciplina controversa
sarebbe giustificata ai sensi dell’art. 36 del [OSCURATO:PERSONA] CE (...) in quanto beneficiante della deroga relativa alla tutela
della proprietà industriale e commerciale, poiché il marchio CMA rappresenterebbe una semplice indicazione di provenienza
geografica».
C –
Il regolamento di base
71. La Corte di giustizia ha esaminato il regolamento n. 2081/1992 in varie occasioni. Un tentativo di sistematizzazione della
giurisprudenza in materia consente di distinguere pronunce relative al suo ambito di applicazione, all’estensione della tutela
comunitaria, nonché all’iscrizione e ai suoi effetti, al fine di ottenere una visione generale al riguardo.
1. Ambito di applicazione
72. La sentenza Italiana/[OSCURATO:PERSONA] (
92
) ha precisato, nell’ambito di un ricorso in cui veniva impugnato il regolamento relativo alle norme commerciali dell’olio
di oliva (
93
), che i criteri definiti dal regolamento di base «si riferiscono ad aree geografiche delimitate ed omogenee e non si possono
trasformare in regole generali, applicabili quali che siano l’estensione e l’eterogeneità delle zone coinvolte», senza pertanto
potersi trarre «un principio generale in base al quale l’origine dei vari prodotti agricoli debba essere inderogabilmente
e uniformemente fissata in funzione della zona geografica in cui questi ultimi sono coltivati» (punto 24).
73. Per di più, come ha affermato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
94
), l’ambito di applicazione del regolamento di base «dipende essenzialmente dalla natura della denominazione, nel senso che
si limita a quelle designazioni relative ad un prodotto per il quale esiste un nesso particolare tra le sue caratteristiche
e la sua origine geografica, nonché dalla portata comunitaria della tutela conferita».
74. In maniera più concreta, la sentenza Pistre e a., di cui mi sono già occupato, rispondendo ad una questione pregiudiziale
sollevata dalla Cour de cassation francese, relativa all’uso dell’espressione «montagna» per i prodotti agricoli e alimentari,
ha messo in evidenza come sia necessario un nesso tra la qualità e le caratteristiche dei prodotti, da un lato, e l’ambiente
fisico, dall’altro. Tale nesso non sussiste nel caso della suddetta parola che, per lo più, suggerisce all’acquirente qualità
che si collegano solo in modo astratto alle zone di montagna, e non ad un luogo, a una regione o ad un paese.
75. In ogni caso, come risulta da quest’ultima sentenza, al di fuori del campo di applicazione del regolamento di base, gli [OSCURATO:PERSONA]
mantengono la facoltà di disciplinare l’uso delle indicazioni geografiche all’interno dei loro confini. La sentenza [OSCURATO:PERSONA], anch’essa citata supra, ha suggellato tale criterio in relazione alle indicazioni semplici, dichiarando che il diritto
comunitario «non osta all’applicazione di una normativa nazionale che proibisca l’uso ingannevole di una indicazione di origine
geografica che non implica nessun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica» (punto 54). La
sentenza [OSCURATO:PERSONA], poc’anzi ricordata, ha ribadito questo principio.
2. Estensione della tutela
76. La sentenza Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (
95
) ha indicato, da un lato, che allo stato attuale del diritto comunitario il principio della libera circolazione delle merci
non osta all’emanazione, da parte di uno Stato membro, dei provvedimenti che gli competono al fine di garantire la tutela
delle denominazioni di origine registrate. Essa ha aggiunto, dall’altro lato, che la tutela elargita dal regolamento di base
è estesa a qualsiasi evocazione, anche se l’origine del prodotto è indicata, comprendendo perciò le ipotesi in cui il termine
utilizzato incorpori una parte di una denominazione protetta, a prescindere dalla presenza di un rischio di confusione (punti 25
e 26).
77. Orbene, tra la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto intervengono generalmente varie fasi, per cui le sentenze
Ravil e Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, citate poc’anzi, si sono pronunciate in merito alla possibilità
che le operazioni di grattugia e di confezionamento di un formaggio, cosi come l’affettamento di un prosciutto, vengano effettuate
in zone diverse dal luogo di produzione. Ambedue le sentenze hanno confermato che né un obbligo di informare i consumatori
del fatto che tali operazioni siano avvenute in luoghi distinti da quello di produzione, né i controlli effettuati al di fuori
della zona di produzione sono sufficienti a tutelare l’obiettivo delle denominazioni di origine (
96
).
3. La registrazione e i suoi effetti
78. Le sentenze Chiciak e Fol (
97
) e Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, già citata in precedenza, si sono pronunciate sul carattere obbligatorio
della registrazione; in particolare, la seconda sentenza ha richiamato la prima per negare la possibilità che la tutela concessa
ad una denominazione da un’amministrazione nazionale continui a sussistere dopo la registrazione della medesima da parte della
[OSCURATO:PERSONA], sebbene di portata superiore rispetto a quella europea (punto 18).
79. A sua volta, la sentenza Chiciak e Fol ha definito gli effetti della registrazione, allorché ha esaminato la possibilità di
modificare unilateralmente un nome registrato in conformità della procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento
di base. La Corte ha respinto tale possibilità, interpretando la suddetta disposizione «nel senso che, dopo l’entrata in vigore
del regolamento, uno Stato membro non può, adottando disposizioni nazionali, modificare una denominazione d'origine per la
quale ha chiesto la registrazione conformemente all'art. 17 e non può proteggerla a livello nazionale» (punto 33).
80. In relazione alle conseguenze della registrazione occorre ricordare anche la sentenza Bigi (
98
). In tale controversia occorreva accertare se un formaggio grattugiato potesse essere venduto con il nome di «parmesan» fuori
dall’Italia, –paese in cui lo stesso viene prodotto e che vieta l’uso di tale designazione–, per il fatto che tale prodotto
non corrisponde al disciplinare del «[OSCURATO:PERSONA]». La risposta della Corte è stata molto chiara. A partire dal momento
in cui uno Stato membro richiede la registrazione di una denominazione mediante la procedura semplificata, i prodotti non
conformi al disciplinare corrispondente a tale denominazione non possono essere legalmente immessi in commercio sul suo territorio;
per di più, dopo che una denominazione sia stata registrata, il regime derogatorio previsto dall’art. 13, n. 2, del regolamento
di base vale unicamente per i prodotti non originari dello Stato della denominazione di origine protetta.
81. Su un altro piano, l’impugnazione di uno dei provvedimenti di modifica del regolamento n. 1107/96, che incorporava «[OSCURATO:PERSONA]» tra le indicazioni geografiche protette (
99
), ha permesso alla Corte di giustizia di pronunciarsi, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (
100
), in merito alla ripartizione delle competenze tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] durante la procedura di registrazione,
delineando la nozione di denominazione «sancita dall’uso» di cui all’art. 17 del regolamento di base. Quanto al primo aspetto,
la Corte ha affermato che una ripartizione delle competenze si spiega con la circostanza che la registrazione presuppone la
verifica «che un certo numero di requisiti [siano] soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di
elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti
di tale Stato» (punto 53), mentre alla [OSCURATO:PERSONA] spetta verificare, da un lato, «che il disciplinare che accompagna la domanda
sia conforme all’art. 4 del regolamento», vale a dire, che esso contenga gli elementi richiesti e che tali elementi non siano
viziati da errori manifesti, e dall’altro, «sulla base degli elementi contenuti nel disciplinare, che la denominazione soddisfi
i requisiti di cui all’art. 2, n. 2, lett. a) o lett. b)», del medesimo regolamento (punto 54). Con riguardo al secondo punto,
la Corte ha constatato che valutare se un termine sia stato sancito dall’uso rientra tra le verifiche che devono essere svolte
dalle autorità nazionali, eventualmente sotto il controllo dei giudici nazionali, prima che la domanda di registrazione sia
comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 60).
4. Corollario
82. Tutte le pronunce appena richiamate riflettono la tendenza manifesta della normativa europea, che vuole valorizzare la qualità
dei prodotti nell’ambito della politica agricola comune, preservandone la reputazione, come riconoscono espressamente le citate
sentenze Ravil e Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rit (
101
), le quali hanno identificato una duplice finalità delle denominazioni di origine: garantire l’autenticità del prodotto designato
e impedire l’uso illegittimo delle denominazioni, e al contempo tutelare la proprietà industriale e commerciale che, in relazione
al principio della libera circolazione delle merci, acquista sempre più importanza.
IV –
Antefatti delle controversie
A –
Il primo inserimento della denominazione «feta» nel regolamento n. 1107/96
(
102
)
83. Il 21 gennaio 1994 le autorità elleniche chiedevano alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’art. 17, n. 1, del regolamento di
base, di procedere alla registrazione del nome «feta», corrispondente ad una varietà di formaggio, come denominazione di origine
protetta. Il fascicolo di accompagnamento conteneva una serie di informazioni relative all’origine geografica della materia
prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto, alle condizioni naturali caratterizzanti la regione di produzione, alle
specie e alle razze animali dalle quali si ottiene il latte impiegato, alle caratteristiche qualitative del latte, ai metodi
di fabbricazione del formaggio e alle sue caratteristiche.
84. Veniva accluso il testo del decreto ministeriale 11 gennaio 1994, n. 313025/1994, del Ministero dell’agricoltura (
103
), relativo al riconoscimento di tale denominazione in ambito nazionale.
– Ai sensi dell’art. 1, n. 1, di tale decreto «la denominazione “feta” è riconosciuta come denominazione d’origine protetta
(DOP) per il formaggio bianco conservato in salamoia, tradizionalmente prodotto in [OSCURATO:PERSONA], in particolare nelle regioni menzionate
al n. 2 del presente articolo, con latte di pecora o una mescola di quest’ultimo con latte caprino».
– A termini dell’art. 1, n. 2, il latte utilizzato per la produzione della feta deve provenire «esclusivamente dalla regioni
di Macedonia, Tracia, Epiro, Tessaglia, [OSCURATO:PERSONA] centrale, Peloponneso e dal dipartimento (Nomos) di Lesbo».
– Nelle altre disposizioni del decreto sono definiti i requisiti che devono essere soddisfatti dal latte, il processo di fabbricazione,
le principali caratteristiche del formaggio, in particolare qualitative, organolettiche e gustative, nonché le indicazioni
obbligatorie che devono figurare nella confezione.
– L’art. 6, n. 2, vieta la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la messa in circolazione e lo smercio con la denominazione
«feta» dei formaggi non rispondenti ai requisiti fissati nel decreto.
85. [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla necessità di procedere con la massima cautela, nel 1994 ha incaricato Eurobarometro di effettuare
un sondaggio presso 12 800 cittadini, a conclusione del quale è stato adottata la relazione finale del 24 ottobre 1994:
– Mediamente, un cittadino dell’Unione europea su cinque ha sentito parlare della denominazione in oggetto o ha visto la sua
rappresentazione grafica. In due [OSCURATO:PERSONA], vale a dire, la Repubblica ellenica e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], quasi tutti la conoscono.
– Tra le persone che la identificano, una maggioranza la associa ad un formaggio ed una buona parte precisa che ha origine greca.
– Su quattro persone che conoscono la «feta», tre precisano che essa evoca un paese o una regione con cui il prodotto ha una
qualche relazione.
– Tra le persone che hanno visto o sentito parlare della detta denominazione, il 37,2% ritiene trattarsi di un nome comune,
– percentuale che in [OSCURATO:PERSONA] raggiunge il 63% –, mentre il 35,2% lo considera un prodotto d’origine – in [OSCURATO:PERSONA] il 52% degli
intervistati è di questa opinione −. Il resto degli intervistati non si pronuncia.
– Infine, i pareri degli intervistati risultano ampiamente discordanti in merito alla domanda se si tratti di un prodotto generico
o di un prodotto d’origine. Tra coloro che reagiscono spontaneamente al nome e indicano che si tratta di un formaggio, il
50% dichiara trattarsi di un prodotto con un’origine determinata, mentre il 47% lo considera una denominazione comune.
86. Il comitato scientifico ha emesso un parere il 15 novembre 1994, nel quale, con quattro voti favorevoli e tre contrari, indicava
che, tenuto conto dei dati forniti, venivano soddisfatti i requisiti per la registrazione ai sensi, in particolare, dell’art. 2,
n. 3, del regolamento di base. Il comitato ha inoltre dichiarato, stavolta all’unanimità, che il termine in oggetto non presentava
un carattere generico.
87. Il 19 gennaio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato un elenco di denominazioni, tra cui «feta», idonee alla registrazione conformemente
all’art. 17 della citata norma. Il comitato di regolamentazione non si è pronunciato entro il termine assegnatogli; la proposta
veniva sottoposta al Consiglio il 6 marzo 1996, ma neppure tale istituzione si pronunciò nei tre mesi previsti al riguardo.
88. Il 12 giugno 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento n. 1107/96, che inseriva la «feta» nella parte A dell’allegato,
«Prodotti elencati nell’allegato II del [OSCURATO:PERSONA] destinati all’alimentazione umana», rubrica «formaggi», paese «[OSCURATO:PERSONA]», quale
denominazione di origine protetta («DOP»).
89. I governi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato tale registrazione nei rispettivi ricorsi di annullamento presentati
dinanzi alla Corte di giustizia.
B –
La sentenza «feta»
90. Tale sentenza ha posto fine alle tre controversie, «annullando il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 1996, n. 1107,
relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui
all’art. 17 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, nella parte in cui dispone la registrazione della denominazione
«feta» quale denominazione di origine protetta».
91. I ricorrenti avevano dedotto sostanzialmente due motivi, relativi all’art. 2, n. 3 e all’art. 3, n. 1, del regolamento di
base. Con il primo motivo, essi eccepivano l’insussistenza dei requisiti necessari per la registrazione, riscontrabile ogni
volta in cui l’alimento designato non risulti originario di una regione o di un determinato luogo o non possieda una qualità
o caratteristiche dovute fondamentalmente o esclusivamente dall’ambiente fisico dal quale proviene, comprensivo dei suoi fattori
naturali e umani. Con il secondo motivo, sostenevano che la denominazione era generica, e in quanto tale non registrabile.
92. La Corte di giustizia ha iniziato l’esame da quest’ultima questione, poiché il divieto di registrazione si applica a tutte
le denominazioni, incluse quelle che soddisfano i requisiti fissati per il conferimento della tutela (punto 52).
93. Dopo aver preso atto delle osservazioni degli [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti, da un lato (punti 53-64), e della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA],
dall’altro – che, come nel presente procedimento, era intervenuta sostenendo la legittimità del regolamento impugnato – (punti 65-77),
la Corte ha esposto il suo giudizio, all’interno del quale si evidenziano i seguenti punti:
– Il divieto di registrazione contenuto nell’art. 3 del regolamento di base si applica anche «alle denominazioni che sono sempre
state generiche» (punto 80).
– A fronte degli argomenti addotti in proposito da taluni governi «vuoi in sede di compilazione della proposta di elenco delle
denominazioni generiche (…), vuoi nell’ambito del procedimento di adozione del regolamento controverso», rivestono grande
importanza «le osservazioni» formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] prima e durante la presentazione della domanda (punti 82-86).
– L’esame di tali osservazioni rivela che la detta istituzione ha «minimizzato l’importanza da attribuire alla situazione esistente
negli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quello di origine ed ha negato qualsiasi rilevanza alle loro legislazioni nazionali» (punto 87),
fattori che, insieme alla situazione esistente nello Stato membro dal quale il nome ha origine e nelle zone di consumo, figurano
espressamente all’art. 3, n. 1 (punto 88).
– In linea con quanto esposto nel precedente punto, a tenore dell’art. 7, n. 4, secondo trattino «il fatto che la registrazione
di una denominazione (...) possa pregiudicare l’esistenza dei prodotti che si trovano legalmente sul mercato, costituisce
motivo di ricevibilità di una dichiarazione d’opposizione da parte di un altro Stato membro», circostanza che, sebbene sia
espressamente prevista solo in relazione alla procedura di registrazione normale, produce effetti anche nell’ambito della
procedura semplificata, in quanto si deve tener conto «delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi
di confusione » (punti 91-94).
– Occorre inoltre tener conto della concorrenza dei prodotti che sono legalmente posti sul mercato con tale denominazione in
[OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quello di origine che richiede la registrazione (punto 96).
– Nel caso controverso non si è avuto riguardo al fatto che la denominazione contestata «fosse utilizzata da lungo tempo in
alcuni [OSCURATO:PERSONA] diversi dalla Repubblica ellenica» (punto 101).
94. Gli elementi esposti poc’anzi hanno portato la Corte a concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamente preso in considerazione
«il complesso dei fattori di cui l’art. 3, n. 1, del regolamento [di base] le imponeva di tener conto», ed hanno perciò determinato
la summenzionata decisione di annullamento.
95. La sentenza non ha esaminato i presupposti sostanziali necessari per la registrazione – e, in particolare, non si è pronunciata
sull’asserito carattere generico del termine –, ma ha semplicemente valutato l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], giudicandola
incompleta. Né ha verificato se sussistevano i requisiti formali prescritti per le denominazioni tradizionali.
C –
Il secondo inserimento della «feta» nel regolamento n. 1107/96, in forza del regolamento n. 1829/2002
96. In esecuzione della sentenza appena commentata, il regolamento n. 1070/1999 ha eliminato la denominazione «feta» dal registro
comunitario.
97. Tuttavia, tenuto conto delle ragioni dell’annullamento, la [OSCURATO:PERSONA] decise di valutare, in maniera esaustiva e aggiornata,
la situazione esistente nella Comunità per quanto riguardava la produzione, il consumo e la conoscenza della «feta»; a tal
fine, il 15 ottobre 1999, inoltrò un questionario a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, sul quale conviene soffermarsi, nonostante abbia
un valore indicativo (
104
).
a) Per quanto riguarda l’elaborazione del formaggio, solo la [OSCURATO:PERSONA] – dal 1935 – e la [OSCURATO:PERSONA] – dal 1963 – dispongono di una
normativa specifica al riguardo (
105
), sebbene anche la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] lo producano:
– [OSCURATO:PERSONA] ne produceva 115 000 tonnellate, quasi interamente destinate al mercato interno.
– [OSCURATO:PERSONA] raggiungeva le 27 640 tonnellate nel 1998, dirette fondamentalmente all’esportazione.
– [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a produrre questo formaggio nel 1972, con una quantità che oscillava tra le 19 757 e le 39 201 tonnellate,
inizialmente consumate da immigrati, ma poi destinate al commercio estero.
– [OSCURATO:PERSONA] ha cominciato a produrre la feta nel 1931, arrivando fino a 19 964 tonnellate, che, per tre quarti, vengono vendute
ad altri paesi (
106
).
Occorre mettere in rilievo che, se i greci impiegano unicamente latte di pecora o una mescolanza di latte di pecora e di capra,
i danesi e i tedeschi utilizzano quasi esclusivamente latte vaccino, mentre i francesi si servono del latte di pecora e, in
minor misura, del latte vaccino.
b) Per quanto concerne l’entità del consumo, pur con alcune riserve espresse al riguardo (
107
), risulta che il 92% del formaggio in oggetto era consumato nella Repubblica ellenica al momento della sua adesione alla Comunità,
percentuale che, in epoca successiva, è scesa al 73%, in conseguenza di un aumento del consumo in altri paesi. Analizzando
il consumo annuo pro capite si ottengono i seguenti dati:
– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Portogallo, Italia e [OSCURATO:PERSONA], è inferiore o pari a 0,010 kg. (intorno allo 0,08% del consumo comunitario
totale).
– [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Belgio e Finlandia, oscilla tra 0,040 e 0,150 kg. (dallo 0,32% all'1,22%).
– [OSCURATO:PERSONA] è di 0,290 kg. (pari al 2,36%).
– [OSCURATO:PERSONA] si colloca sui 0,700 kg. (ossia il5%).
– [OSCURATO:PERSONA] raggiunge i 10,500 Kg. (l’85,64%).
c) Dalla prospettiva dei consumatori sembra che, in via generale, essi tendano ad associare la «feta» al mondo ellenico, secondo
quanto si desume dai riferimenti contenuti nell’etichetta di questo formaggio (
108
), nelle pubblicazioni e nei messaggi pubblicitari.
98. Tali informazioni sono state inoltrate al comitato scientifico che, in data 24 aprile 2001, ha adottato all’unanimità un parere (
109
), in cui conclude che la suddetta denominazione non è generica, per i seguenti motivi:
a) la produzione e il consumo di «feta» si concentrano in massima parte in [OSCURATO:PERSONA], paese che ricorre all’uso di una materia prima
e ad un metodo di elaborazione diversi da quelli usati negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, ed occupa una posizione dominante nel mercato
unico; nella maggior parte dei paesi che non sono produttori o consumatori questo formaggio, la detta denominazione non viene
usata, pertanto non può essere considerata un nome comune;
b) agli occhi del consumatore, la parola «feta» evoca concretamente l’origine greca;
c) nei paesi che dispongono di una normativa specifica su questo prodotto, si notano differenze rilevanti sul piano tecnico;
il fatto che la denominazione «feta» sia utilizzata nella nomenclatura doganale comune o nella normativa comunitaria relativa
alle restituzioni all’esportazione non è pertinente nel contesto considerato.
99. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto che la denominazione «feta» tornasse a beneficiare
di tutela (
110
). Il comitato di regolamentazione non si è pronunciato nel termine all’uopo fissato dal suo presidente. La proposta è stata
trasmessa al Consiglio che ha lasciato passare tre mesi senza pronunciarsi.
100. In tale contesto, il regolamento n. 1829/2002 ha disposto l’iscrizione della feta come denominazione di origine protetta nel
registro previsto all’art. 6, n. 3, del regolamento di base «poiché non è risultata generica » (trentaquattresimo ‘considerando’)
e costituisce «una denominazione tradizionale non geografica» (trentacinquesimo ‘considerando’).
D –
La causa «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»
101. In tale procedimento pregiudiziale la Corte di giustizia è stata sul punto di pronunciarsi sulle misure adottate dal governo
greco per tutelare la «feta», descritte in precedenza. Non lo ha fatto perché, avendo il giudice del rinvio ritirato le questioni,
non le è rimasto altro da fare se non disporre la cancellazione dal ruolo con ordinanza 8 agosto 1997.
102. Ritengo sia opportuno ricordare, anche se a grandi linee, i contenuti di quella causa e le considerazioni che ho espresso
nelle conclusioni ivi presentate.
103. Sebbene già in precedenza esistessero talune pratiche ed una normativa restrittiva (
111
), il governo greco ha cominciato a regolamentare progressivamente le condizioni di preparazione e di distribuzione del formaggio
«feta» con il decreto ministeriale n. 2109/1988 (
112
), dei ministri dell’economia e dell’agricoltura, ed ha proseguito con altri decreti emanati dagli stessi due Ministeri, il
nº 688/1989 (
113
) ed il n. 565/1991 (
114
), che hanno modificato le disposizioni di cui all’art. 83 del Codice alimentare, come del resto ha fatto anche il decreto
ministeriale n. 313025/1994, ricordato supra.
104. In applicazione della suddetta normativa le autorità elleniche vietarono la vendita con la denominazione «feta» di una partita
di formaggio importato dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’impresa danese [OSCURATO:PERSONA] AMBA e l’impresa greca Adelfi G. [OSCURATO:PERSONA] AEVE
impugnarono tale divieto, nonché la condizione imposta per l’immissione sul mercato, che obbligava ad usare l’espressione
«formaggio bianco in salamoia della [OSCURATO:PERSONA], a base di latte di mucca pastorizzato» (paragrafi 1-6 delle conclusioni). Nell’ambito
dei successivi ricorsi, il Consiglio di Stato ha proposto alla Corte di giustizia tre questioni in via pregiudiziale (paragrafo 7),
chiedendo di precisare se una normativa nazionale che vieta di porre in commercio in un paese della Comunità, sotto la denominazione
di vendita «feta», un formaggio legalmente prodotto e posto in commercio in un altro Stato membro con la stessa denominazione,
costituisse una misura di effetto equivalente contraria al diritto comunitario e, in caso affermativo, se tale misura potesse
essere in qualche modo giustificata (paragrafo 46).
105. Nelle conclusioni ho richiamato le modalità di fabbricazione e di commercializzazione di tale formaggio all’interno della
Comunità (paragrafi 9-19), descrivendo in dettaglio come si svolge il processo di produzione in [OSCURATO:PERSONA] e indicando le principali
qualità del formaggio: il colore bianco naturale, il sapore e l’odore caratteristici (leggermente acido, salato e grasso)
e la tessitura compatta (paragrafi 15 e 16). Con altrettanti dettagli ho descritto la legislazione nazionale relativa alla
«feta» (paragrafi 20-25). Tenuto conto del fatto che il regolamento di base non era entrato in vigore all’epoca dei fatti,
mi sono attenuto alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alle norme comunitarie sulle denominazioni di vendita dei
prodotti; rispetto a quest’ultimo punto, ho proposto la seguente tipologia:
a) le denominazioni comunitarie (paragrafo 27), comprendenti i cosiddetti «euroalimenti» –ad esempio il miele o la cioccolata–
che si distribuiscono senza restrizioni;
b) le denominazioni generiche (paragrafi 28-34), nomi comuni utilizzati per designare i prodotti agricoli o alimentari, che fanno
parte del patrimonio culturale e gastronomico generale, e che possono in via di principio essere utilizzate da qualsiasi produttore.
Come esempi, ho citato le parole «aceto», «gin», «birra», «pasta», «yogurt», il formaggio «Edam», e ancora «formaggi», «salumi»
e «pane»;
c) le denominazioni geografiche (paragrafi 35-44), che designano prodotti alimentari facendo riferimento alla loro provenienza
da una zona geografica determinata. La provenienza viene evocata in modo diretto, quando è incluso un riferimento preciso
(«[OSCURATO:PERSONA]», «prosciutto di Parma», «[OSCURATO:PERSONA]» o «Camembert della Normandia») o indiretto, quando non contiene
alcun toponimo («[OSCURATO:PERSONA]», «Reblochon», «Grappa», «Ouzo», «Cava»).
106. L’esame di merito delle questioni pregiudiziali richiedeva anzitutto di verificare se le norme controverse costituissero una
misura d’effetto equivalente, contraria all’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] CE. In caso affermativo, si doveva poi analizzare se tale
misura fosse giustificata.
a) Avendo analizzato la normativa nazionale alla luce della giurisprudenza, conclusi che si trattava di una misura di effetto
equivalente ad una restrizione quantitiva, come quelle menzionate dal [OSCURATO:PERSONA] (paragrafi 47-49).
b) Di conseguenza, dovevo verificare se tale restrizione rientrasse nello stesso art. 30 o, eventualmente, potesse ricadere nell’ambito
dell’art. 36, ambedue del [OSCURATO:PERSONA] CE:
– Per dimostrare la tutela che viene garantita dalla protezione dei consumatori e dalla salvaguardia della lealtà dei negozi
commerciali, ho analizzato le similitudini e le differenze tra i formaggi greco e danese, in relazione alla composizione ed
al metodo di fabbricazione (paragrafi 61 e 62), alla situazione normativa internazionale (paragrafo 63), alla normativa e
alle aspettative dei consumatori del paese di importazione (paragrafo 64) e infine, in relazione agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri (paragrafo 65),
ed alla normativa comunitaria (paragrafo 66). A corollario di tale analisi ho concluso che non esistevano differenze sostanziali
tra i due prodotti; gli obiettivi della protezione dei consumatori e della lealtà dei negozi commerciali potevano essere conseguiti
con un’etichettatura adeguata (paragrafi 67 e 68).
– Per contro, con la premessa che l’analisi prendeva come riferimento l’ordinamento giuridico ellenico, ho esposto che i diritti
di proprietà industriale e commerciale giustificavano la detta restrizione, giacché la designazione «feta», in [OSCURATO:PERSONA], risponde
alle condizioni poste in rilievo dalla sentenza Exportur: a) indica, in modo indiretto, l’origine del formaggio che viene
commercializzato con tale denominazione (paragrafo 73); b) garantisce un cibo con determinate caratteristiche e con una qualità
che gli conferisce una grande reputazione tra i consumatori di questo paese (paragrafi 74 e 75); c) è protetta dal diritto
interno (paragrafo 76); e d) tale denominazione non ha subito un processo di erosione irreversibile in tale Stato che l'abbia
fatta diventare generica (paragrafo 77).
107. Le suddette ragioni mi indussero a proporre alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali che le erano state sottoposte
nel seguente modo:
«1) La normativa di uno Stato membro che vieta l’immissione in commercio, sotto la denominazione di vendita “feta”, di un formaggio
legalmente prodotto e immesso in commercio sotto la stessa denominazione in un altro Stato membro costituisce una misura di
effetto equivalente a una restrizione quantitativa, contraria all’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] CE.
2) La normativa di uno Stato membro che riserva la denominazione “feta” ai prodotti nazionali non può essere giustificata da
motivi attinenti alla tutela dei consumatori, né alla salvaguardia della lealtà dei negozi commerciali.
3) La normativa di uno Stato membro diretta a tutelare diritti che costituiscono l’oggetto specifico di una denominazione geografica,
quale la denominazione “feta”, trova motivo nella tutela della proprietà industriale e commerciale, prevista dall’art. 36
del [OSCURATO:PERSONA]».
V –
I ricorsi di annullamento
108. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento del regolamento n. 1829/2002 (
115
); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono intervenuti a sostegno di tali ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] difende la conformità al diritto di tale
normativa, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] che, nelle sue osservazioni, eccepisce, tra l’altro, l’irricevibilità dei ricorsi, che sarebbero
stati presentati tardivamente.
109. Nel ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] si invocano alcune cause di nullità di carattere formale, il cui esame deve precedere
quello dei motivi di merito, che, come nel caso del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], coincidono sostanzialmente con quelli
dedotti nelle cause decise con sentenza 16 marzo 1999, già commentata nei paragrafi precedenti. Vale a dire, che la denominazione
«feta» è generica e non soddisfa le condizioni richieste per poter essere considerata tradizionale e quindi per beneficiare
della copertura conferita dal regolamento di base.
110. All’udienza del 15 febbraio 2005 sono intervenuti, per svolgere osservazioni orali, i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], della
[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
A –
Sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento
111. Il governo greco eccepisce che, nel momento in cui sono stati presentati gli atti introduttivi, il 30 dicembre 2002, erano
già trascorsi i due mesi previsti dall’art. 230 CE, n. 5, poiché il regolamento era stato pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ufficiale
del precedente 15 ottobre.
112. Tale eccezione non può essere accolta, poiché il termine fissato dal [OSCURATO:PERSONA] per impugnare una disposizione dev’essere calcolato
conformemente al regime descritto dall’art. 81 del regolamento di procedura (
116
), il cui n. 1 prescrive che «quando il termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla data della pubblicazione
dell’atto, tale termine dev’essere calcolato, ai sensi dell’art. 80, paragrafo 1, lettera a) a partire dalla fine del quattordicesimo
giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea
»; e il n. 2 aggiunge che «i termini processuali sono aumentati di un termine fofettario in ragione della distanza di dieci
giorni».
113. Per quanto riguarda i ricorsi in esame, a tenore di tali disposizioni l’inizio dei due mesi decorre, pertanto, non dal 15
ma dal 30 ottobre, di modo che, in quanto i ricorrenti hanno adito la Cancelleria della Corte di giustizia il 30 dicembre,
i ricorsi sono stati depositati in tempo utile.
114. Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso dev’essere respinta.
B –
Motivi di carattere formale
115. [OSCURATO:PERSONA] fa valere alcuni motivi di annullamento di carattere secondario, come la violazione del regolamento che fissa
il regime interno del Comitato di regolamentazione e il regolamento che stabilisce il regime linguistico della Comunità (
117
), nonché la motivazione insufficiente.
1. Violazione dei termini e del regime linguistico
116. Il governo tedesco allega che la riunione del comitato di regolamentazione del 20 novembre 2001 era stata convocata il 9 novembre
precedente con un messaggio di posta elettronica accompagnato da allegati unicamente in lingua inglese e francese, dei quali
non è stata fornita la traduzione nonostante le lamentele espresse in proposito.
117. Esso eccepisce, quindi, che la convocazione era avvenuta con meno di quattordici giorni di anticipo (
118
), e senza che venissero fornite copie degli allegati tradotti in tutte le lingue. [OSCURATO:PERSONA] non nega tali fatti, ma dissente
quanto alle loro conseguenze giuridiche.
118. Nell'esaminare tale questione, occorre tenere a mente che la forma non costituisce un fine di per sé. Questa tesi appare ancor
più plausibile quando si constati che, in assenza dei vizi denunciati, il risultato finale sarebbe rimasto lo stesso (
119
).
119. Non si può ignorare che, come risulta dagli atti, nella riunione del 20 novembre 2001, erano state scambiate soltanto delle
opinioni sul fascicolo «feta» e su una sintesi delle risposte all’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. Nella riunione del 16 maggio
2002 è stata discussa e votata la proposta di regolamento (
120
).
120. Tali elementi ci consentono di distinguere la fattispecie dal caso deciso con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
121
), invocata dalla ricorrente, in cui i vizi di forma accertati dalla Corte di giustizia che determinarono, alla fine, l’annullamento
dell’atto impugnato, si erano prodotti nella riunione in cui era stata discussa la proposta. Al punto 32, che riassume il
giudizio della Corte, si legge «(…) l’adozione del parere del comitato permanente per la costruzione in violazione dell’obbligo
di procedere a questa doppia spedizione entro il termine stabilito e omettendo di rinviare il voto, nonostante la richiesta
formulata in tal senso da uno Stato membro, è viziata da un’inosservanza delle forme sostanziali che comporta la nullità della
decisione impugnata».
121. Nelle conclusioni che ho presentato in quella causa, ho tracciato una distinzione, conforme al contenuto del regolamento interno
del suddetto comitato, tra i casi che riguardano la comunicazione di documenti di lavoro in generale o preparatori di una
riunione e i casi in cui si discute l’adozione di una determinata disposizione. In entrambi i casi sono importanti le forme,
ma solo nel secondo rivestono carattere sostanziale, e rispetto ad esso, quindi, esplica pienamente i suoi effetti l’obbligo
sancito dall’art. 3 del regolamento n. 1, secondo cui i testi delle istituzioni devono essere redatti nella lingua dello Stato
al quale sono diretti.
122. Seguendo adesso tale ragionamento, si capisce come le irregolarità che riguardano l’incontro interlocutorio del 20 novembre
2001 non sono sostanziali e, pertanto, non comportano la nullità del regolamento impugnato, che è stato proposto in una riunione
posteriore, sulla quale non risulta che le dette irregolarità abbiano minimamente inciso. Non sembra neppure probabile che
la riduzione dei giorni trascorsi tra la convocazione e lo svolgimento della riunione, o ancora, che la mancata traduzione
del parere del comitato scientifico e dei risultati dell’indagine abbiano leso i diritti della difesa.
123. Per di più, anche qualora tali errori fossero stati evitati, difficilmente si sarebbe raggiunto un risultato diverso nella
successiva pronuncia del comitato di regolamentazione sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, sembra logico pensare
che la soluzione sarebbe stata identica – mancato raggiungimento della maggioranza dei voti –; l’annullamento del regolamento
impugnato comporterebbe un ripristino della situazione vigente al momento in cui si sono prodotte le irregolarità, per cui,
una volta sanate queste ultime, probabilmente si otterrebbero gli stessi risultati.
124. In questi termini deve essere interpretato il decimo ‘considerando’ del regolamento contestato, quando assicura che le informazioni
ricevute sono state raccolte in una sintesi globale dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali hanno avuto la possibilità
di apportare correzioni e modifiche alla sintesi. La nullità non può discendere dalla circostanza che quest’ultima affermazione
risulti parzialmente errata.
2. Motivazione insufficiente
125. Nelle conclusioni che ho presentato nella causa Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] (
122
) ho indicato che la motivazione di una atto «costituisce un elemento essenziale» (
123
) e il corrispondente obbligo è prescritto sia nell’interesse dei ricorrenti che per fornire alla Corte gli elementi necessari
per esercitare in pieno il suo controllo (
124
). La giurisprudenza ha inoltre affermato che tale obbligo ha lo scopo di far apparire in forma chiara e non equivoca l’argomentazione
dell’istituzione comunitaria da cui emana l’atto considerato, onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle
ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo; tuttavia la motivazione non deve necessariamente
specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, e si deve tenere conto, non solo del tenore letterale della
decisione, ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (
125
) (paragrafo 83).
126. Nel regolamento controverso la [OSCURATO:PERSONA] spiega come, su richiesta delle autorità elleniche, aveva accordato la registrazione
della denominazione «feta», sebbene poi abbia ordinato la sua soppressione, in seguito alla sentenza 16 marzo 1999 (‘considerando’
dal primo al quinto). Essa menziona poi il questionario trasmesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di acquisire una valutazione con
riguardo alla produzione, al consumo e, in via generale, al grado di conoscenza di tale denominazione da parte del consumatore
comunitario, descrivendo e commentando il contenuto dell’indagine (‘considerando’ dal sesto al ventesimo). Subito dopo, la
detta istituzione cita il parere emesso dal comitato scientifico, e ne riporta la parte finale (‘considerando’ dal ventiduesimo
al trentaduesimo). Più avanti, essa considera «che l’analisi globale esaustiva dell’insieme dei dati di ordine giuridico,
storico, culturale, politico, sociale, economico, scientifico e tecnico comunicati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o desunti dalle indagini
avviate o commissionate dalla [OSCURATO:PERSONA] permette di considerare in particolare che non è soddisfatto alcuno dei criteri
di cui all’art. 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 che permettono di stabilire se una denominazione sia divenuta generica»
(trentatreesimo ‘considerando’), ma che, al contrario, la denominazione «feta» costituisce una denominazione tradizionale
non geografica, insistendo in maniera piuttosto dettagliata sui fattori naturali e umani che intervengono nella creazione
del formaggio da essa designato (‘considerando’ dal trentatreesimo al trentaseiesimo). Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che
il disciplinare di produzione comprende tutti gli elementi prescritti (trentasettesimo ‘considerando’), esprime la necessità
di modificare il regolamento n. 1107/96 (trentottesimo ‘considerando’) e ricorda altresì la procedura all’uopo seguita (trentanovesimo
‘considerando’).
127. Da quanto precede si deduce la presenza di una motivazione sufficiente. Si può obiettare sull’ampiezza o sul contenuto dei
ragionamenti formulati, tuttavia una critica di tal genere non inficia la validità della giustificazione addotta in relazione
alla registrazione accordata.
C –
Motivi di merito
128. Nell’esame dei motivi di annullamento che sono stati dedotti in relazione al merito è opportuno attenersi all’ordine proposto
dalla Corte di giustizia nella sentenza 16 marzo 1999, analizzando, in primo luogo, se la denominazione «feta» possa considerarsi
generica, per poi verificare se si tratti di una denominazione tradizionale (
126
).
1. «feta» come denominazione generica
129. E’ opportuno soffermarsi sul termine «generico», prima di prendere in considerazione i fattori indicati dal regolamento per
definire tale termine e di applicarli al caso in esame.
a) Sul carattere «generico»
130. Il carattere generico si addice a ciò che è comune a varie specie, incluse le condizioni proprie di una determinata classe
o famiglia che ne definiscono la natura o le qualità. Questo è il caso, per esempio del termine «arancia», che si applica
a tutti i frutti che presentano determinate proprietà quanto alla forma, al colore, all’odore e al sapore, in base alle quali
si distinguono da qualsiasi altro frutto (
127
).
131. Tale carattere può essere dovuto alla stessa denominazione – qualora sia sempre stata generica – ovvero ad una sua progressiva
generalizzazione. Si tratta di nomi che non hanno mai avuto o hanno perso la funzione indicativa, e che pertanto non consentono
di operare una distinzione in base al luogo dal quale provengono.
132. Nonostante il fatto che la giurisprudenza non fornisca alcuna definizione di ciò che debba intendersi per «denominazione generica» (
128
), l’applicazione di tale concetto ai prodotti alimentari presuppone che al suo interno ricadano, come ho rilevato nelle mie
conclusioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quelle denominazioni «che fanno parte del patrimonio culturale e
gastronomico generale, e che possono in via di principio essere utilizzate da qualsiasi produttore» (paragrafo 28). In tal
senso, il detto concetto comprende anche le denominazioni che non si collegano alla fabbricazione di un prodotto in un determinato
luogo e, di conseguenza, alla provenienza dello stesso, ma solo alle sue proprietà, legate alla circostanza che sono stati
seguiti procedimenti di fabbricazione assai simili (
129
).
133. Allo stesso modo, il concetto di denominazione generica comprende altre espressioni che in origine avevano un significato
geografico e lo hanno perduto per effetto di un processo di volgarizzazione, ciò che implica che non sono piú idonee a caratterizzare
un prodotto in base ad una determinata origine, di guisa che il loro utilizzo non è riservato alle imprese situate nella regione
corrispondente.
134. La causa della popolarizzazione di una denominazione è generalmente (
130
) legata al fatto che alcuni produttori non stabiliti nel luogo dal quale essa proviene cominciano ad usarla, da sola o accompagnata
da un vocabolo «dislocalizzatore» − in quest’ultimo caso il processo rallenta –. In molte occasioni, l’uso della denominazione
inizia in zone che hanno ospitato grandi flussi migratori, in conseguenza del fatto che taluni industriali riprendono nel
paese di accoglienza un’attività già esercitata nel paese di origine, ovvero per soddisfare la domanda degli ultimi arrivati,
desiderosi di sfruttare i loro piatti tradizionali; in ambedue i casi essi agiscono deliberatamente allo scopo di approfittare
della reputazione di cui il prodotto già gode. Man mano che il nesso geografico si attenua, l’uso prosegue in buona fede,
con la convinzione che le denominazioni di cui trattasi indichino solamente una classe di prodotti dotati di determinate caratteristiche.
Il processo di conversione è completo quando la denominazione descrive un intero genere e viene utilizzata liberamente.
135. Un ulteriore elemento che incide in tale processo è l’atteggiamento passivo degli interessati. Una marca si indebolisce per
effetto dell’inerzia dei singoli e delle autorità di fronte al suo impiego abusivo, mentre si rinforza qualora vi sia una
reazione tempestiva. Però non si deve dimenticare che i mezzi di difesa scarseggiano sia a causa della penuria di disposizioni,
assenti fino a tempi assai recenti, sia per l’apatia dei giudici nazionali (
131
).
b) Criteri di definizione
136. Il sistema disegnato dal regolamento di base attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a valutare il carattere generico di
una denominazione, compito che essa assolve conformemente al procedimento descritto in precedenza, dopo aver sentito il comitato
scientifico. Tale compito spetta anche al Consiglio, sebbene in misura minore, giacché, come ho già indicato, l’art. 3, n. 3,
del suddetto regolamento lo obbliga ad elaborare un elenco di voci appartenenti a tale categoria che designano prodotti agricoli
o alimentari.
137. Tale organizzazione non impedisce di esercitare pienamente un controllo giurisdizionale a posteriori sulla legittimità della
decisione. Non si chiede che la Corte di giustizia si sostituisca alla [OSCURATO:PERSONA] ed esamini i possibili motivi non di diritto
che hanno determinato l’iscrizione di una voce nell’elenco, bensì che essa accerti la conformità al diritto di tale iscrizione (
132
).
138. Il problema nasce dal fatto che si tratta di un concetto giuridico indeterminato, i cui contorni vengono precisati caso per
caso e, inoltre, perché l’iscrizione di una denominazione di origine, «in quanto [essa] esprime la realtà storica, culturale,
giuridica ed economica» collegata al prodotto (
133
), risulta tanto più difficile quanto più si considera popolare e quanto più frequentemente viene utilizzata.
139. Il regolamento di base riconosce che, nella maggior parte dei casi, la definizione è un compito arduo e complicato. Per renderlo
più accessibile, esso delinea due modalità operative: la redazione di un elenco di denominazioni divenute generiche (art. 3,
n. 3) e l’indicazione di alcuni criteri di valutazione della genericità (art. 3, n. 1) (
134
).
140. Come ho detto in precedenza, ancora non è stato raggiunto un accordo per l’approvazione di un elenco di denominazioni la cui
registrazione è vietata in quanto sono generiche (
135
), il che rivela la difficoltà del compito, motivo per il quale riveste particolare importanza l’altro meccanismo di individuazione,
che, per il solo fatto di esistere, dimostra che non si può definire il carattere «generico» come l’opposto di «esclusivo» (
136
).
141. Inoltre, per poter operare la suddetta definizione, occorre tener conto di «tutti i fattori», e in «particolare», di tre:
la situazione nel paese dal quale proviene la denominazione di cui trattasi e nelle zone di consumo, la situazione esistente
negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e le pertinenti disposizioni nazionali o comunitarie. Peraltro, non si esclude l'applicazione di
altri criteri.
i) La situazione nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo
142. Questo titolo comprende due diverse componenti: la posizione del prodotto alimentare nel luogo in cui è apparso per la prima
volta, e la posizione che lo stesso occupa nel luogo in cui viene consumato, senza che le due zone debbano necessariamente
coincidere.
– La situazione nello Stato di origine
143. La sentenza Exportur, ricordata supra, aveva posto in rilievo l’importanza di questo criterio, precisando che la tutela di
un segno si estende al territorio di un altro paese della Comunità soltanto quando continua ad essere valida nel paese di
origine. Tuttavia, per poter valutare tale circostanza, occorre prendere in considerazione, oltre alle misure di salvaguardia,
anche altre componenti, come ad esempio, l’importanza della produzione e del consumo, la percezione degli abitanti e l’interesse
dimostrato al riguardo.
144. Dal fascicolo risulta che i greci pensano unanimemente che il vocabolo «feta» designi un alimento tradizionale proprio, prodotto
con un determinato latte attraverso un procedimento specifico. Giungiamo ad una stessa conclusione se ci atteniamo ai dati
forniti dalla [OSCURATO:PERSONA].
145. I ricorrenti non negano questi fatti, ma pongono l’accento su altri fattori che, senza dubbio, rivestono particolare importanza,
dal momento che non si tratta di estendere la tutela di determinate denominazioni da una nazione ad un’altra, bensì di offrire
una copertura giuridica comune in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
– La situazione nelle zone di consumo
146. È scontato precisare che, mentre inizialmente la clientela di un prodotto si forma nel luogo di fabbricazione, con la successiva
diffusione nelle altre zone, l’iniziale identificazione si perde. Spesso un prodotto può essere acquistato in luoghi assai
diversi, che non coincidono con quelli di produzione o di origine. Da ciò deriva l’importanza che riveste la percezione del
simbolo in questi paesi, al fine di valutare la genericità di una denominazione.
147. L’espressione «zone di consumo» si riferisce ai consumatori. La dottrina ha segnalato l’importanza dell’opinione di questi
agenti al momento di definire giuridicamente la denominazione (
137
), giacché rappresentano gli interpreti ultimi del significato che quest’ultima assume nel mercato. Tuttavia, nei casi che
ci occupano, ancor prima della protezione dei consumatori, si discute dei diritti di proprietà industriale e commerciale garantiti
dal [OSCURATO:PERSONA].
148. In primo luogo, sembra doversi tenere conto del solo territorio comunitario. Con riguardo alla «feta», si è detto che tale
prodotto viene elaborato e commercializzato anche nei Balcani. Poiché l’art. 3 del regolamento di base impone di ponderare
«tutti» i fattori che incidono sulla qualificazione, per il momento possiamo limitare la verifica alla situazione esistente
entro i confini della Comunità, mentre la situazione nei paesi terzi verrà esaminata più avanti.
149. D’altra parte, tra le zone in cui viene acquistato il prodotto dobbiamo includere quelle di provenienza se, come in questo
caso, coincidono. Perciò non si può trascurare l’opinione dei cittadini greci, presso i quali il prodotto in questione gode
di un’ottima reputazione, il che aiuta gli imprenditori a mantenere una clientela molto importante.
150. In base a quest’ottica pluralista, risulta che i consumatori di tale paese identificano la «feta» con un prodotto nazionale
e che gran parte dei consumatori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri collega tale prodotto alla [OSCURATO:PERSONA] ogni volta in cui sull’etichetta
venga ricordata, in modo esplicito o implicito, la cultura ellenica, sebbene in casi eccezionali si trovino etichette, libri,
riviste o altri attestati che non riportano tale collegamento.
ii) La situazione negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità
151. Non si richiede che il prodotto venga consumato in tutti i luoghi, per cui il fattore in oggetto si proietta in due ambiti.
Da un lato, la situazione generale nei paesi diversi da quello che rivendica la denominazione; dall’altro, gli altri i paesi
in cui viene prodotto l’alimento di cui trattasi.
– La situazione generale negli altri [OSCURATO:PERSONA]
152. Con riguardo al primo ambito summenzionato, se ci atteniamo ai dati raccolti da Eurobarometro e ai risultati dell’indagine
condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], si ha l’impressione che, analogamente a quanto succede nelle zone di consumo, in cui l’espressione
«feta» è conosciuta, i cittadini e il vario materiale pubblicitario la associano alla cultura ellenica. Non è cosi in [OSCURATO:PERSONA]
e in [OSCURATO:PERSONA], né in [OSCURATO:PERSONA], benché in minor misura, il che si spiega poiché le regioni di questi paesi vantano un’importante
produzione di questo formaggio, aspetto, questo, che verrà esaminato nei paragrafi che seguono.
153. Occorre, peraltro, riflettere su un dato: una persona su cinque intervistate conosce il vocabolo in oggetto; se questo fosse
divenuto generico non sarebbe stato identificato da un numero maggiore di intervistati? Si ricordi che qui è in gioco la tutela
dei diritti di proprietà industriale e commerciale nella Comunità intera, e non solo nelle aree in cui attualmente si produce
e si consuma il suddetto formaggio, giacché è probabile che in futuro il suo acquisto si diffonda. In altre parole, la generalizzazione
di un nome deve risultare da più parti, dovendosi escludere una limitazione spaziale alle popolazioni interessate allo sfruttamento
commerciale del prodotto in questione.
– La situazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri che producono la «feta»
154. In relazione a questo secondo ambito, la sentenza «feta» ha messo in rilievo la necessità di considerare se esistano prodotti
che sono stati posti in commercio con la stessa denominazione in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quello di origine (punto 96).
155. Al riguardo, la Corte di giustizia ha invocato l’art. 7, n. 4, secondo trattino, del regolamento di base, che annovera tale
circostanza fra le cause di opposizione alla registrazione. Tuttavia, l’applicazione di tale disposizione è limitata alle
registrazioni che seguono la procedura normale (
138
), mentre nel presente caso si tratta di un vocabolo già protetto da disposizioni nazionali, per il quale si richiede la protezione
comunitaria attraverso la procedura semplificata. Sono, pertanto, situazioni diverse.
156. Alla luce di quanto esposto in precedenza, ritengo che il rilievo contenuto nella suddetta sentenza intenda porre in risalto
una circostanza – la situazione nelle altre zone – non già per darle un primato sulle altre, ma per evitare che venga sottovalutata,
come aveva fatto la [OSCURATO:PERSONA] in un primo momento. In tal senso si modula l’idea esposta nella sentenza: giacché, altrimenti,
si accetterebbe, senz'altro, la teoria dell’inerzia, dimostrando scarsa sensibilità per il problema derivante dalla mancanza
di tutela giuridica sofferto da molte imprese prima dell’entrata in vigore del citato regolamento, sottoponendo queste ultime
ad un grave rischio, giacché verrebbe facilitato un processo di volgarizzazione per il solo fatto che terzi non autorizzati
potrebbero usurpare il nome considerato; andremmo cioè in senso contrario alla giurisprudenza anteriore, in quanto la sentenza
SMW Winzersekt, citata supra, in relazione alla tutela delle denominazioni dei vini, aveva considerato essenziale, al fine
di realizzare l’obiettivo perseguito dalle denominazioni di origine «(…) che il produttore non possa trarre profitto, per
i propri prodotti, dalla reputazione commerciale conseguita dai produttori di altre regioni per prodotti simili (…)»; e che
«(…) il consumatore finale ottenga informazioni tanto esatte quanto necessarie ai fini di una corretta valutazione dei prodotti
di cui trattasi»; infine, attribuire un’importanza maggiore al suddetto fattore avrebbe l’effetto di penalizzare quelle merci
che, per una specifica dinamica commerciale, vengono vendute in altri luoghi poco tempo dopo essere apparse su un mercato
determinato, dato che le imprese concorrenti, grazie ai ritrovati delle nuove tecnologie, le imiterebbero e ne userebbero
il nome.
157. In somma, il riferimento alla legittima messa in commercio di prodotti con la stessa denominazione dev’essere interpretato
alla luce del regime di protezione delineato. Siffatta percezione globale significa soltanto che, nei casi come quello in
esame, non possiamo ignorare la situazione esistente negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. In nessun modo essa può bastare, di per sé,
ad ostacolare la registrazione richiesta a norma dell’art. 17 del regolamento di base.
158. Incentrando la discussione sulla circostanza poc’anzi ricordata, si constata che sotto la denominazione «feta» viene confezionato
un formaggio, specialmente in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], senza usare la stessa varietà di latte né lo stesso metodo
di preparazione utilizzati in [OSCURATO:PERSONA].
159. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, è utile riassumere il contenuto dei paragrafi 61 e 62 delle conclusioni relative alla
causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:
a) L’uso dell’una o dell’altra varietà di latte fa sì che, in quanto il latte di pecora ed il latte di capra possiedono caratteristiche
chimiche e organilettiche diverse dal latte di mucca, si riscontrino le seguenti differenze nel risultato:
– l’impiego del latte di pecora dà al formaggio un colore bianco puro, mentre nell’altro caso si ha un colore bianco giallastro,
che può venire trasformato solo con l’ausilio di sostanze chimiche.
– La feta prodotta con latte di pecora ha un sapore grasso, salato e lievemente acido, e presenta un aroma assai forte, di cui
è privo il formaggio ottenuto con latte di mucca che, oltre tutto, ha un sapore più dolce.
– Quando si usa il latte vaccino il prodotto presenta meno buchi del formaggio ottenuto con latte di pecora, poiché la salamoia
non agisce nella stessa maniera sui due formaggi.
b) Sebbene l’ultrafiltrazione permetta una maturazione più rapida formaggio, perché il siero del latte viene eliminato prima
che si formi la cagliata, non sembra tuttavia che il diverso metodo di produzione abbia un impatto significativo.
iii) Le legislazioni nazionali e comunitarie pertinenti
160. Il regolamento di base impone di tener conto delle disposizioni vigenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri e nella Comunità.
– Le disposizioni nazionali
161. Il riferimento alle disposizioni interne significa che occorre verificare se la denominazione sia protetta nel paese di origine
e negli altri [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal fatturato che da essa deriva. Occorre qui ricordare un aspetto cui abbiamo già accennato
in precedenza: in epoca anteriore all’adozione della normativa comunitaria, la maggioranza dei popoli non poteva contare su
una struttura giuridica posta a tutela delle denominazioni geografiche, il che, in un certo senso, relativizza l’importanza
di questo fattore.
162. Sotto questo aspetto, le disposizioni dell’ordinamento ellenico degli anni ottanta si limitano a sancire per scritto un uso
tradizionale del segno, che risale a vari secoli addietro, e a disciplinare la preparazione e la commercializzazione della
«feta».
163. Disposizioni relative a tale prodotto alimentare sono state adottate anche in [OSCURATO:PERSONA] –nei [OSCURATO:PERSONA] sono esistite per
un breve periodo–, senza tuttavia porre restrizioni al commercio, poiché sarebbe contraddittorio tutelare una denominazione
di cui si sostiene la genericità.
164. Occorre inoltre segnalare che l’[OSCURATO:PERSONA] riserva la detta denominazione al formaggio proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza di un
accordo bilaterale stipulato il 20 giugno 1972, già citato.
– La normativa comunitaria
165. In tale ambito, sono stati menzionati come elementi utili per valutare la volgarizzazione di una denominazione, sia la nomenclatura
combinata utilizzata per la [OSCURATO:PERSONA], sia la regolamentazione delle restituzioni all’esportazione.
166. Tuttavia, in considerazione delle finalità perseguite, non possiamo considerare tali elementi dei criteri di delimitazione
in materia di proprietà industriale (
139
). Lo stesso dicasi per le norme emanate nel settore della politica agricola comune per sostenere alcuni prezzi. L’approvazione
e l’applicazione di tali disposizioni non servono a valutare se il destinatario utilizzi legittimamente una denominazione
specifica. Al massimo, si potrebbe attribuire a tali norme un effetto orientativo, ma in nessun caso decisivo.
167. Un esempio servirà a chiarire gli effetti di una rigida applicazione della nomenclatura combinata (
140
). Il «Mozartkugeln» è una famosa specialità austriaca di marzapane e torroncino ricoperta di cioccolato al latte. Se tale
prodotto venisse considerato come un derivato del cioccolato, sebbene ne contenga una porzione minima, rimarrebbe escluso
dal regolamento di base, in quanto non è incluso nell’allegato I del [OSCURATO:PERSONA]; se invece venisse considerato un pasticcino,
figurerebbe nella relazione dell’allegato I del regolamento di base, sebbene contenga una percentuale di cioccolato.
iv) Altri fattori
168. Si tenga presente l’obbligo di prendere in considerazione «tutti i fattori» pertinenti. La dottrina ne ha indicati alcuni:
l’impiego della denominazione in testi di riferimento come dizionari, opuscoli di viaggio o guide gastronomiche (
141
); il fatturato realizzato all’interno e all’esterno dell’area delimitata o di quella cui in via di principio si collega la
denominazione (
142
); la classificazione come denominazione generica contenuta in un trattato internazionale ratificato almeno da uno Stato membro (
143
).
169. Nella fattispecie, potremmo porre l’accento su due fattori in particolare: la situazione nelle zone extracomunitarie ed il
fattore temporale.
– La situazione negli [OSCURATO:PERSONA] terzi
170. L’esigenza di accertare la situazione nelle zone che si trovano al di fuori della Comunità deriva dal riferimento alle «zone
di consumo» di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento di base, nonché dall’art. 12, che prevede l’applicazione delle sue disposizioni
«ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo», purché vengano rispettate alcune condizioni.
171. Nel presente ricorso di annullamento non si nega il fatto che in altre regioni europee vengono prodotti formaggi bianchi in
salamoia simili alla «feta», come accade, per esempio, in Bulgaria. Varietà simili alla feta si producono anche in Iran ed
in [OSCURATO:PERSONA], con l’impiego di latte di pecora, e altresì negli [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA], paesi in cui viene normalmente
utilizzato il latte vaccino (
144
).
172. Pertanto, la percezione di tali paesi serve da parametro per delimitare correttamente il vocabolo, anche se non si deve sovrastimare
la sua importanza a causa dell’obiettivo di tutela che è in gioco, fermo restando che, come succede con altre denominazioni,
l’uso del detto vocabolo può venir esteso geograficamente attraverso accordi internazionali (
145
).
– La situazione nel tempo
173. Anche quando la situazione nello Stato membro che chiede la registrazione sembri far riferimento al momento attuale, la memoria
del passato incide sulla percezione della genericità del nome, e serve fondamentalmente a verificare se lo stesso sia sempre
stato comune. La prospettiva storica assume grande importanza nel presente caso.
174. Ricordando quanto ho esposto nelle conclusioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare che il termine
«feta» proviene dall’italiano «fetta», che significa trancio. E’ stato introdotto in [OSCURATO:PERSONA] sotto l’influenza veneziana nel
corso del XIX secolo per designare il formaggio bianco tradizionale in salamoia, fabbricato fin dai tempi antichi in gran
parte di questo paese e in altre zone dei Balcani.
Nell’Odissea di Omero si narra che Polifemo « (…) Fatto, le agnelle, assiso e le belanti capre mugnea, tutto serbando il rito.
E a questa i parti mettea sotto, e a quella. Mezzo il candido latte insieme strinse, e sui canestri d’intrecciato vinco collocollo
ammontato (…)» (
146
). In tal modo Polifemo faceva i formaggi che Ulisse ed i suoi uomini trovarono nella grotta in cui il ciclope viveva. E’ probabile
che Polifemo, impiegando tale metodo per fare il formaggio, cosi prossimo a quello seguito tradizionalmente nella [OSCURATO:PERSONA] di
oggi, fosse ignaro dei problemi di ordine giuridico che la libera circolazione di questo prodotto avrebbe comportato verso
la fine del XX secolo, non solo per l’impossibilità di prevedere con ventisette secoli di anticipo i complicati stratagemmi
delle denominazioni di origine, ma anche per la sua stessa natura, poiché i ciclopi sono descritti come “esseri” ben lontani
da qualsiasi idea di giustizia e di libertà (
147
). Sempre nell’Odissea si narra come nei tempi antichi dei Pandáridi, i potenti cicloni rapirono le figlie dopo che gli dei
avevano ucciso i loro genitori e come la splendida Venere «le nutrì di dolce miele, di vin soave e di rappreso latte» (
148
).
Un altro poema omerico, l’[OSCURATO:PERSONA]
,
testimonia l’importanza di tale formaggio nella [OSCURATO:PERSONA] dell’VIII secolo avanti Cristo (
149
).
La «feta» si ottiene con latte di pecora o con una mescolanza di latte di pecora e di capra, attraverso un metodo di sgocciolatura
naturale senza alcuna pressione. Le autorità elleniche non hanno provveduto a disciplinare la produzione di tale formaggio
fino al 1988, quando già ne erano comparse numerose varietà a livello locale o regionale (paragrafi 14-16 delle conclusioni).
175. L’assenza di specificazioni tecniche a livello internazionale ha fatto sí che fossero messi a punto, in vari paesi, metodi
di produzione diversi, più moderni e competitivi; all’inizio tale produzione era destinata a soddisfare la domanda da parte
degli immigrati greci –come hanno ammesso i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all’udienza. Nella seconda metà
del XX secolo in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] si comincia a produrre un formaggio, venduto sotto la stessa denominazione,
che viene ottenuto con latte vaccino e con un metodo di lavorazione industriale, detto di ultrafiltrazione. [OSCURATO:PERSONA] si
produce un formaggio con tale denominazione utilizzando latte vaccino e, in alcune zone di questo paese, come la Corsica o
alcune regioni del Massiccio centrale, lo stesso formaggio è prodotto con latte di pecora sebbene, in queste ultime regioni,
il latte di pecora venga usato per smaltire le eccedenze di questo latte non utilizzate per la produzione di formaggio «Roquefort»
(paragrafo 17 delle dette conclusioni).
176. Perché mai tali commercianti decidono di chiamare «feta» il formaggio bianco in salamoia prodotto con latte vaccino? Senza
alcun dubbio per attribuirgli un nome che significa qualcosa tra i consumatori. Insomma, come ha affermato la [OSCURATO:PERSONA]
durante l’udienza, si è cercata una denominazione che fosse capace di incrementare le vendite (
150
).
c) La valutazione dei criteri e le relative conseguenze
177. Il regolamento di base non ordina gerarchicamente le condizioni pertinenti alla valutazione della genericità di un segno,
per cui non è chiaro se qualcuna debba avere la priorità sulle altre.
178. La sentenza Exportur, più volte citata, che è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore del detto regolamento, si è mostrata
incline a dare maggior peso alla situazione esistente nel paese di origine, dottrina accettata anche nelle conclusioni relative
alla causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
151
).
179. Nonostante ciò, la sentenza «feta», già commentata, ha modificato tale giurisprudenza, con il proposito di non sminuire l’importanza
di nessuno dei fattori espressamente enunciati nel regolamento (
152
), con particolare riguardo alla situazione negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Perciò non esiste alcun ordine di priorità, talché tutti
i fattori devono essere presi in considerazione – essendo anche possibile valutare fattori aggiuntivi –; e nulla osta a che,
in sede di tale valutazione, si attribuisca motivatamente maggior importanza ad uno di essi, dato che, avendo tali fattori
un carattere strumentale finalizzato alla determinazione di un concetto giuridico indefinito, la loro importanza appare subordinata
alla capacità di realizzare tale obiettivo.
180. In tale ordine di idee, ci si chiede se vi sia stata una trasformazione del vocabolo «feta», che abbia allargato il suo significato
per designare un’intera famiglia di formaggi, a prescindere dalla loro origine, dal metodo di produzione degli stessi e dai
loro ingredienti.
181. In aggiunta all’analisi specifica di ogni singolo fattore, occorre necessariamente effettuare una valutazione congiunta di
tutti i fattori, che comprenda:
– tutti gli antecedenti, prossimi e remoti, in quanto, in situazioni come la fattispecie, la prospettiva storica riveste un’importanza
fondamentale;
– gli argomenti di fatto e di diritto addotti dalle parti, nonché le prove addotte al processo con riguardo alla registrazione
impugnata;
– il parere del comitato scientifico, formulato da esperti altamente qualificati (art. 3 della decisione che lo ha istituito,
citata supra) (
153
),
– il sondaggio di opinione effettuato all’epoca e le risposte al questionario della [OSCURATO:PERSONA] (
154
).
182. Sulla base di tutti questi elementi si giunge alla conclusione che non vi è stata una generalizzazione della denominazione
controversia in ambito comunitario – e neppure in [OSCURATO:PERSONA], come ho rilevato nelle conclusioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –, giacché
il vocabolo «feta» viene associato inevitabilmente ad un alimento specifico: il formaggio prodotto in un’ampia zona all’interno
di tale paese, con latte di pecora o con una mescola di latte di pecora e di capra, utilizzando un metodo naturale e artigianale
di sgocciolatura senza pressione.
183. Negare il monopolio del nome, anche nei casi in cui il detto alimento può venir prodotto con le stesse caratteristiche in
un altro luogo, equivale a privare l’inventore del suo diritto di brevetto per il fatto che un’altra persona ottiene un prodotto
simile dopo che sia stata registrata l’invenzione (
155
).
2. La «feta» come denominazione tradizionale
184. Se la Corte accogliesse le suesposte riflessioni ed escludesse il carattere generico della denominazione «feta», si dovrebbe
allora proseguire l’esame alla luce dell’art. 2, n. 3, del regolamento di base, che autorizza a considerare come denominazioni
di origine «alcune denominazioni tradizionali geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario
di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino».
185. La parola «feta» non allude direttamente a nessun luogo in particolare, motivo per cui è necessario verificare se soddisfi
i requisiti prescritti per le denominazioni geografiche, vale a dire: se si tratti di una denominazione tradizionale, se si
riferisca ad un alimento originario di una regione o di un luogo, se le sue qualità o caratteristiche siano dovute fondamentalmente
o esclusivamente all’ambiente geografico, e altresì se la sua produzione, trasformazione ed elaborazione si realizzino in
un’area geografica delimitata, al fine di ottenere un determinato risultato finale.
a) Il carattere tradizionale della denominazione
186. La tradizione evoca la trasmissione di generazione in generazione di notizie, dottrine, storie, riti e costumi. Si giudicano
tradizionali quei comportamenti che poggiano su idee, norme o abitudini del passato.
187. A tenore delle suesposte considerazioni sulla percezione nel tempo, non vi sono dubbi sul fatto che il vocabolo «feta» raduna
le caratteristiche precise per potersi qualificare come «tradizionale» agli effetti della citata disposizione. Tuttavia, tale
apprezzamento, da solo, non basta per ottenere la registrazione. Devono infatti sussistere tutti gli altri requisiti enunciati.
b) La designazione di un alimento originario di determinate zone geografiche
188. Come ho affermato nelle conclusioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del pari alle indicazioni «grappa», «ouzo»
o «cava», che evocano indirettamente un’origine italiana, ellenica o spagnola, legata ad alcune zone, senza però contenere
il toponimo corrispondente, la denominazione «feta» viene associata ad un formaggio che si produce in [OSCURATO:PERSONA], a prescindere
dalla circostanza che la parola «fetta» derivi etimologicamente dall’italiano (paragrafo 73).
189. Il problema nasce dal fatto che generalmente si collega la provenienza con «il nome di una regione, di un luogo determinato
o, in casi eccezionali, di un paese» (art. 2, n. 2, del regolamento di base), mentre in questo caso ci si riferisce ad un
prodotto o alimento originario –si noti che non dice «esclusivamente originario» – «di una regione o di un determinato luogo»
(art. 2, n. 3 dello stesso regolamento), poiché la «feta» si lega a gran parte della [OSCURATO:PERSONA], sia storicamente, sia al momento
attuale (
156
).
190. Per risolvere tali difficoltà, propongo di riflettere su alcuni punti:
a) Il n. 2 del suddetto articolo si applica alle indicazioni geografiche dirette, richiedendo pertanto un nesso con un territorio
che può eccezionalmente comprendere un intero paese. Il n. 3 contempla invece le denominazioni indirette, poiché collega con
l’ambiente geografico il prodotto e non il sostantivo. Perciò, i due paragrafi contemplano situazioni diverse.
b) Sarebbe un controsenso associare una delimitazione geografica ad una denominazione tradizionale, giacché la stessa disposizione
esclude ogni riferimento territoriale, che manca nella maggior parte dei casi.
c) Il n. 3 omette il riferimento ad «un paese», particolare dal quale i ricorrenti deducono che una denominazione tradizionale
non possa abbracciare tale estensione. Tuttavia, è possibile anche un’altra interpretazione: l’assenza del riferimento significa
che non esiste un limite della massima estensione territoriale. Un’interpretazione contraria può impedire di considerare «regioni»
zone appartenenti a diversi [OSCURATO:PERSONA] o, addirittura, a due o più [OSCURATO:PERSONA] (
157
). Ciò che importa è che il prodotto alimentare, non il suo nome, si colleghi ad uno spazio delimitato, per evitare il problema
dell’indeterminatezza geografica.
d) In fine, sembra vi sia un consenso generale quanto al fatto che la nozione di «regione» impiegata dal legislatore comunitario
non coincide con l’accezione amministrativa del termine (
158
).
191. Alla luce di tali riflessioni, si deve riconoscere che la parola «feta», come nome di un formaggio oriundo di un ambito geografico
esteso, ma concreto, soddisfa la condizione prescritta. È irrilevante l’estensione dell’area dalla quale tale formaggio proviene;
determinante è invece il fatto che tale area presenti le condizioni idonee a contraddistinguere il detto alimento.
192. Siffatta tesi non contraddice la dottrina enunciata con la sentenza CMA, citata precedentemente, in cui il giudice comunitario,
al punto 27, dopo aver ricordato come, nella sentenza Exportur, la Corte avesse riconosciuto che la tutela delle indicazioni
geografiche «[potesse], a certe condizioni, rientrare nell’ambito della tutela della proprietà industriale e commerciale ai
sensi dell’art. 36 del [OSCURATO:PERSONA]», ha considerato che una disciplina come quella in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso
il marchio di qualità a prodotti fabbricati sul suo territorio che possedevano determinati requisiti, non poteva essere considerata
un’indicazione geografica giustificabile ai sensi del citato art. 36 del [OSCURATO:PERSONA]. Da tale estratto della giurisprudenza non
si ricava, in linea di massima, la conclusione che un’indicazione di provenienza non possa coprire un intero paese; inoltre,
nel presente caso si discute di una denominazione tradizionale avente caratteristiche diverse da quelle che erano oggetto
di discussione nella sentenza CMA.
c) La causa della qualità o delle caratteristiche della «feta» e la delimitazione geografica della sua produzione, trasformazione
ed elaborazione
193. Per quanto riguarda le denominazioni tradizionali, l’art. 2, n. 3, del regolamento di base, rinvia al n. 2, lett. a), secondo
trattino, il quale richiede che la qualità o le caratteristiche di un prodotto siano dovute essenzialmente o esclusivamente
all’ambiente geografico comprensivo dei suoi fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione
avvengano nell’area delimitata. Tale condizione risponde alla necessità che esista un nesso ben definito tra un determinato
prodotto ed il territorio dal quale proviene, che si concretizza nei due requisiti indicati dal comma appena riportato.
i) La qualità derivante dall’ambiente geografico
194. Pertanto, qualora si riconoscesse che il vocabolo «feta» designa un formaggio che viene elaborato in un ambito geografico
preciso, rimarrebbe da dimostrare la sussistenza dei suddetti requisiti, relativi alla qualità ed alle proprietà della «feta».
195. Nel presente procedimento si invocano, come agenti responsabili delle caratteristiche speciali di siffatto formaggio, il clima
della zona di produzione, la ricchezza e la diversità della sua vegetazione, il latte utilizzato per la sua produzione, munto
da pecore e capre allevate secondo un’inveterata tradizione, oltre ad una specifica preparazione affidata ad artigiani esperti
che seguono il metodo di sgocciolatura naturale, senza pressione.
196. La constatazione di un vincolo tra tali elementi e le caratteristiche del prodotto richiede una valutazione complessiva, che
prenda in considerazione tutti i suddetti fattori, ponendone in risalto la combinazione, al fine di ricavarne un’impressione
generale (
159
).
197. Di conseguenza, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti, la qualità e le caratteristiche del formaggio «feta» derivano
dall’ambiente greco nel quale il detto prodotto viene confezionato, poiché è stata accertata l’esistenza di un nesso sostanziale
tra il colore, l’odore, la tessitura, il sapore, la composizione e le proprietà intrinseche di tale formaggio, da un lato,
e l’ambiente naturale in cui nasce, la cultura in cui è radicato e il metodo tradizionale di elaborazione seguito in [OSCURATO:PERSONA],
dall’altro.
198. La suddetta affermazione non può essere inficiata dalle eventuali differenze tra il formaggio proveniente da una o da un’altra
regione della [OSCURATO:PERSONA], né dall’assenza di uniformità con riguardo ad altri aspetti come quello orografico o quello della qualità
dei pascoli, poiché prevalgono le caratteristiche comuni e gli elementi catalizzatori di base coincidono. Proprio la delimitazione
criticata dai ricorrenti corrobora quest’idea, visto che è stata esclusa la superficie insulare della Repubblica ellenica,
ad eccezione del «nomos» di Lesbo (
160
). Sotto questo profilo, le pecore e le capre della Tracia e della Tessaglia sono molto simili tra loro, mentre presentano
notevoli differenze rispetto alle pecore e capre scozzesi, francesi e spagnole; qualcosa di simile può dirsi a proposito del
foraggio di cui tali animali si nutrono, delle montagne o dei prati in cui pascolano, del clima di cui beneficiano e delle
altre condizioni che intervengono nella creazione di questo prodotto. Mi torna in mente la novella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],
in cui si narra in maniera mirabile l’esperienza del protagonista in un negozio di [OSCURATO:PERSONA]: «dietro ogni formaggio c’è un pascolo
d’un diverso verde sotto un diverso cielo: prati incrostati di sale che le maree di Normandia depositano ogni sera; prati
profumati d’aromi al sole ventoso di Provenza; ci sono diversi armenti con le loro stabulazioni e transumanze; ci sono segreti
di lavorazione tramandati nei secoli. Questo negozio è un museo: il signor [OSCURATO:PERSONA], visitandolo sente, come al Louvre, dietro
ogni oggetto esposto, la presenza della civiltà che gli ha dato forma e che da esso prende forma» (
161
).
ii) La produzione, la trasformazione e l’elaborazione in un’area geografica delimitata
199. La condizione che impone che il processo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi avvenga interamente in un’area geografica
delimitata non si estende al nome del prodotto, che può essere privo di qualsiasi connotazione geografica.
200. Si cerca di impedire che, scomponendo le fasi di fabbricazione o associandole a luoghi indeterminati, si affievolisca il vincolo
con l’ambiente geografico.
201. Nel caso della «feta» difficilmente si potrebbe dubitare della sussistenza di questa condizione, che è imposta dalla legislazione
greca, benché con qualche sfumatura, quando la regione in cui viene confezionato il detto formaggio ha confini più ampi dell’area
delimitata per l’ottenimento della materia prima. Si noti che è stata ridotta la zona di origine del latte impiegato, che
deve provenire da animali di razza autoctona, allevati con metodi tradizionali e nutriti con i pascoli delle zone autorizzate.
Tuttavia, tale dissociazione non è particolarmente rilevante, giacché il regolamento di base non richiede un’identità territoriale
completa, ma permette un’organizzazione delle circoscrizioni in cerchi concentrici, purché siano perfettamente definiti.
202. L’entità della superficie interessata non sembra un elemento imprescindibile, poiché nulla vieta che essa copra l’intero territorio
peninsulare ellenico, sebbene questo possa provocare alcune differenze nel prodotto; l’elemento chiave consiste nella condizione
che le diverse fasi del processo di fabbricazione si svolgano in un’area precisa, fatto che è stato dimostrato nel presente
caso.
d) Conseguenze
203. L’analisi esposta nei paragrafi che precedono suggella l’esattezza in diritto del regolamento impugnato, quando qualifica
la parola «feta» come termine che designa un formaggio originario di una parte consistente della [OSCURATO:PERSONA], avente qualità e
caratteristiche che si devono essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico e la cui produzione, trasformazione
o elaborazione avvengono in un’area delimitata.
204. L’ampiezza dell’area di produzione fa sì che esistano alcune varietà di «feta», ma tutte si presentano sostanzialmente omogenee
poiché possiedono elementi comuni che rafforzano la loro particolare natura.
205. Dalle considerazioni che precedono si evince che il nome «feta» non è generico, giacché soddisfa i requisiti che rendono una
denominazione tradizionale assimilabile ad una denominazione di origine e meritevole di protezione in tutto il territorio
comunitario, in quanto manifestazione della proprietà industriale e commerciale. Di conseguenza, occorre respingere i motivi
di annullamento dedotti nel presente procedimento, confermando la validità delle disposizioni impugnate.
VI –
Sulle spese
206. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, gli [OSCURATO:PERSONA] soccombenti, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda,
sono condannati a sopportare le proprie spese e quelle della detta istituzione. Conformemente al n. 4 della stessa disposizione,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
VII –
Conclusione
207. A tenore delle suesposte considerazioni, propongo che la Corte di giustizia voglia:
1) respingere i ricorsi di annullamento proposti dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contro il regolamento
(CE) della [OSCURATO:PERSONA] 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l’allegato del regolamento (CE) nº 1107/96 della [OSCURATO:PERSONA]
per quanto riguarda la denominazione «feta»;
2) condannare gli [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti a sopportare le proprie spese e quelle della [OSCURATO:PERSONA];
3) dichiarare che la Repubblica francese, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e la Repubblica ellenica sopporteranno
le proprie spese.
1
– Lingua originale: lo spagnolo.
2
– Causa C‑317/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4681).
3
– Sentenza 16 marzo 1999, cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nota come
«[OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1541).
4
– Regolamento (CE) 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della [OSCURATO:PERSONA] per
quanto riguarda la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» (GU L 277, pag. 10).
5
– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] primo dei Re, capitoli 5, 6 e 7. Sempre nella [OSCURATO:PERSONA] si menzionano prodotti di notoria qualità,
che si distinguono in base all’origine geografica, come i tori di Basán, area settentrionale nella valle del Giordano, ove
si allevavano esemplari particolarmente robusti e feroci ([OSCURATO:PERSONA] dei Salmi, 21.13); l’argento battuto e laminato di Tarsi e
l’oro di Ofir (Geremia, Lamentazioni 10, 9), e le vigne di Engàddi (Cantico dei cantici, 1, primo poema, versetto 14).
6
– [OSCURATO:PERSONA], H., «[OSCURATO:PERSONA] and Trademarks: Harmony or Conflict», in Symposium on the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1 and 2, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1999, pag. 59.
7
– Riferimenti raccolti da [OSCURATO:PERSONA], J.M., in La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional
y comunitario, Ministerio de Agricultura, Pesca y [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2003, pagg. 25 e 26.
8
– Virgilio, l’Eneide (libro III) [per la versione in italiano, si può consultare l’Eneide, Ed. Paravia, commenti di A. Bacchielli,
Torino, 1963]. Dodona era una località dell’Epiro dove si trovava un oracolo di Zeus; vi si fabbricavano vaselli che venivano
usati per la divinazione, che consisteva nell’interpretazione del rumore provocato dal vento che agitava i vaselli appesi
ai rami di una grande quercia.
9
– Ibidem, libro III.
10
– «Chi non distingue la porpora di Tiro o le pelli che assorbono il vermiglio di Aquino non correrà mai sulla propria pelle
un pericolo piú imminente e piú realistico dell’incapacità di distinguere il vero dal falso », Orazio, Epístola X; XVII, Odi
I, XXI y XXIX.6, citazione tratta da Plaisant, M. e Jacq, F., Traité de noms et appellations d´origine, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], 1974, pag. 1 [traduzione libera].
11
– Sebbene risulti che a Roma venissero garantite alcune forme di tutela mediante la [OSCURATO:PERSONA] de Falsis, che tutelava
il commerciante contro l’usurpazione del marchio attraverso l’esercizio di una actio iniarium o di una actio doli. V. Franceschelli,
R., [OSCURATO:PERSONA] di Diritto Industriale, Giuffrè, Milano, 1973, pag. 77 e segg.
12
– Ferragio, G.M., «Denominazione di origine, indicazione di provenienza e d´intorni», in Rivista di Diritto Industriale,
1990, n. 2, pag. 224 e segg.
13
– In alcuni casi, il marchio collettivo del prodotto consisteva nell’iniziale del nome della cittadina in cui veniva fabbricato
ovvero dei suoi blasoni: la lettera A contrassegnava i tappeti di Audernarde; una B identificava le merci provenienti da Bruxelles;
due E addossate, i prodotti di Enghien. V. [OSCURATO:PERSONA], J.M., op. cit., pag. 27, nota 8, che cita Braun, A., Nouveau traité
des marques de fabrique et de commerce, droit belge, droit international et droit comparé, Bruxelles, pagg. XXIII-XXIV.
14
– Coiné, H., [OSCURATO:PERSONA] privado europeo, volume 2, «El siglo XIX», [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1996, pagg. 213-214,
menziona la seta lavorata nella città di Lione, i tessuti di lino di Bielfield e le falci di Erzberg, in Stiria.
15
– In conseguenza di un’epidemia di fillossera che colpì i vigneti tra seconda metà del secolo XIX e l’inizio del XX secolo.
v., In tal senso, Girardeu, J.M., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in a [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of
Cognac», in Symposium (…), op. cit., pag. 70.
16
– Tale orientamento si ravvisa nella legge francese 1° agosto 1905, sulla repressione delle frodi nella vendita delle merci
e della falsificazione dei prodotti agricoli e alimentari, sebbene sia stato soltanto l’approvazione delle leggi volte a tutelare
prodotti specifici –come la legge 26 luglio 1925, che ha posto la tutela della denominazione «Roquefort»– e con i regolamenti
orizzontali relativi ad alcune classi di beni− cosi la legge 30 luglio 1935, che ha istituito la tutela delle denominazioni
di origine nel settore vinicolo–, che si è ottenuta una certa difesa del prodotto considerato su base individuale. [OSCURATO:PERSONA],
lo Statuto del Vino, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, riconosce l’autonomia della denominazione di origine come
segno distintivo.
17
– de Cervantes, M., [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed., 1981 (prima parte, capitolo IV); l’autore menziona tali attrezzi
di legno utilizzati per filare, con cui si attorcigliava il filo e si dipanava il filato, che godevano di grande prestigio
se erano stati realizzati con legno di faggio della sierra di Guadarrama
18
– Ibidem, seconda parte, capitolo XXXVIII.
19
– Ibidem, seconda parte, capitolo XLIX.
20
– Ibidem, seconda parte, capitolo XXXII.
21
– Ibidem, seconda parte, capitolo XXX.
22
– Lope de Vega, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2004 (atto primo, verso 103).
23
– Lope de Vega, Peribáñez e il commendatore di Ocaña, Rizzoli, 2003 (atto I, scena XIII, verso 677).
24
– Ibidem (atto I, scena XIII, verso 739).
25
– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Amleto, principe di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed., 1991 (atto I, scena IV).
26
– Ibidem, atto V, scena II.
27
– Proust, M., Alla ricerca del tempo perduto, volume III, “Sodoma e Gomorra”, [OSCURATO:PERSONA] (Collana i Meridiani), 1989.
28
– Ibidem, volume III, «La prigioniera».
29
– Carpentier, Alejo, La consagración de la primavera, Siglo XXI de [OSCURATO:PERSONA], 7ª edizione, [OSCURATO:PERSONA], 1979, III parte,
capitolo 18, pag. 219.
30
– Ibidem, VII parte, capitolo 35, pag. 463.
31
– Ibidem, VII parte, capitolo 36, pag. 480. Inoltre, in tale racconto, l’autore narra che uno dei suoi personaggi, Teresa,
possedeva la rara abilità di fiutare «qualsiasi imbroglio o truffa nell’acquisto di caviali, la provenienza del foie-gras,
o l’autenticità dei vini di marche prestigiose e di grande annata». Questa donna redarguisce il suo cuoco con le seguenti
parole: «Tu sai bene che i miei compatrioti non sanno nulla di millesimi, perché per loro una coca cola o una pepsi cola fa
lo stesso; però non seccarmi con le tue bottiglie di Mouton-Rotschild riempite di vino rosso di Galizia. E la prossima volta
che ti azzardi a spacciarmi uno champagne di seconda categoria per un [OSCURATO:PERSONA], ti rispedisco in [OSCURATO:PERSONA] (…)» [(III parte,
capitolo 18, pag. 219) [Traduzione libera].
32
– [OSCURATO:PERSONA], M.M., La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2002, pag. 176.
33
– «I diritti di proprietà industriale conferiscono un diritto di esclusiva per quanto riguarda un intero mercato, inteso
come ambito territoriale in cui esiste la libera circolazione delle merci (...); quando il mercato si allarga, diventando
sopranazionale, senza che a tale nuovo ambito venga adattata l’esclusiva garantita dai diritti di proprietà industriale, si
genera inevitabilmente un conflitto (...)». Bercovitz, A., «La propiedad industrial e intelectual en el [OSCURATO:PERSONA] comunitario»,
in AA.VV., Tratado de [OSCURATO:PERSONA], tomo II, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1986, pag. 532 (Traduzione libera).
34
– Anche l’art. III‑154 del [OSCURATO:PERSONA] che istituisce una Costituzione per l’Europa (GU 2004, C 310, pag. 1) include la proprietà
industriale e commerciale tra i motivi che giustificano l’imposizione di divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione
o al transito delle merci.
35
– GU 1970, L 13 (pag. 29).
36
– GU 1979, L 33 (pag. 1). In termini analoghi si esprime l’art. 18, n. 2, della direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio
20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’etichettatura e
la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), che ha modificato la normativa
precedente.
37
– Tutto dipenderà da quale concetto sarà prevalente: se il concetto tradizionale, volto a tutelare i prodotti le cui caratteristiche
specifiche siano essenzialmente dovute ai fattori naturali della zona di origine, ovvero un concetto più ampio, che prescinda
da tali peculiarità. In tal senso, non si scarta l’ipotesi che vengano tutelate denominazioni di origine di altri beni. [OSCURATO:PERSONA], R., «Primeros pasos de una política comunitaria de defensa de la calidad de los productos alimenticios. Reglamento
sobre la “especificidad” y Reglamento sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas», in [OSCURATO:PERSONA], B-83
e B-84, maggio 1993, pagg. 13 e 15, rispettivamente (in particolare, B‑84 pag. 16).
38
– GU L 208, pag. 1.
39
– Il regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, che modifica il regolamento (CE) n. 2081/92, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 99, pag. 1), segue,
benché timidamente, questa direzione, indicando che «per rispondere alle attese di taluni produttori, risulta inoltre necessario
ampliare l’elenco di prodotti agricoli di cui all’allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92. È altresì opportuno includere
nell’elenco di cui all’allegato I del suddetto regolamento le derrate derivanti dai prodotti dell’allegato I del trattato
sottoposti a lieve trasformazione» (primo ‘considerando’).
40
– GU L 30, pag. 989.
41
– GU L 179, pag. 1. È stato preceduto dal regolamento (CEE) 28 aprile 1970, n. 816 (GU L 99, pag. 1), relativo a disposizioni
complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e dal regolamento (CEE) 28 aprile 1970, n. 817
(GU L 99, pag. 20), che ha stabilito disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate.
Tali regolamenti sono stati sostituiti, rispettivamente, dai regolamenti (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, nn. 337 e 338
(GU L 54, pagg. 1 e 48), che, a loro volta, sono stati abrogati con i regolamenti (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, nn. 822
e 823 (GU L 84, pagg. 1 e 59), modificati con il regolamento n. 1493/1999, attualmente in vigore.
42
– In forza del regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce regole generali relative alla definizione,
alla designazione e alla presentazione di bevande spiritose (GU L 160, pag. 1), e altresì del regolamento (CEE) del Consiglio
10 giugno 1991, n. 1601, che stabilisce regole generali analoghe per quanto riguarda i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate
a base di vino, i cocktails aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149, pag. 1), ai prodotti considerati vengono riservate
denominazioni geografiche in esclusiva, con riferimento alla zona nella quale «acquistano il loro carattere e le loro qualità
definitive» [rispettivamente, art. 5, n. 3, lett. b), e art. 6, n. 2, lett. b),].
43
– Tale norma, come emerge dall’art. 2, n. 1, lett. a), mira ad evitare che l’acquirente venga tratto in inganno o indotto
in confusione dalla dicitura che compare sulle merci. Una misura equivalente nel settore dei vini era costituita dal regolamento
(CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei
vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), modificato dal citato regolamento n. 1493/1999.
44
– Salignon, G. «La jurisprudence et la réglementation communautaires relatives à la protection des appellations d´origine,
des dénominations géographiques et des indications de provenance», Revue du [OSCURATO:PERSONA], n. 4, 1994, pag. 107.
45
– Obiettivo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva annunciato nel 1985 all’interno del [OSCURATO:PERSONA] verde sul futuro dell’agricoltura europea
[Bol-CE 7/8-1985, punti 1.2.1 e segg., e COM (85) 333 def], nonché nella sua comunicazione al Consiglio e al [OSCURATO:PERSONA] europeo
sulla realizzazione del mercato interno: legislazione comunitaria dei prodotti alimentari [Bol-CE 11-1985, punto 2.1.18 e
COM (85) 603 def].
46
– In particolare, nella sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, nota come «Cassis de Dijon» ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 649),
che richiamerò più avanti, nel corso della trattazione.
47
– Tale proposta era contenuta in un Memorándum indirizzato dal governo francese al Consiglio nel gennaio 1988, dal titolo
«Contributo alla realizzazione del mercato interno dei prodotti alimentari», in cui, oltre a suggerire l’armonizzazione delle
norme relative alla salvaguardia delle denominazioni di origine degli alimenti, si chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di proseguire
nell’elaborazione di norme di armonizzazione verticale – in particolare, per i prodotti di base–, di introdurre in ambito
comunitario un sistema di riconoscimento delle specialità alimentari che formavano parte delle tradizioni culinarie degli
[OSCURATO:PERSONA] membri, e di prevedere il rilascio di attestazioni di qualità V. Brouwer, O., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] as a Means of [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], n. 28‑1991, pag. 618
48
– Per esempio, nella comunicazione del 24 ottobre 1989, in cui la [OSCURATO:PERSONA] interpreta le denominazioni di vendita dei
prodotti alimentari (GU C 271, pag. 2).
49
– [OSCURATO:PERSONA] ha approvato varie risoluzioni, tra le quali si evidenzia quella del 28 aprile 1989, in cui propone di istituire
nella Comunità un regime di tutela delle denominazioni di origine, sebbene limitatamente ai formaggi.
50
– Nella stessa data, il Consiglio ha adottato anche il regolamento (CEE) n. 2082/92, relativo alle attestazioni di specificità
dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 208, pag. 9), il cui obiettivo mira anch'esso ad instaurare un metodo di diversificazione
all’interno del mercato, affinché taluni produttori possano incrementare le vendite o migliorare i propri guadagni, mediante
la creazione di un regime tradizionale di iscrizione e di etichettatura per i prodotti che presentano delle specificità controllate,
il quale, tuttavia, a differenza delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, non richiede la sussistenza
di vincoli tra la produzione o l’elaborazione di un prodotto ed un luogo determinato, coesistendo con le norme nazionali per
il rilascio di un’attestazione.
51
– [OSCURATO:PERSONA], M.M., op. cit., pag. 217
52
– Citate supra, alla nota 2 (paragrafo 36). Si veda inoltre il paragrafo 42, che elenca le conseguenze cui dà luogo la registrazione
ai sensi del regolamento di base.
53
– Tale formula recepisce un concetto della figura giuridica in oggetto simile a quello tradizionalmente contenuto nei testi
internazionali e negli ordinamenti nazionali. La formulazione del precetto sopra riportato ricorda la definizione fornita
dall’art. 2, n. 1, dell’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale
del 31 ottobre 1958, modificato a Stoccolma il 14 luglio 1967 (in Recueil des traités des Nations unies, vol. 923, nº13172,
pag. 205). Tale formulazione si avvicina inoltre alla definizione di cui all’art. 79 della legge spagnola 2 dicembre 1970,
n. 25 (BOE n. 291), che ha approvato lo statuto dei vigneti, del vino e degli alcolici e a quella di cui all’art. 22 della
legge 10 luglio 2003, n. 24 (BOE nº 165), dei vigneti e del vino, che modifica la legge anteriore.
54
– Alcuni autori ritengono che vi sia una differenza solo nel grado, ma non nella sostanza, come Sordelli, L., «Indicazioni
geografiche e denominazioni di origine nella disciplina comunitaria», in Diritto Industriale, 1994, pagg. 837 e segg.; altri
sostengono che una differenza non appaia in modo nitido; cosi [OSCURATO:PERSONA], M., Las denominaciones de origen, Cedecs, Cordoba,
1996, pag. 85, opinione, questa, già espressa dal Comitato economico e sociale nel parere del 3 luglio 1991 in merito alla
proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli e alimentari (GU C 269, pag. 62).
55
– L’atto del Comitato speciale per l’agricoltura n. 7290/92, del 12 giugno 1992, riporta che «la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio
dichiarano che, ai fini del disposto di cui all’art. 2, n. 2, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] viene considerato un caso eccezionale.
Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] confermano che l’art. 2 del regolamento contempla il marchio nazionale lussemburghese». V. [OSCURATO:PERSONA],
R., op. cit., B‑84, pagg. 16 e 17.
56
– Come aveva all’epoca suggerito il Comitato economico e sociale nel summenzionato parere in merito alla proposta di regolamento.
57
– Quest’ultima possibilità era già stata segnalata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni presentate nella causa definita
con sentenza 5 novembre 2002, causa C‑325/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nota come «CMA» ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9977), quando, al paragrafo 40,
espone che tale disposizione si applica fondamentale ai casi in cui « l’estensione dello Stato membro in questione sia particolarmente
ridotta (ad es. al [OSCURATO:PERSONA]) e, forse, ai casi in cui la registrazione di un’indicazione geografica relativa ad un intero
paese sia richiesta con riguardo ad un particolare prodotto la cui qualità o rinomanza sia attribuibile a detto Stato membro».
58
– La legge francese 6 luglio 1966 ammette senza restrizioni che il nome di un paese esprima una denominazione di origine.
Né si riscontrano limiti relativi alla superficie territoriale all’interno dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1.C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale
del commercio, approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità
europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU L 336,
pag. 1). L’art. 22 di tale accordo definisce le indicazioni geografiche come «le indicazioni che identificano un prodotto
come originario del territorio di un membro, di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità,
la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica». Parimenti,
un’assenza di limiti in tal senso si rileva nell’Accordo di Lisbona del 1958, citato, quando vengono definite le denominazioni
d’origine.
59
– Cosi si evince dal concetto di «regione determinata» contenuto nell’allegato VI.A del regolamento n. 1493/1999, poc’anzi
citato, che si limita ad indicare «un’area o un complesso di aree viticole». In maniera ancor più esplicita, il terzo ‘considerando’
del regolamento n. 1576/89, anch’esso citato supra, enuncia che «(…) la normativa comunitaria deve riservare a determinati
territori, tra i quali possono figurare in via eccezionale certi paesi, l'impiego di denominazioni di natura geografica ad
essi relative», e prevede, all’art. 5 n. 3, una deroga specifica a favore del [OSCURATO:PERSONA] –«marque nationale luxembourgeoise»–.
60
– [OSCURATO:PERSONA], J.M., op. cit., pag. 351. In tale contesto, è stato giustamente rilevato che la probabilità di riscontrare
una tale associazione «diminuisce a misura che si estende l'ambito territoriale al quale andrebbe riferita la denominazione»
(paragrafo 8 delle conclusioni presentate dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa «feta»).
61
– Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 24 novembre 1997, n. 2325, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96
della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della
procedura di cui all’art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 322, pag. 33).
62
– Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 settembre 2001, n. 1778 che completa l’allegato del regolamento n. 1107/96, cit.
nella nota precedente (GU L 240, pag. 6).
63
– L’avvocato generale Cosmas, nel paragrafo 45 delle sue conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] [definita
con sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2779)], ha annoverato, tra i fattori naturali,
le materie prime, il suolo e il clima della regione; tra i fattori umani, la concentrazione di imprese simili nella regione,
la specializzazione nella fabbricazione di certi prodotti e il mantenimento della qualità a determinati livelli.
64
– Di fatto, buona parte delle acque minerali –in cui prevalgono i fattori naturali– sono state registrate come denominazioni
di origine, mentre i prodotti di panetteria, pasticceria o del settore dolciario sono stati registrati come indicazioni geografiche.
Occorre tenere presente che il citato regolamento n. 692/2003 ha sottratto le acque minerali naturali e le acque di sorgente
dall’ambito di applicazione del regolamento di base, cosicché, trascorsi dieci anni dall’approvazione di quest’ultimo, tali
denominazioni cesseranno di figurare nel registro (art. 2).
65
– [OSCURATO:PERSONA], C., La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1970,
pag. 3.
66
– La proposta di regolamento (GU C 30, pag. 11) equiparava le denominazioni tradizionali alle indicazioni geografiche. D’altra
parte, il fatto di non avere previsto un’estensione a queste ultime è stato considerato da alcuni autori una discriminazione:
v. Beier, F.K., e Knaak, R., «[OSCURATO:PERSONA] of Direct and [OSCURATO:PERSONA] of Source in Germany and [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], vol. 25-1994, pag. 32; Tilmann, W.,
«EG-Schutz für [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] und Urheberrecht, 1992, pag. 833, e [OSCURATO:PERSONA],
P., Las denominaciones de origen en el [OSCURATO:PERSONA] del comercio internacional, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1996, pag. 52.
67
– Nell’allegato VI del citato regolamento n. 1493/1999 si indica che le denominazioni «muscadet», «blanquette», «vinho verde»,
«cava» e «manzanilla» sono riconosciute come nomi delle rispettive regioni, che sono state delimitate e regolamentate dagli
[OSCURATO:PERSONA] membri anteriormente al 1° marzo 1986. Analogamente, il regolamento (CEE) n. 1576/89, anch’esso citato supra, tutela
le denominazioni «pacharán», «korn», «kornbrand» e «jägertee».
68
– Tale eccezione è stata introdotta nel regolamento su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], che voleva iscrivere nel registro il «[OSCURATO:PERSONA]», la cui lavorazione aveva avuto luogo inizialmente nell’omonima cittadina inglese, sebbene fosse stata poi trasferita
in una località vicina, mantenendo il nome con cui il prodotto era conosciuto tradizionalmente.
69
– Sentenza 20 febbraio 1975, causa 12/74, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], conosciuta come «[OSCURATO:PERSONA]‑Weinbrand» ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 181).
70
– [OSCURATO:PERSONA], C., op. cit., pag. 39; v., inoltre, Mattera, A., El mercado único, sus reglas y su funcionamiento, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], 1991, pag. 447.
71
– La cui disciplina è stabilita nel regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994, L 11, pag. 1).
72
– Una nuova redazione di questa disposizione figura nel regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806, recante adeguamento
alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio delle sue competenze
di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122,
pag. 1).
73
– I dettagli di tale procedura sono stati esposti nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] agli operatori economici interessati
dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli o alimentari, per quanto attiene alla
procedura semplificata di iscrizione nel registro comunitario di cui all’art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU C 273,
del 9 ottobre 1993, pag. 4). La dottrina ha criticato duramente la mancata previsione di un diritto di opposizione dei soggetti
interessati dalla registrazione; v., tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], op. cit., pagg. 386 e 387. A tenore del tredicesimo ‘considerando’
del citato regolamento n. 692/2003, tale mancanza ha determinato – insieme ad altre ragioni – la soppressione della procedura
semplificata.
74
– Decisione 21 dicembre 1992, 93/53/CEE, che istituisce un comitato scientifico per le denominazioni d’origine, le indicazioni
geografiche e le attestazioni di specificità (GU 1993, L 13, pag. 16), modificata con decisioni 14 giugno 1994, 94/437/CE
(GU L 180, pag. 47), e 2 ottobre 1997, 97/656/CE (GU L 277, pag. 30).
75
– Relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura
di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1).
76
– Regolamenti (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 1° luglio 1996, n. 1263 (GUL 163, pag. 19); 23 gennaio 1997, n. 123 (GU L 22, pag. 19);
12 giugno 1997, n. 1065 (GU L 156, pag. 5); 20 gennaio 1998, n. 134 (GU L 15, pag. 6); 20 marzo 1998, n. 644 (GU L 87, pag. 8);
17 giugno 1998, n. 1549 (GU L 202, pag. 25); 13 gennaio 1999, n. 83 (GU L 8, pag. 17); 18 marzo 1999, n. 590 (GU L 74, pag. 8);
25 maggio 1999, n. 1070 (GU L 130, pag. 18); 29 ottobre 1999, n. 2317 (GU L 280, pag. 66); 17 aprile 2000, n. 813 (GU L 100,
pag. 5); 11 dicembre 2000, n. 2703 (GU L 311, pag. 25); 10 maggio 2001, n. 913 (GU L 129, pag. 8); 28 giugno 2001, n. 1347
(GU L 182, pag. 3); 19 settembre 2003, n. 1660 (GU L 234, pag. 10); i regolamenti già citati 2325/97 e 1778/2001, e, infine,
il regolamento 1829/2002, impugnato nel presente procedimento.
77
– Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 837).
78
– Sentenza 20 febbraio 1979, citata supra, nota come «Cassis de Dijon», dal nome di un liquore francese alla frutta con
una gradazione alcolica compresa tra i 15º e i 20º, la cui vendita era libera in [OSCURATO:PERSONA], e che si voleva commercializzare
in [OSCURATO:PERSONA], dove però veniva richiesta una gradazione alcolica non inferiore ai 25º.
79
– Sentenze 17 giugno 1981, causa 113/80, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1625, punto 7); 9 giugno 1982, causa 95/81, [OSCURATO:PERSONA]/Italia
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2187, punti 20 e 21), e 7 maggio 1997, cause riunite da C-321/94 a C-324/94, Pistre e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2343, punto 52).
80
– Sentenza 19 marzo 1991, causa C-205/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I 1361, punto 9).
81
– Si veda, per esempio, Beier, F.-K., «Propiedad industrial y libre circulación de mercancías en el mercado interior y en
el comercio con terceros Estados», in [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], numero 549, giugno 1990, pag. 4521 e, segnatamente, la nota
31 a pag. 4519; v. inoltre Bercovitz, A., op. cit., pag. 520.
82
– Riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967, Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305.
83
– Sentenza 9 giugno 1992, causa C-47/90 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3669).
84
– Sentenza 10 novembre 1992, causa C-3/91 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5529).
85
– Sentenza 16 maggio 2000, causa C-388/95 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3123).
86
– Sentenza 20 maggio 2003, causa C‑469/00 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5053, punto 49).
87
– Sentenze 20 maggio 2003, causa C‑108/01 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5121, punto 64).
88
– La sussistenza di un duplice collegamento anche per le indicazioni geografiche è stata duramente criticata dalla dottrina.
V., tra gli altri, Beier, F.-K., «La nécessité de protéger les indications de provenance et les appellations d´origine dans
le [OSCURATO:PERSONA]. En marge de l´[OSCURATO:PERSONA]/Weinbrand de la Cour de Justice des Communautés européennes du 20 février 1975»,
in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/BIRPI, 1977, pag. 160.
89
– Menzionano espressamente la «reputazione», per esempio, le sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1139,
punto 7); 11 luglio 1996, cause riunite C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Eurim-Pharm ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3603, punto 31) –ambedue relative
a marchi comunitari–; 10 novembre 1992, Exportur, cit. (punto 28); o 13 dicembre 1994, causa C-306/93, SMW Winzersekt ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5555,
punto 25).
90
– Sentenza 14 settembre 1982, causa 144/81 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2853).
91
– Sentenza 7 novembre 2000, causa C-312/98 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9187), che risponde ad una questione pregiudiziale sorta nell’ambito
di una controversia avente ad oggetto le etichette applicate sulle bottiglie di una determinata birra.
92
– Sentenza 14 dicembre 2000, causa C-99/99 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11535).
93
– Reglamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1998, nº 2815 (GU L 349, pag. 56).
94
– Sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01 (non ancora pubblicata in Raccolta).
95
– Sentenza 4 marzo 1999, causa C-87/97 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1301). Tale causa metteva a confronto le denominazioni «Cambozola»,
formaggio importato in Italia da un altro Stato membro, in cui viene legalmente prodotto, e «Gorgonzola», formaggio italiano
la cui denominazione di origine è iscritta nel registro comunitario. La Corte di giustizia ha affermato che, sebbene l’aspetto
esteriore di ambedue gli alimenti presenti analogie, sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione
protetta qualora la parola utilizzata termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne comporti il medesimo
numero di sillabe, risultandone una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini.
96
– Poiché i disciplinari delle denominazioni di origine non vengono pubblicati, tali sentenze hanno trattato inoltre la questione
della loro opponibilità ai terzi.
97
– Sentenza 9 giugno 1998, cause riunite C-129/97 e C-139/97 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3315). Nel caso di specie, il governo francese,
che aveva registrato la denominazione «époisses de Bourgogne» mediante la procedura semplificata, chiese di modificarla, volendo
tutelare solo la denominazione «époisses».
98
– Sentenza 25 giugno 2002, causa C-66/00 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5917).
99
– In forza del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 18 marzo 1999, n. 590, che completa l’allegato del regolamento nº 1107/96,
citato supra (GU L 74, pag. 8).
100
– Sentenza 6 dicembre 2001, C-269/99, [OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9517).
101
– L’avvocato generale Alber si era espresso in tal senso nelle sue conclusioni presentate in ambedue i procedimenti (paragrafi 92
e 97, rispettivamente).
102
– V. la descrizione dei fatti contenuta nei punti 22-47 della sentenza «[OSCURATO:PERSONA]», di cui parlerò dettagliatamente più avanti.
103
– FEK B 8.
104
– La sintesi generale del questionario figura come allegato I al controricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Il suo valore indicativo
viene ricordato nello stesso regolamento n. 1829/2002, citato supra, il cui diciassettesimo ‘considerando’ avverte che «l'assenza
di una disciplina regolamentare specifica nella quasi totalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la definizione molto generica del termine
«feta» figurante nella nomenclatura combinata danno luogo a stime del tutto approssimative e a dati statistici fortemente
divergenti nell'ambito di un'analisi incrociata delle risposte trasmesse. È peraltro difficile distinguere, per vari [OSCURATO:PERSONA]
membri, tra produzione e riesportazione, il che può sfociare in statistiche del tutto inattendibili».
105
– Anche i [OSCURATO:PERSONA] si sono dotati di una regolamentazione simile tra il 1981 ed il 1988. L’[OSCURATO:PERSONA] riserva il detto termine
ai prodotti ellenici in virtù della convenzione stipulata con la [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 1972, in applicazione dell’Accordo bilaterale
concluso tra questi due paesi il 5 giugno 1970, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni
dei prodotti agricoli, artigianali e industriali (BGBI nos 378/1972 e 379/1972; [OSCURATO:PERSONA] n. 11/1972, del
15 novembre 1972).
106
– La produzione in tale Stato, secondo quanto ha reso noto il suo rappresentate all’udienza, ha raggiunto le 10 325 tonnellate
nel 2003 e le 11 200 tonnellate nel 2004.
107
– Secondo il diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2002, una valutazione lorda «si è rivelata talvolta inadeguata
e ha prodotto risultati aberranti, rendendo impossibile il conteggio delle scorte esistenti, delle quantità riesportate o
di altri elementi, da cui risulterebbe addirittura un consumo teoricamente negativo per certi [OSCURATO:PERSONA] membri ».
108
– All’udienza è stato dimostrato che etichette recanti tali riferimenti vengono usate dai produttori tedeschi e danesi, come
risulta altresì dai documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato al controricorso.
109
– Il cui testo è interamente riportato nell’allegato 3 al controricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Tali valutazioni sono riprodotte
dal trentesimo al trentaduesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1829/2002.
110
– Benché la dottrina sostenga che solo un compromesso avrebbe potuto portare ad una soluzione della controversia. Fluir,
A., «[OSCURATO:PERSONA] als geschützte Ursprungsbezeichnung – eine Leidensgeschichte», in [OSCURATO:PERSONA], 2002, n. 11, pag. 437.
111
– Il decreto ministeriale nº 15294/1987, dei Ministri dell’economia e dell’agricoltura (FEK B 347).
112
– FEK B 892.
113
– FEK B 663.
114
– FEK B 667.
115
– Anche il Tribunale di primo grado ha ricevuto vari ricorsi di questo tipo contro il citato regolamento, da parte della
Alpenhain-Camembert-Werk e a. (causa T-370/02), della Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels
de Roquefort (causa T‑381/02) e della [OSCURATO:PERSONA] e a. (causa T‑397/02). L’ordinanza 6 luglio 2004 (non ancora pubblicata in
Raccolta), pronunciata nella prima delle cause summenzionate, accogliendo l’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato
il ricorso irricevibile in quanto ha ritenuto che l’atto impugnato non riguardasse direttamente le ricorrenti, imprese tedesche
dedite alla produzione di formaggio commercializzato sotto il nome «[OSCURATO:PERSONA]». Le altre due cause sono tuttora pendenti.
116
– Regolamento di procedura della Corte di giustizia, testo consolidato del 19 giugno 1991 (GU L 176, pag. 7), modificato
in varie occasioni (ultima pubblicazione ufficiale nella GU C 193, del 14 agosto 2003, pag. 1).
117
– Regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea
(GU L 1958, 17, pag. 385).
118
– L’art. 3 del regolamento interno-tipo approvato con decisione del Consiglio 1999/468/CE (GU 2001, C 38, pag. 3) prevede
che la trasmissione dell’ordine del giorno e dei progetti di provvedimenti nonché degli altri documenti di lavoro sia effettuata
14 giorni prima della data stabilita per la riunione. Si tengano presenti, inoltre, la decisione del Consiglio 28 giugno 1999,
1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU L 184, pag. 23),
ed il regolamento n. 806/2003, citato supra.
119
– Ho esposto una tesi simile nelle conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (sentenza 7 gennaio 2004, cause
riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e 219/00 P, non ancora pubblicata in Raccolta), quando
ho indicato che occorre procedere all'annullamento dell'atto che definisce un procedimento, «qualora si constati che, se le
norme di procedura fossero state rispettate scrupolosamente, il risultato sarebbe stato diverso e comunque più favorevole
per l’interessato o se, proprio a causa del difetto di forma non si possa sapere se la decisione sarebbe stata diversa». Aggiungevo,
poi, che «i vizi di forma non sono indipendenti dal merito della controversia. Se si annulla una decisione emessa al termine
di una procedura viziata da un difetto di forma in quanto, a causa delle irregolarità dell’iter seguito per la sua adozione,
essa è errata nel merito, l’annullamento è determinato dall’inesattezza sostanziale della decisione, e non dall’esistenza
di un errore di procedura. Il vizio di forma mantiene un proprio ruolo autonomo solo quando a causa della sua presenza non
sia possibile formulare un giudizio sulla decisione adottata».
120
– Secondo quanto si legge nel resoconto sommario, in quella riunione non si raggiunse un accordo, poiché la proposta ottenne
47 voti favorevoli, 23 contrari e 17 membri si astennero. Tale documento, come gli altri atti del comitato delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, può essere consultato sul sito www.europa.eu.int/comm/agriculture/minco/regco.
121
– Sentenza 10 febbraio 1998, causa C‑263/95 ([OSCURATO:PERSONA], pag. I-441).
122
– Sentenza 11 novembre 2004, causa C‑249/02 (non ancora pubblicata in Raccolta).
123
– Sentenza 23 febbraio 1988, causa 131/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 905, punto 37).
124
– V. sentenza 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold KG/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 89) e le successive pronunce.
125
– Sentenze 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-395), e 15 aprile 1997, causa C-22/94,
[OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1809).
126
– Anche nel ricorso della [OSCURATO:PERSONA] viene seguito quest’ordine, mentre il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] inizia dalla discussione
del carattere tradizionale della denominazione per affermarne poi il carattere generico.
127
– [È possibile confrontare tale esempio con la definizione di arancia data dal vocabolario della lingua italiana [OSCURATO:PERSONA], dodicesima edizione].
128
– Ciononostante, come ho ricordato nel paragrafo 28 delle citate conclusioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha considerato
tali i sostantivi: «aceto» (sentenza 9 dicembre 1981, causa 193/80, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3019), «gin» (sentenza
26 novembre 1985, causa 182/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3731), «birra» (sentenza 12 marzo 1987, causa 178/84, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1227), «pasta» (sentenze 14 luglio 1988, causa 407/85, Glocken e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4233) e causa 90/86, Zoni ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4285);
«yogurt» (sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4489), formaggio «Edam» (sentenza 29 settembre 1988, causa
286/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4907), «formaggi» (sentenze 11 ottobre 1990, causa C-210/89, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3697);
e 11 ottobre 1990, causa C‑196/89, Nespoli e Crippa, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3647), «salumi» (sentenza 13 novembre 1990, causa C‑269/89,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4169) e «pane» (sentenze 19 febbraio 1981, causa 130/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 527); 14 luglio 1994,
causa C‑17/93, Van der [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3537), e 13 marzo 1997, causa C-385/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1431).
129
– V. le conclusioni dell’avvocato generale Saggio nella causa Guimont [decisa con sentenza 5 dicembre 2000, causa C-448/98
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10663, paragrafo 11)].
130
– A differenza di quanto accade per i marchi, il regolamento di base non definisce le cause della generalizzazione, il che
ha sollevato alcune critiche. V. [OSCURATO:PERSONA]Miján, L., «La protección de las Denominaciones de origen: estudio del reglamento
(CEE) 2081/92», in Estudios de [OSCURATO:PERSONA] en homenaje al profesor [OSCURATO:PERSONA], tomo II, Tirant lo Blanch,
Valenza, 1995, pagg. 1985 e segg.. Quanto al processo di volgarizzazione, v. [OSCURATO:PERSONA], C., op. cit., pag. 42.
131
– Nella giurisprudenza inglese, per esempio, la sentenza 31 luglio 1967 della [OSCURATO:PERSONA] di Londra ([OSCURATO:PERSONA]) nella
causa «[OSCURATO:PERSONA]. & others vs. Mackenzie & Co. Ltd & others», ha autorizzato i produttori australiani e sudafricani
a utilizzare nel mercato inglese il termine «Jerez» («[OSCURATO:PERSONA]»), località spagnola, alla condizione che aggiungessero l’aggettivo
«australiano» o «sudafricano» («[OSCURATO:PERSONA]» o «[OSCURATO:PERSONA]»), ritenendo che sarebbe stato ingiusto permettere
ai produttori di Jerez di opporsi a tali espressioni, dato che erano a conoscenza di tale uso –si vedano le conclusioni dell’avvocato
generale Wagner nella causa [OSCURATO:PERSONA]-Weinbrand, citata supra–. Nella giurisprudemza francese, la sentenza 25 agosto 1984 della
Cour d´Appel di Montpellier, relativa alle denominazioni «Jijona» e «Alicante», ha suscitato numerosi commenti, allorché è
stata esaminata alla luce degli argomenti esposti dalla Corte di giustizia nella sentenza Exportur, citata supra, che è stata
pronunciata proprio in un procedimento avente ad oggetto una questione pregiudiziale proposta nell’ambito di quella causa.
132
– Voglio sottolineare, in proposito, l’opinione espressa dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nel paragrafo 40 delle sue conclusioni
relative alla causa Bigi, cit. supra, laddove afferma che «essendo di competenza della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del regolamento,
esprimere una valutazione sulla genericità o meno di una denominazione, la Corte non [deve] sostituirsi alla [OSCURATO:PERSONA] nella
questione che ci occupa. Il ruolo di questa Corte consiste unicamente nell’esercitare un controllo di legittimità sulle decisioni
adottate in materia dalla [OSCURATO:PERSONA] (o dal Consiglio), conformemente alle disposizioni dell’art. 230 CE». Perciò, dato che
questa seconda parte è fuori discussione, ritengo che, quando un atto viene annullato in forza del controllo giurisdizionale
effettuato dalla Corte di giustizia in merito al carattere generico di una denominazione, non ci si sostituisca alla [OSCURATO:PERSONA]
né la si privi delle sue attribuzioni.
133
– Con le parole pronunciate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al paragrafo 50 delle citate conclusioni nella causa Bigi.
134
– Questo sistema dualistico deriva dall’adozione di una soluzione eclettica per far fronte alle differenti concezioni del
livello di garanzia all’interno dei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri.
135
– Nei punti da 22 a 28 della sentenza «[OSCURATO:PERSONA]» si descrive il percorso seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di elaborare
una proposta di elenco indicativo, non esauriente, delle denominazioni la cui registrazione è vietata poiché sono considerate
generiche.
136
– [OSCURATO:PERSONA], M., «[OSCURATO:PERSONA], feta, epoisse y otros manjares en Luxemburgo: las denominaciones geográficas ante el
TJCE», in [OSCURATO:PERSONA] de droit: Festschrift für [OSCURATO:PERSONA], BMW-[OSCURATO:PERSONA]Verlag, 2003,
pag. 409 e segg., critica duramente il fatto che, al fine di valutare il carattere non generico di un prodotto, si esiga il
collegamento esclusivo con un’area geografica.
137
– V. per esempio, [OSCURATO:PERSONA], C., op. cit., pag. 46; nella dottrina tedesca, Bussman, K., «Herkunftsangabe oder Gattungsbezeichnung»,
in [OSCURATO:PERSONA] und Urheberrecht, 1965, pag. 281 e segg.
138
– Procedura che dà luogo all’iscrizione nell’allegato del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 17 dicembre 1996, n. 2400,
relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette di cui al regolamento n. 2081/92 (GU L 327, pag. 11), più volte modificato.
139
– In questo senso, v. [OSCURATO:PERSONA], J.M., op. cit., pag. 381.
140
– Tratto da [OSCURATO:PERSONA], J.M., op. cit., nota 1206, pag. 335.
141
– [OSCURATO:PERSONA], C., op. cit., pag. 43
142
– Rochard, D., «“Rillettes du Mans”, “Rilettes de la Sarthe”: dénominations génériques ou IGP? C´est le juge qui va déguster!»,
in Revue de [OSCURATO:PERSONA], n. 251, 1997, pag. 175.
143
– Rochard, D., op. cit., richiama specificamente la Convenzione di Stresa del 1° giugno 1951 che autorizza le Parti contraenti
ad utilizzare le denominazioni figuranti nell’allegato II, sempreché vengano rispettate le regole di fabbricazione e venga
indicato il paese di produzione; invece, le denominazioni contenute nell’allegato I possono venire utilizzate solo dai produttori
appartenenti alla zona geografica corrispondente. Si deve notare che tale Convenzione –non applicabile alla «[OSCURATO:PERSONA]»– è stata
firmata dalla [OSCURATO:PERSONA], che l’ha successivamente denunciata, mentre non è stata firmata dalla [OSCURATO:PERSONA].
144
– V. il paragrafo 19 delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
145
– In quest’ambito internazionale si veda, per esempio, l’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le
Comunità europee e i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte, e la Repubblica d’Egitto, dall’altra, firmato a [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno
2001 (GU 2004, L 304, pag. 39), e segnatamente, l’art. 37, l’allegato VI e la dichiarazione congiunta su entrambi; l’Accordo
di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, da una parte,
e gli [OSCURATO:PERSONA] del Messico, dall’altra, concluso a Bruxelles l’8 dicembre 1997 (GU 2000, L 276, pag. 45), in particolare,
all’art. 12; o, infine, l’Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea
e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, firmato a Bruxelles
l’8 marzo 1993 (GU L 323, pag. 2).
146
– Omero, l’Odissea, libro IX, versi 244 –247 [trad. italiana di [OSCURATO:PERSONA]].
147
– Ibidem, libro IX, «i ciclopi alteri che viven senza leggi » (verso 107); «leggi non han, non radunanze in cui si consulti
tra lor » (versi 112 e 113); «su la moglie ciascun regna e sui figli, né l’uno all’altro tanto o quanto guarda » (versi 114
e 115); è un uomo di «forza dotato le gran membra e insieme debil conoscitor di leggi e diritti » (versi 214 e 215).
148
– Ibidem, libro XX, verso 69.
149
– Omero ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] XI, verso 539) narra come Ecamede, dai bei capelli riccioluti, tritasse formaggio caprino sul vino, con
una grattugia bronzea, preparando una bevanda per Patroclo e Nestore.
150
– V. O´Connor B., e Kirieeva, I., «What’s in a name?: [OSCURATO:PERSONA] cheese saga», in [OSCURATO:PERSONA] trade law and regulation,
vol. 9, 2003, pagg. 117 e segg.
151
– Tale posizione si conforma all’art. 6 dell’Accordo di Lisbona, citato supra, in contrasto con il disposto di cui all’art. 24,
n. 6, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, anch’esso citato, che privilegia
invece la situazione della denominazione nelle zone di consumo.
152
– L’art. 3 del regolamento di base stabilisce espressamente che «(…) per determinare se una denominazione sia divenuta generica
o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare: – della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome
ha la sua origine e nelle zone di consumo, – della situazione esistente in altri [OSCURATO:PERSONA] membri – delle pertinenti legislazioni
nazionali o comunitarie (…)».
153
– [OSCURATO:PERSONA], benché metta in discussione il parere, tuttavia non fornisce alcun motivo valido che possa screditarlo.
154
– Superata la diffidenza iniziale, l’utilità dei sondaggi di opinione è stata riconosciuta nell’ambito della citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA] (punto 53), e della sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4657,
punto 37). Sebbene entrambe le sentenze si riferiscano al ricorso a tale metodo nell’ambito della tutela dei marchi, e il
commento si indirizzi ai giudici nazionali, la dottrina ivi enunciata può essere trasferita all’ambito delle denominazioni
di origine ed all’intervento delle istituzioni comunitarie.
155
– Proprio in materia di brevetti, nella sentenza 5 dicembre 1996, cause riunite C-267/95 e C-268/95, Merck e Beecham ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6285)
si afferma che l’oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale in fatto di brevetti «è quello di garantire,
in particolare al titolare, per compensare lo sforzo creativo concretatosi nell’invenzione, il diritto esclusivo di valersi
di questa per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali, sia direttamente sia mediante concessione
di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni » (punto 30).
156
– Le disposizioni elleniche e il disciplinare allegato alla domanda di iscrizione nel Registro comunitario indicano che
la produzione è consentita in Macedonia, Tracia, Epiro, Tessaglia, [OSCURATO:PERSONA] centrale, Peloponneso –quasi tutta la [OSCURATO:PERSONA] continentale
– e nel «nomos» – distretto amministrativo – di Lesbo.
157
– Non dobbiamo perdere di vista il percorso compiuto dall’Unione europea, con i suoi ripetuti allargamenti, che, in alcuni casi,
hanno portato ad incorporare paesi con una superficie ridotta. Il fenomeno è destinato a proseguire e potrebbe capitare che
la protezione accordata ad un prodotto originario di una zona all’interno dell’attuale territorio comunitario venga estesa
in futuro ad altre zone appartenenti ai nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri.
158
– Lo stesso avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha condiviso questa opinione nelle sue conclusioni relative alla causa «[OSCURATO:PERSONA]» (paragrafo
8).
159
– Avevo già fatto un accenno in proposito, nel paragrafo 75 delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citate più volte,
sottolineando che, altrimenti, si «impedirebbe di tutelare numerose denominazioni geografiche, dato che le moderne tecniche
di produzione permettono di fabbricare un prodotto in qualsiasi luogo, praticamente senza limitazioni».
160
– Il che significa che quest’isola non viene nemmeno compresa per intero.
161
– [OSCURATO:PERSONA], I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ristampa 2004, pag. 75.