Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 aprile 1977

Cassazione n. 33689/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA COU_ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1977 avverso il decreto del 17/12/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOh)Ot‘ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale, ex art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990, proposta da [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]) Carluccio, detenuto in esecuzione della pena di cui alla sentenza n. 8148/2014 del 14 novembre 2014.

2. Considerato che avverso il decreto indicato ricorre il condannato personalmente, rilevando l'omessa motivazione, per essere il decreto giustificato soltanto per mancanza di programma terapeutico, nonché dolendosi del tempo intercorso tra il deposito del provvedimento e la sua comunicazione da parte della cancelleria.

3. Rilevato che nel pronunciare l'inammissibilità della richiesta, il Tribunale ha deciso con decreto emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. impugnabile a mezzo di ricorso per cassazione.

3.1. Considerato che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente.

3.2. Ritenuto che tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

3.3. Rilevato, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. e che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA COU_ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1977 avverso il decreto del 17/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOh)Ot‘ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento al servizio sociale, ex art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990, proposta da [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]) Carluccio, detenuto in esecuzione della pena di cui alla sentenza n. 8148/2014 del 14 novembre 2014. 2. Considerato che avverso il decreto indicato ricorre il condannato personalmente, rilevando l'omessa motivazione, per essere il decreto giustificato soltanto per mancanza di programma terapeutico, nonché dolendosi del tempo intercorso tra il deposito del provvedimento e la sua comunicazione da parte della cancelleria. 3. Rilevato che nel pronunciare l'inammissibilità della richiesta, il Tribunale ha deciso con decreto emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. impugnabile a mezzo di ricorso per cassazione. 3.1. Considerato che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. 3.2. Ritenuto che tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.3. Rilevato, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. e che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere es
Decreto Cassazione n. 33689/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris