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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19904/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta impropria da operazioni dolose e bancarotta documentale semplice; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitti cu cui all'art. 223, comma , n. 2, legge fall., lungi dal muovere compiute censure di legittimità, contiene allegazioni del tutto assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui si assumono, rispettivamente, la violazione della legge penale e processuale in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 217 R.D. 267/1942 e rispetto alla sussistenza dell'aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, legge penale (alla luce della prescrizione del delitto di bancarotta semplice), sono manifestamente infondati, in quanto la prescrizione del reato (commesso il 14 febbraio 2017) sarebbe maturata il 14 agosto 2024, e dunque successivamente alla sentenza di secondo grado, ma non può essere rilevata poiché il ricorso è inammissibile (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta impropria da operazioni dolose e bancarotta documentale semplice; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitti cu cui all'art. 223, comma , n. 2, legge fall., lungi dal muovere compiute censure di legittimità, contiene allegazioni del tutto assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui si assumono, rispettivamente, la violazione della legge penale e processuale in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 217 R.D. 267/1942 e rispetto alla sussistenza dell'aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, legge penale (alla luce della prescrizione del delitto di bancarotta semplice), sono manifestamente infondati, in quanto la prescrizione del reato (commesso il 14 febbraio 2017) sarebbe maturata il 14 agosto 2024, e dunque successivamente alla sentenza di secondo grado, ma non può essere rilevata poiché il ricorso è inammissibile (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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