CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25910/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma , [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e DeborahBerton ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Trapani n. 197/2021 depositata il3.8.2021 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] A rafa Badr, cittadino egiziano, si è rivolto al Giudice di pace di Trapani per impugnare il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Trapani il 29.6.2021. Il ricorrente ha assunto di essere entrato nel territorio italiano il 15.6.2021: ha aggiunto che in Italia viveva regolarmente suo cugino, titolare di permesso di soggiorno, e che suo cognato era titolare di una ditta individuale con sede in Valmadrera; ha sostenuto che il provvedimento opposto era stato emesso in violazione dell'articolo 13 del d.lgs. 286del 1998 perché il Prefetto non aveva valutato l'esistenza del vincolo familiare con il cugino residente nel territorio nazionale e con il cognato titolare di una regolare attività commerciale, perfettamente integrati sul territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] di Trapani si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace con ordinanza del 3.8.2021 ha rigettato il ricorso, dichiarando legittimo l'atto impugnato perché il difensore del ricorrente era sprovvisto di valida procura ai sensi dell'articolo 83 c.p.c., dal momento che la procura rilasciata in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era priva di certificazione che autenticasse la firma del ricorrente; il Giudice di pace ha aggiunto che non valeva a tal fine l'attestazione rilasciata da parte del direttore del Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR), non essendo il mediatore culturale un pubblico ufficiale ma solo il legale rappresentante della Onlus cooperativa sociale Ekene. 3. Avverso la predetta ordinanza del 3.8.2021 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il corredo di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Trapani non si è costituita in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di impugnazione i l ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 83 cod.proc.civ. in quanto la procura alle liti conferita al difensore e autenticata dal direttore del CPR doveva ritenersi valida ed efficace. Poiché nel caso la Prefettura di Gorizia aveva affidato la gestione del CPR alla cooperativa Ekene, conseguentemente il direttore del CPR, legale rappresentante della suddetta cooperativa, secondo il ricorrente, era legittimato a certificare l'autenticazione della procura sottoscritta dal sig.Badr. Il ricorrente osserva altresì che la procura rilasciata per l’opposizione al decreto di espulsione «deve ritenersi conforme al disposto di cui all’art. 83 c.p.c., norma questa che, tra l’altro, non prevede espressamente una sanzione per il vizio di autenticazione fatta dal difensore» (pag. 5 del ricorso). 5.Il primo profilo di censura dedotto con il motivo non è fondato. La procura in questione rilasciata da Ibrahim AhmadarafaBadr non recava la certificazione dell’autografia della sottoscrizione da parte del difensore, ai sensi dell’art.83, comma 3, cod.proc.civ. Secondo la giurisprudenza, la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale (Sez. 6- 1, n. 19785 del 25.7.2018; Sez. 6 - 3, n. 17473 del 2.9.2015). 6. Neppure può dirsi che la procura all’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata conferita conatto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi del comma 2, dell’art.83, per il fatto che il Direttore del CPR di [OSCURATO:PERSONA] e il mediatore culturale [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato che essa era stata apposta in loro presenza. Il fatto che nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore del CPR sia un pubblico ufficiale, su cui insiste in particolare il ricorrente, non significa che fra le predette funzioni vi sia il potere di certificazione e di autenticazione delle sottoscrizioni delle persone ristrette nel Centro, che non è previsto da alcuna norma. 7. Del resto, non vi sarebbe neppure la ragione di una tale previsione poiché i difensori delle persone ristrette al Centro possono accedervi per i colloqui con il loro assistito, come e merge anche dal decreto del Ministero dell’Interno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.12700 prodotto dalla stessa ricorrente. Più in generale, l’art.14, comma 2, del d.lgs. 286 del 1998 prevede chelo straniero sia trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico - sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status , l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del d.p.r. 31.8.1999, n. 394 e cheoltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, sia assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. L’art.21 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 394 ribadisce che le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, e i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro. Il comma 7 dello stesso articolo dispone che ai centri può accede, tra l’altro, il difensore delle persone trattenute o ospitate. Nessuna norma attribuisce al direttore del Centro il potere di autenticazione. 8.Ai sensi dell’art.2703 c.c. si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità della persona che sottoscrive. L’art.21, comma 2, del d.p.r. 28.12.2000 n.445attribuisce il potere di autenticazione delle scritture private al notaio, al cancelliere, al segretario comunale, al dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco. E anche quest’ultima ipotesi riguarda solo la documentazione rivolta alla pubblica amministrazione e non gli atti negoziali, come statuito da Sez. 3, n. 19966 del 30.8.2013,che ha ritenuto nulla la procura speciale alle liti conferita mediante scrittura privata con firma autenticata dall'ufficiale dell'anagrafe del Comune, non potendosi ricavare dal sistema normativo un potere dell'incaricato comunale di autenticare la sottoscrizione di atti negoziali. 9.Per completezza di analisi e opportuno raffronto con le previsioni normative per il caso di detenzione carceraria, è opportuno rammentare che l’art.123 c.p.p., per quanto riguarda la persona ristretta in carcere prevede espressamente che l'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza abbia facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Questa Corte con ordinanza della Sez.6 - 3 , n.11347 del 9.5.2017, sia pure con obiter dictum, ha mostrato di dubitare dell’efficacia di tale disposizione fuori dall’ambito del procedimento penale, prendendo le distanze da un risalente precedente; in quel caso la Corteaveva invece ritenuto valida, a norma dell'art. 83 cod. proc. civ., la procura al difensore per un giudizio civile (nella specie: ex art. 314/12 cod. civ.) rilasciata da un detenuto mediante dichiarazione ricevuta dal direttore dello stabilimento carcerario ed iscritta nel registro previsto dall'art. 80 cod. proc. pen., poiché, da un lato, alla stregua della lettera di tale disposizione e della sua ratio, volta ad evitare che lo stato di privazione legale della libertà del titolare di un diritto si risolva in un pregiudizio per il legittimo esercizio della difesa, deve ritenersi che l'indicata iscrizione attribuisca pubblica fede, relativamente alla provenienza ed alla fedeltà, al contenuto delle dichiarazioni formanti oggetto della medesima, ancorché estranee alla posizione processuale penale del dichiarante, e, dall'altro lato, le modalità e l'efficacia dell'attività di ricezione del direttore del carcere ex art. 80 citato, come ivi configurate, comportano un implicito riconoscimento allo stesso, quale pubblico ufficiale, dell'autorizzazione a redigere atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. (Sez. 1, n. 5160 del 21.9.1981). Resta il fatto che per la diversa ipotesi della restrizione carceraria è stata introdotta una specifica disposizione che attribuisce poteri certificativi al direttore del carcere, e solo a lui, e che, pour cause, tali poteri non sono stati attribuiti al Direttore del Centro di permanenza per i rimpatri, laddove il difensore può recarsi liberamente per autenticare la sottoscrizione del proprio assistito. 10. Tuttavia quando viene dedotta una violazione di legge (nella specie dell’art. 83 c.p.c.) la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto (Sez. 6- 3, n. 3437 del 14.2.2014; Sez. 3 , n. 18775 del 28 . 7 . 2017 ; Sez. 6- 3, n. 26991 del 5 . 10 . 2021 ). Nella specie il motivo di ricorso, nella parte finale, contiene peraltro. un’affermazione che è del tutto condivisibile. Afferma, invero, il ricorrente che la procura rilasciata per l’opposizione al decreto di espulsione «deve ritenersi conforme al disposto di cui all’art. 83 c.p.c., norma questa che, tra l’altro, non prevede espressamente una sanzione per il vizio di autenticazione fatta dal difensore». 11. L’assunto è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autenticità della firma apposta per procura sull'atto di citazione non è causa di nullità, non essendo l'invalidità dell'atto comminata dalla legge, né incidendo la predetta formalità sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (consistente nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato), sempre che la controparte non contesti, con valide e specifiche motivazioni, l'autografia della firma non autenticata ( Sez. U, n. 12625 del 17.12.1998; Sez. 1, n. 10494 del 22.10.1998;Sez. 1, n. 13468 del 10 . 10 . 2000 ; Sez. 2, n. 23994 del27.12. 2004; Sez. 3, n. 24894 del 25 . 11 . 2005 Sez.5, n. 6591 del 12 . 3 . 2008 ; Sez.2 , n.27774 del 20.12.2011; Sez.1, n.34748 del 31.12.2019). Nel caso concreto, la procura è stata rilasciata il 30.6.2021 e il ricorso è stato depositato dal difensore nominato il 16.7.2021, il quale ‒ come si evince dal provvedimento impugnato ‒ ha sottoscritto l’opposizione e si è costituito in giudizio. A fronte di tali adempimenti, non risulta che l’ A mministrazione abbia c ontestato con valide e specifiche motivazioni, l'autografia della firma non autenticata, essendosi limitata ‒ come dice lo stesso Giudice di pace‒ ad eccepire « la corretta applicazione delle norme regolatrici la materia» e a richiedere il rigetto del ricorso. 11. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 182, comma 1 e dell'articolo 83 cod.proc.civ, per non avere il giudice concesso il termine per sanare il vizio della procura alle liti rilasciata dal ricorrente al difensore. Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo. 12. In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo , l’ordinanza impugnata deve essere cassata con il rinvio della causa al Giudice di pace di Trapani, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo , cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo