CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Calabria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 1272/2023 depositata il02/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12466/2024Numero sezionale 2243/2026Numero di raccolta generale 18270/2026Data pubblicazione 06/06/20261. – Con ordinanza del 2 maggio 2024, il giudice designato delTribunale di Catanzaro, dinanzi al quale, previa rimessione ad opera delPresidente della sezione, pendono due giudizi (r.g. n. 1272/2023 e n.2575/2023), ha respinto l’istanza di riunione dei medesimi, ai sensidell’art. 274 c.p.c., disponendo, invece, la sospensione di quello piùantico, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.I giudizi hanno rispettivamente ad oggetto:1) r.g. n. 1272/2023: l’impugnazione, da parte del Comune di ReggioCalabria, delle delibere di approvazione del bilancio degli anni dal 2018 al2020 della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, convenuta in giudizio insiemeall’altra socia, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;2) r.g. n. 2575/2023: l’accertamento dell’illegittimità della venditacoattiva ex art. 2344 c.c. di parte delle azioni in titolarità del Comune diReggio Calabria nella [OSCURATO:SOCIETA]., eseguita dai liquidatori con attopubblico dell’11 aprile 2023, per morosità del socio di maggioranza, condomanda di declaratoria di invalidità o inefficacia dei seguenti atti:a) la deliberazione del collegio dei liquidatori del 13 gennaio 2023,che ha deciso la vendita in danno;b) la vendita per atto pubblico dell’11 aprile 2023, ai sensi dell’art.2344 c.c.;c) gli «atti ad esso prodromici», quali: la comunicazione del 15 marzo2023 del vice presidente del collegio dei liquidatori alla socia di minoranzadi offerta delle azioni del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la deliberazione delcollegio dei liquidatori del 4 maggio 2023 con riguardo alle «informazionied aggiornamenti al collegio dei liquidatori sulla procedura ex art. 2344c.c. e consequenziali decisioni», la comunicazione del collegio sindacale indata 11 maggio 2023 e la comunicazione del revisore legale in data 12maggio 2023.Numero registro generale 12466/2024Numero sezionale 2243/2026Numero di raccolta generale 18270/2026Data pubblicazione 06/06/2026In tale seconda controversia convenuti in giudizio – oltre alle predetteLeonia s.p.a. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – sonoanche i liquidatori, i sindaci ed il revisore legale della [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale ha ritenuto che, essendo stata sollevata l’eccezione dicompromesso nel secondo giudizio, più recente, non fosse possibiledisporre la riunione ad esso del giudizio più antico; ma «ritenuto che fra ledue cause sussista, tuttavia, un rapporto di pregiudizialità», ha disposto lasospensione della causa per prima introdotta.2. – Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il regolamento dicompetenza avverso detta ordinanza, con ricorso notificato il 2 giugno2024, alle ore 18.44, ed ha proposto un secondo regolamento lo stessogiorno, alle ore 20.50. É stato iscritto a ruolo il secondo ricorso, neltermine prescritto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.Al regolamento di competenza hanno resistito le società intimate,chiedendone l’inammissibilità o il rigetto.3. – Il P.G. ha chiesto il rigetto del regolamento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il secondo ricorso è stato iscritto a ruolo nel rispetto dei termini eciò induce al rigetto dell’eccezione sollevata dalle intimate.Infatti, è principio consolidato che, ove lo stesso provvedimento siaimpugnato tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione,proposti l’uno di seguito all’altro, si pone una sola alternativa, a secondache il primo di essi abbia, o no, validamente introdotto il giudizio dilegittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiaratoinammissibile; nell’altro, quest’ultimo va esaminato, in ragionedell’inammissibilità del primo (Cass. 11 novembre 2020, n. 25437; Cass.29 novembre 2016, n. 24332).Ne deriva che, non essendo stato il primo ricorso mai iscritto a ruolo, ilsecondo ricorso è, a questo punto, il solo ammissibile e da decidere.Numero registro generale 12466/2024Numero sezionale 2243/2026Numero di raccolta generale 18270/2026Data pubblicazione 06/06/20262. – Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.42 e 295 c.p.c., oltre alla motivazione omessa, per avere l’ordinanzaimpugnata mancato di motivare le ragioni della ritenuta pregiudizialità trale cause, limitandosi al mero richiamo all’art. 295 c.p.c., e per aver reso,altresì, una motivazione contraddittoria, dal momento che essa ha nelcontempo negato i presupposti per la riunione delle cause.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 42,274 e 295 c.p.c., in quanto non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra igiudizi, essendo differenti il petitum, la causa petendi e le parti in causa.Ciò, in quanto l’accertamento della sussistenza delle condizioni per lavendita in danno del socio moroso – avvenuta inoltre solo per una minimaparte delle azioni del socio di maggioranza – resta ininfluente sulle azionidi impugnazione dei bilanci, per plurime ragioni: il socio moroso conserval’azione in discorso; i bilanci sono stati approvati nel dicembre del 2022,mentre la presunta morosità del socio e la vendita coattiva risalgono adepoca successiva; la morosità del socio era di minima entità, perchérelativa alla liberazione di 120.000 azioni del valore nominale di € 1,00ciascuna, a fronte di 1.530.000 azioni nella titolarità del socio stesso e lavendita coattiva con atto pubblico dell’11 aprile 2023 riguarda soltanto33.000 azioni.Con il terzo motivo, denunzia la violazione degli artt. 42, 274 e 295c.p.c., oltre all’omessa e contraddittoria motivazione, perché, quando duegiudizi tra cui sussista pregiudizialità risultino pendenti davanti almedesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quellopregiudicato, ma occorre semmai verificare la sussistenza dei presuppostiper la riunione. Inoltre, l’art. 295 c.p.c. trova applicazione solo in ipotesi dipregiudizialità in senso tecnico-giuridico, atteso che il giudicato non siforma se la pregiudizialità è in senso logico. Aggiunge che la dispostasospensione determina, nella specie, una situazione di “ritardataNumero registro generale 12466/2024Numero sezionale 2243/2026Numero di raccolta generale 18270/2026Data pubblicazione 06/06/2026giustizia”, incompatibile con i rilevanti interessi economici e patrimonialipubblici incisi dai bilanci, dei quali si è contestata la non veridicità.3. – È fondato il terzo motivo, con assorbimento degli altri due.3.1. – Fra le particolari vicende processuali afferenti le causeconnesse, l’art. 274 c.p.c. dispone che, se più procedimenti relativi a similicause pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, puòdisporne la riunione; se le cause pendono innanzi al medesimo ufficio, maa giudici diversi, il presidente, sentite le parti, ordina con decreto che lecause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice.Dal suo canto, l’art. 295 c.p.c. prevede la “sospensione necessaria” delprocesso, ove il giudice stesso o altro giudice debba risolvere unacontroversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa. Lanorma deriva dall’art. 35 l. 26 novembre 1990, n. 353.I presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., pertanto,comportano che la sospensione del giudizio è necessaria soltanto quandola previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa,pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un’espressadisposizione di legge, oppure quando, per il suo carattere pregiudiziale,costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipendala decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiestocon efficacia di giudicato (Cass. 17 maggio 2017, n. 12436; Cass. 11gennaio 2012, n. 170; Cass. 12 maggio 2003, n. 7195), con l’immediatocorollario che deve trattarsi di cause vertenti tra le stesse parti.Il coordinamento tra l’art. 274 c.p.c., che prevede la riunione deiprocessi, e l’art. 295 c.p.c. che prevede la sospensione della causaeventualmente pregiudicata, va operato secondo il migliorcontemperamento tra gli istituti predetti e le loro rationes: onde, nel casoin cui tra due procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio esista unrapporto di connessione, o persino di pregiudizialità in senso tecnico, algiudice del processo pregiudicato non è consentito di adottare unNumero registro generale 12466/2024Numero sezionale 2243/2026Numero di raccolta generale 18270/2026Data pubblicazione 06/06/2026provvedimento di sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma egli ètenuto a rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni dell’art.274 c.p.c.; resta salva soltanto l’ipotesi che ciò sia escluso dalla peculiaresituazione dei procedimenti per il diverso stato in cui si trovano, masempre che tale eccezionale situazione sia tale da vanificareeffettivamente e concretamente la sollecita definizione di entrambi (comenel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l’altraancora in trattazione o in fase istruttoria).Si tratta di una disciplina che, pertanto, mira a favorire il simultaneusprocessus e la concentrazione processuale, in armonia con il principiocostituzionale della durata ragionevole del processo: sicché è, appunto,ragionevole erigerla a regola generale di ogni ipotesi di cause pendentidinanzi allo stesso ufficio, prevedendo come eccezione, in quanto tale dasottoporsi a rigorosissima verifica, l’ipotesi in cui sussistano ragioni perescluderne l’applicazione.Nel chiaro sistema predisposto dal legislatore, la sospensione delprocesso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non va disposta quando le cause,sebbene in eventuale rapporto di pregiudizialità, siano pendenti innanziallo stesso ufficio giudiziario, tanto più se innanzi allo stesso magistratopersona fisica: come appunto avviene, in presenza di provvedimentoassunto ad hoc dal Presidente del Tribunale.La giurisprudenza della Suprema Corte, al riguardo, è del tuttoconsolidata (cfr., fra le altre, Cass. 16 giugno 2020, n. 11634; Cass. 7dicembre 2018, n. 31801; Cass. 17 maggio 2017, n. 12441; Cass. 17maggio 2017, n. 12436; Cass. 29 aprile 2016, n. 8474; Cass. 30 ottobre2015, n. 22292; Cass. 17 settembre 2015, n. 18286; Cass. 26 gennaio2015, n. 1315, non massimata; Cass. 24 settembre 2014, n. 20149;Cass. 23 settembre 2013, n. 21761; Cass. 26 luglio 2012, n. 13330; Cass.20 luglio 2012, n. 12741).Numero registro generale 12466/2024Numero sezionale 2243/2026Numero di raccolta generale 18270/2026Data pubblicazione 06/06/20263.2. – Nel caso di specie, entrambi i giudizi fra i quali è stato ravvisatoil rapporto di pregiudizialità – la cui effettiva sussistenza è, quindi, indefinitiva irrilevante – pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario:pertanto, potendo aver luogo, a norma dell’art. 274 c.p.c., la loro riunionein funzione della trattazione congiunta, oppure potendo i medesimiproseguire con trattazione separata, secondo la valutazione rimessa algiudice designato, la sospensione per l’ipotetica pregiudizialità non eracomunque configurabile. Proprio ciò aveva, invero, suggerito ilprovvedimento del Presidente del Tribunale, disponendo che i dueprocessi fossero chiamati davanti allo stesso magistrato-persona fisica.Ne deriva che, indipendentemente dalla verifica dell’affermazione circail rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, il giudice del merito nonavrebbe potuto adottare il provvedimento impugnato, sospendendo ilgiudizio di accertamento dell’invalidità delle deliberazioni approvative deibilanci, pur ove avesse reputato tale causa pregiudicata dalla decisionesulla causa avente ad oggetto la vendita in danno ex art. 2344 c.c.: inquanto, attesa la pendenza in fase istruttoria di entrambe le cause avantia sé, avrebbe dovuto soddisfare l’esigenza di evitare – pur ove sussistente– il pericolo di un conflitto logico tra giudicati attraverso lo strumento dellariunione delle cause offerto dall’art. 274 c.p.c., oppure anche procedendoin parallelo con la trattazione di entrambe.La ravvisata illegittimità della sospensione sotto l’indicato profilorende, infatti, irrilevante la questione della sussistenza del nesso dipregiudizialità fra i due giudizi e quella della mancanza della lorocompleta identità soggettiva.Si deve, infine, rilevare come il rigetto dell’istanza di riunione dei duegiudizi sia stato disposto per la ritenuta applicabilità della clausolacompromissoria statutaria con riguardo alla sola causa più recente relativaalla vendita in danno: al riguardo, giova osservare che, da un lato, potràinviarsi la causa ad immediata decisione su tale eccezione, ove ritenutaNumero registro generale 12466/2024Numero sezionale 2243/2026Numero di raccolta generale 18270/2026Data pubblicazione 06/06/2026idonea a definire il giudizio ex art. 187 c.p.c., e che, dall’altro lato, ai sensidell’art. 819-ter, comma 3, c.p.c., nei rapporti tra arbitrato e processo nontrova applicazione l’art. 295 c.p.c., sicché – ove in futuro si fosse inquella sede trasferita la controversia – il giudice ordinario non potràsospendere il giudizio in ragione della pregiudizialità della causa pendentedinanzi agli arbitri (cfr. Cass. 29 marzo 2019, n. 8870; Cass. 19 gennaio2016, n. 783).4. – In accoglimento del ricorso, va pertanto disposta la prosecuzionedel giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Al medesimo si demandapure la liquidazione delle spese del regolamento. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudiziodinanzi al Tribunale di Catanzaro, cui rimette anche la liquidazione dellespese del regolamento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]