CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00121/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 494 cod. pen. (capo 1), 48-479 cod. pen. (capo 3), 48-479 (capo 4). In sintesi: - il 10 ottobre 2015 [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con il concessionario [OSCURATO:PERSONA] un contratto per l'acquisto di un'autovettura Fiat 500, presentandosi con le false generalità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VT) il 23 luglio 1980, residente a Montefiascone (capo 1); - mediante la produzione di una fotocopia della patente di guida, [OSCURATO:PERSONA] ha attestato, poi, le medesime false generalità ai funzionari della MCTC di Milano che, indotti in errore, hanno immatricolato l'autovettura Fiat 500 e hanno rilasciato la carta di circolazione a nome di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3); - con le stesse modalità l'imputato ha ingannato anche i funzionari del PRA, i quali, in data 3 novembre 2015, hanno compilato i pubblici registri annotando il nominativo del proprietario della autovettura Fiat 500 sotto il falso nome di [OSCURATO:PERSONA] (capo 4). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello per violazione degli artt. 161 e 601 cod. proc. pen. Tutte le notificazioni del presente processo sarebbero invalide perché effettuate a Castevolturno (CE), via Modica n. 56. Da tempo l'imputato non abitava più a quell'indirizzo che, erroneamente, la polizia giudiziaria aveva trascritto nel verbale di sequestro del 4 novembre 2015. 2.2. Con il secondo motivo deduce l'incompetenza per territorio della autorità giudiziaria di Milano. 2.3. Con il terzo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della affermazione di responsabilità per il reato di sostituzione di persona. Sostiene il ricorrente: - che la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. ha carattere residuale, dunque sarebbe assorbita dai reati di cui agli arrt. 48-479 cod. pen.; - che l'imputato non è mai entrato in possesso della vettura, acquistata sotto falso nome (peraltro noto al concessionario), dunque la condotta tipica del reato di cui all'art. 494 cod. pen. non sarebbe integrata e, comunque, si sarebbe arrestata alla soglia del tentativo; - che Cacace avrebbe "operato tramite una e-mail", ipotesi però non contemplata nelle previsioni dei crimini informatici di cui alla legge n. 547 del 1993. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sui capi 3 e 4.La condotta dell'imputato sarebbe consistita in un "falso in fotocopia", non inquadrabile nelle fattispecie tipiche del falso documentale secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite n. 35814 del 2019. Il ricorrente aggiunge che: "I pubblici ufficiali non sono stati tratti in inganno, ma, per una ingiustificabile inerzia inerente al proprio ruolo, hanno formato atti pubblici ideologicamente falsi". Osserva, inoltre, che il falso per induzione non sarebbe configurabile, poiché i pubblici ufficiali si sono limitati e recepire nel proprio atto la dichiarazione del privato, senza attestarne la corrispondenza al vero. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in ordine alla commisurazione della pena e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. È stato l'imputato a "dichiarare il proprio domicilio", ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., in Castelvolturno, via Modena 56. Pertanto è corretta la notificazione all'imputato della citazione in appello effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., verificata l'impossibilità di eseguire la notifica nel domicilio dichiarato. 3. Gli ulteriori motivi sono generici e manifestamente infondati. Si tratta della riproposizione delle medesime censure già coltivate in sede di appello. Esse hanno trovato adeguata valutazione da parte della sentenza impugnata con la quale il ricorrente evita di misurarsi, tanto che ignora completamente le risposte già ottenute. In questa sede, allora, occorre solo esaminare le questioni giuridiche proposte, anche queste risolte dalla Corte di appello, sì che sono sufficienti brevi considerazioni per confermare la bontà della soluzione adottata dal giudice di secondo grado. 3.1. L'eccezione di incompetenza per territorio (sollevata con il secondo motivo) è stata proposta dopo il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. ed è pertanto tardiva. 3.2. Il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (terzo motivo).3.2.1. Secondo ius receptum il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 del cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando, come nella specie, ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Scarano, Rv. 263076). 3.2.2. Il reato di sostituzione di persona richiede che l'agente persegua un vantaggio, non è necessario che il vantaggio sia ottenuto. Il vantaggio può essere anche di carattere non patrimoniale. Le modalità attraverso cui una persona si sostituisce a un'altra non sono predeterminate, la sostituzione può avvenire anche a distanza. 3.3. I reati di cui agli artt. 48-479 cod. pen. (quarto motivo). 3.3.1. Il richiamo ai principi del "falso in fotocopia" non è pertinente poiché, nella fattispecie in esame, si discute non della falsificazione della patente di guida esibita in fotocopia (fatto non contestato), ma degli atti pubblici falsi (carta di circolazione e certificato di proprietà) redatti dai pubblici ufficiali, indotti in errore dall'imputato circa le generalità del proprietario della vettura Fiat 500, targata [OSCURATO:TARGA]. 3.3.2. La carta di circolazione — disponendo l'immatricolazione di un dato veicolo che abilita alla circolazione — riveste natura di atto pubblico (Sez. 5, n. 21292 del 19/04/2007, Cottard, Rv. 236926); medesima natura assume il certificato di proprietà che attesta lo stato giuridico attuale del veicolo ed è rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA]. La falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale su tale tipologia di atti è punita dall'art. 479 cod. pen. Nella specie l'art. 479 cod. pen. è stato collegato alla previsione dell'art. 48 cod. pen., a mente del quale quando l'agente sia indotto in errore sul fatto costituente reato «del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo». Lo schema normativo risultante dalla combinazione degli articoli indicati viene a configurare, così, una fattispecie particolare di falsità ideologica, che, come fa notare autorevole dottrina, vede capovolto il normale rapporto tra falso e inganno, in quanto è il secondo a precedere il primo. In questi casi, infatti, un soggetto (autore immediato), indotto in errore da altri (autore mediato), si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realtà, dando corpo agli estremi oggettivi di un delitto di falso ideologico, di cui non risponde per mancanza di dolo, ma che viene addebitato all'autore dell'inganno. E poiché sovente lo stesso inganno consiste in una falsa dichiarazione compiuta dall'autore mediato e supposta vera dall'autore immediato, ne consegue che questa peculiare fattispecie richiede una falsità (quella commessa dall'autore mediato) che sia causa di un'altra falsità (quella commessa, inconsapevolmente, dall'autore immediato). Nella fattispecie in rassegna, all'odierno ricorrente è stato addebitato che la produzione di una patente contenente generalità false ha dato luogo a due condotte di falsità ideologica, quelle inconsapevolmente compiute dagli autori mediati (funzionari del MCTC di Milano e del PRA) allorché hanno rilasciato all'imputato una carta di circolazione e un certificato di proprietà a nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VT) il 23 luglio 1980, residente a Montefiascone. I pubblici ufficiali non si sono limitati a trasfondere negli atti pubblici una dichiarazione del privato, ma hanno rilasciato autonomi atti pubblici di loro competenza, nei quali, tratti in inganno dalla patente falsa, hanno riportato false generalità del proprietario della vettura. 4. Il quinto motivo è generico. La censura sulla commisurazione della pena non si confronta con la risposta già ottenuta al riguardo dalla Corte di appello, che ha ritenuto il trattamento sanzionatorio adeguato alla gravità dei fatti, desunta dalla intensità del dolo. La doglianza sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è intrinsecamente generica, poiché non specifica né rispetto a quali reati viene invocato il danno di speciale tenuità né quali elementi concreti consentirebbero di affermare che il danno prodotto o avuto di mira dovrebbe connotarsi nei termini suddetti. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in