Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12482/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a CARIATI il 21/07/1983 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; UiMOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Caltagirone in data 10 luglio 2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso netto di grammi 11,5 con percentuale di principio attivo pari al 71,58 e grammi 22,5 con una percentuale media di THC pari al 19,70% occultate in involucri di cellophane e carta stagnola.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a tre motivi.

Con il primo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. non essendovi elementi da poter desumere il concorso della [OSCURATO:PERSONA] nell'attività illecita posta in essere solo dal compagno, [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.; con il terzo la illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con motivazione affatto illogica né carente (pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata).

Va ricordato che ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, ossia quando il reato, senza la condotta di agevolazione sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezza di riuscita o difficoltà (Sez. 3, n. 27186 del 10/03/2022, Grasso, non massimata; Sez. 4, n. 52791 del 08/2018, Barbato, Rv. 274521 a fattispecie in cui, in applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, dell'imputato che aveva svolto la funzione di "vedetta", con il compito di avvisare i concorrenti).

La Corte territoriale ha ritenuto che la presenza della [OSCURATO:PERSONA] nella stanza attigua a quella in cui il compagno confezionava e cedeva lo stupefacente, dinanzi al monitor, regolarmente acceso e funzionante, che rendeva visibile l'esterno dell'abitazione, costituisse una presenza attiva e funzionale quantomeno a rafforzare la determinazione criminosa del compagno poiché osservando ciò che accadeva al di fuori avrebbe potuto trarne le necessarie conseguenze.

Né è stato ritenuto rilevante che i Carabinieri siano entrati in casa senza difficoltà atteso che erano in borghese e 2con auto senza i colori di istituto.

E' stata del pari esclusa, con congrui richiami giurisprudenziali la prospettazione difensiva secondo la quale la condotta della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata da inquadrare al più in una connivenza non punibile nonché l'invocato contributo di minima importanza.

In proposito va ricordato il costante orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461).

4. Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il Giudice segnalato la non modesta gravità del fatto e la mancanza di elementi di segno positivo.

Nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 3Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017.

Rv. 270986).

5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso inerente al trattamento punitivo.

Il giudizio della Corte, anche su questo punto, è congruamente motivato e corrisponde pienamente alle norme di diritto e alle elaborazioni giurisprudenziali sulla materia.

E' stato posto l'accento sulla diversità delle sostanze stupefacenti cedute, della sia pure rudimentale organizzazione, con un certo giro di affari come veniva desunto dalla circostanza che ben cinque clienti venivano identificati in un tempo assai breve oltre che la presenza di appunti scritti relativi ad altri clienti (pag. 5 della sentenza impugnata).

Inoltre, va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

6. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, per ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CARIATI il 21/07/1983 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; UiMOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Caltagirone in data 10 luglio 2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso netto di grammi 11,5 con percentuale di principio attivo pari al 71,58 e grammi 22,5 con una percentuale media di THC pari al 19,70% occultate in involucri di cellophane e carta stagnola. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a tre motivi. Con il primo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. non essendovi elementi da poter desumere il concorso della [OSCURATO:PERSONA] nell'attività illecita posta in essere solo dal compagno, [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.; con il terzo la illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con motivazione affatto illogica né carente (pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata). Va ricordato che ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, ossia quando il reato, senza la condotta di agevolazione sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezza di riuscita o difficoltà (Sez. 3, n. 27186 del 10/03/2022, Grasso, non massimata; Sez. 4, n. 52791 del 08/2018, Barbato, Rv. 274521 a fattispecie in cui, in applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, dell'imputato che aveva svolto la funzione di "vedetta", con il compito di avvisare i concorrenti). La Corte territoriale ha ritenuto che la presenza della [OSCURATO:PERSONA] nella stanza attigua a quella in cui il compagno confezionava e cedeva lo stupefacente, dinanzi al monitor, regolarmente acceso e funzionante, che rendeva visibile l'esterno dell'abitazione, costituisse una presenza attiva e funzionale quantomeno a rafforzare la determinazione criminosa del compagno poiché osservando ciò che accadeva al di fuori avrebbe potuto trarne le necessarie conseguenze. Né è stato ritenuto rilevante che i Carabinieri siano entrati in casa senza difficoltà atteso che erano in borghese e 2con auto senza i colori di istituto. E' stata del pari esclusa, con congrui richiami giurisprudenziali la prospettazione difensiva secondo la quale la condotta della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata da inquadrare al più in una connivenza non punibile nonché l'invocato contributo di minima importanza. In proposito va ricordato il costante orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461). 4. Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il Giudice segnalato la non modesta gravità del fatto e la mancanza di elementi di segno positivo. Nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 3Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017. Rv. 270986). 5. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso inerente al trattamento punitivo. Il giudizio della Corte, anche su questo punto, è congruamente motivato e corrisponde pienamente alle norme di diritto e alle elaborazioni giurisprudenziali sulla materia. E' stato posto l'accento sulla diversità delle sostanze stupefacenti cedute, della sia pure rudimentale organizzazione, con un certo giro di affari come veniva desunto dalla circostanza che ben cinque clienti venivano identificati in un tempo assai breve oltre che la presenza di appunti scritti relativi ad altri clienti (pag. 5 della sentenza impugnata). Inoltre, va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). 6. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, per ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12482/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris