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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 11293/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 settembre 1960 avverso la sentenza n. 3751/2022, emessa il 10 aprile 2022 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° aprile 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa 1'8 giugno 2020 dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno bancario.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, non essendo il decreto di citazione in appello stato notificato al difensore di fiducia. tr [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come emerge dagli atti di causa, il cui esame è imposto dalla natura processuale dell'eccezione sollevata, l'imputata, dopo la proposizione dell'appello da parte di un difensore di ufficio ma prima della notifica del decreto di citazione per l'udienza dibattimentale di secondo grado, aveva inoltrato a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria della Corte di appello di Napoli la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] come difensore di fiducia, con revoca di ogni altro difensore.

Risulta altresì che il decreto di citazione in appello del difensore dell'imputata è stato notificato ad altro difensore e non all'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non è stato presente all'udienza dibattimentale di appello.

Si è verificata, quindi, la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione in appello del difensore dell'imputata.

3. Giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di osservare (v.

Sez. 6, n. 1959 del 19/12/1988, Rv. 180423) che l'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'imputato della data fissata per il dibattimento di secondo grado costituisce nullità assoluta, anche se l'avviso è stato notificato al difensore della fase di primo grado, successivamente revocato.

4. Ne discende che, nel caso in esame, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, udienza del 17 febbraio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 settembre 1960 avverso la sentenza n. 3751/2022, emessa il 10 aprile 2022 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° aprile 2022 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa 1'8 giugno 2020 dal locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno bancario. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, non essendo il decreto di citazione in appello stato notificato al difensore di fiducia. tr [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come emerge dagli atti di causa, il cui esame è imposto dalla natura processuale dell'eccezione sollevata, l'imputata, dopo la proposizione dell'appello da parte di un difensore di ufficio ma prima della notifica del decreto di citazione per l'udienza dibattimentale di secondo grado, aveva inoltrato a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria della Corte di appello di Napoli la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] come difensore di fiducia, con revoca di ogni altro difensore. Risulta altresì che il decreto di citazione in appello del difensore dell'imputata è stato notificato ad altro difensore e non all'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non è stato presente all'udienza dibattimentale di appello. Si è verificata, quindi, la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione in appello del difensore dell'imputata. 3. Giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. Sez. 6, n. 1959 del 19/12/1988, Rv. 180423) che l'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'imputato della data fissata per il dibattimento di secondo grado costituisce nullità assoluta, anche se l'avviso è stato notificato al difensore della fase di primo grado, successivamente revocato. 4. Ne discende che, nel caso in esame, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, udienza del 17 febbraio 2023 Il Consigliere