CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 34814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Casella, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia, decidendo a seguito di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 32501 — 20, del 28 settembre 2020, ha riformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 24 settembre 2015, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo a) perché il fatto non sussiste, nonché rideterminando la pena irrogata in quella di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 366 di multa, per le residue imputazioni di cui ai capi c) (art. 648 cod. pen.), d) (artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen.), ed e) (artt. 61 n. 2, 337, 635 secondo comma, in relazione all'art. 625 n. 7, cod. pen.). 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 178, lett. c), 179, 601, cod. proc. pen. per omesso avviso all'avv. A. Alberti dell'udienza fissata nel giudizio di rinvio. Con nomina del 28 gennaio 2021 l'imputato, presso l'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario ove era ristretto per altra causa, aveva proceduto a conferire mandato al difensore ricorrente, come da estratto allegato al ricorso. Si assume che, pur a fronte dell'intervenuta nomina, il decreto di fissazione del giudizio di rinvio, per l'udienza del 23 febbraio 2021, non era stato notificato, con conseguente nullità della sentenza. Si rileva che l'esame degli atti aveva consentito di acclarare soltanto la presenza del deposito, da parte dei difensori, Avv. V. Caminetti e P. Pettenadu, di richiesta di trattazione orale del processo di appello. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 81, 56, 624, 625 n. 3 e 5 cod. pen. La sentenza oggetto di annullamento con rinvio aveva irrogato la pena di anni quattro di reclusione ed euro 400 di multa, senza indicare l'entità dei singoli aumenti, operati ai sensi dell'art. 81 cod. peri., limitandosi a individuare il reato ritenuto più grave, posto a base del calcolo. La pronuncia impugnata, per effetto dell'assoluzione relativa al capo a), invece, aveva ridotto la pena detentiva irrogata di soli mesi quattro di reclusione e, comunque, quanto alla pena pecuniaria, la riduzione operata di soli euro 34, non sarebbe corrispondente all'indicata riduzione di un terzo.3.11 Procuratore generale presso questa Corte, G. Casella, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 1:37, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 dell d. I. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. L'esame degli atti, doveroso per la qualità dell'eccezione proposta (in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez. Li., n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092), evidenzia che all'udienza del 23 febbraio 2021 l'imputato, detenuto per altra causa, era presente a mezzo di video collegamento e che era altresì presente l'avv. P. Pettenadu del foro di Brescia dichiaratosi presente anche in sostituzione dell'avv. A. Alberti di Bergamo (cfr. verbale manuale relativo all'udienza), il quale nulla ha eccepito rispetto all'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, peraltro celebrata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. con trattazione orale. Sicché, la prospettata eccezione risultai del tutto priva di fondamento oltre che non specifica, tenuto conto che il difensore ricorrente non indica, espressamente, la data in cui è stato emesso il decreto di fissazione del procedimento di appello, rispetto alla nomina come difensore di fiducia (intervenuta soltanto in data 28 gennaio 2021, come da estratto allegato al ricorso), né deduce che alla nomina in questione sia seguita revoca dell'altro difensore di fiducia, presente all'udienza del 2:3 febbraio 2021. In ogni caso, deve osservarsi che in caso di omesso avviso della data di udienza a uno dei codifensori di fiducia la nullità che si genera, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità, ha natura di nullità a regime intermedio (Sez U, n. 6 del 25/06/97, Gattellaro, Rv. 208163; Sez U, n. 39060 del 16/07/2009, Rv. 244188) e si tratta di vizio da eccepire, nel termine di cui all'art. 182 comma 2, cod. proc. pen. dall'altro difensore che sia presente. Con l'effetto che, in mancanza di eccezione entro la deliberazione della sentenza del grado in cui il vizio si è generato, la nullità deve considerarsi sanata (Sez U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 24965). 1.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Invero la Corte d'appello riduce la pena complessiva della misura di sei mesi di reclusione ed euro 50 di multa (poi ulteriormente ridotti di un terzo per l'abbreviato) indicando la stessa misura della pena che aveva irrogato il primo giudice. Infatti, questa entità di pena rappresenta la porzione di aumento ex art.81 cod. pen. irrogata dal giudice di primo grado per il reato cli cui al capo a), in relazione al quale è stata pronunciata, in sede di rinvio, l'assoluzione dell'imputato. Il giudice del rinvio, peraltro, aveva come ambito del giudizio devoluto, soltanto l'esame del reato contestato al capo a) (cfr. dispostivo della sentenza di annullamento con rinvio), sicché l'entità della pena irrogata per gli altri capi di imputazione, correttamente, non è stata riesaminata ecl è restata nella medesima misura determinata dal primo giudice e poi confermata dalla prima pronuncia di appello. Alcuna motivazione quindi, sul punto necessitava, dato il limitato ambito del giudizio di rinvio, come delineato dal pronunciato annullamento. 2. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend