CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15164/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a SASSARI il 11/06/1968 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cagliari del 11 gennaio 2024, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 e mesi 8 di reclusione, oltre a 620 euro di multa, confermando nel resto la condanna dello stesso per il delitto di furto in una casa parrocchiale, contestato ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza citata ricorre l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi di censura. 2.1. Con il primo argomento difensivo si eccepisce il vizio di violazione di legge e di motivazione carente in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. Il ricorrente, riproponendo la linea difensiva del primo motivo di appello, sostiene che non vi sia prova del fatto che egli sia l'autore del furto. Non basterebbe aver ritrovato accanto a lui, seduto in piazza da solo e controllato dalla polizia giudiziaria, lo zaino con all'interno la refurtiva e arnesi da scasso; né il suo silenzio in sede di convalida dell'arresto in flagranza, visto che il furto era avvenuto poco prima, potrebbe essere elemento di accusa nei suoi confronti, trattandosi di prerogativa difensiva. Dal momento che l'accusa si fonda essenzialmente sulla circostanza che il ricorrente non abbia offerto giustificazioni idonee a ritenere che lo zaino non fosse di sua proprietà, non vi sarebbe prova sufficiente della sua colpevolezza. La difesa denuncia anche omessa risposta ai puntuali motivi di appello proposti proprio in punto di responsabilità dell'imputato. 2.2. La seconda censura denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. per mancata riqualificazione giuridica del fatto in ricettazione e alla luce del fatto che gli elementi di accusa sui quali si basa la condanna per furto in abitazione sono ambigui e basati su presunzioni: quella di possesso dello zaino con la refurtiva; quella che sia stato il ricorrente a compiere il furto, pur in assenza di prova certa al riguardo e in violazione del principio "in dubio pro reo". 3. L'Avvocato generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso è infondato. 2. Entrambi i motivi di critica formulati dalla difesa nei confronti della sentenza impugnata ruotano intorno alla contestazione dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, ritenuta ingiusta e illegittima con riguardo alla mancanza di gravità indiziaria e, in ultima analisi, al canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nonché in relazione alla qualificazione giuridica come furto in privata dimora, laddove si sarebbe potuto configurare al più il reato di ricettazione a carico del ricorrente. La prospettiva difensiva è errata. 2.1. Quanto alle obiezioni contenute nel primo motivo di ricorso, la difesa non si avvede che la sentenza di appello enuncia con chiarezza gli elementi indiziari a carico del ricorrente e che non si limitano al ritrovamento dello zaino contenente la refurtiva poggiato in terra di fianco a lui, ma si compongono di altre circostanze, del tutto logicamente ritenute significative in chiave di colpevolezza: il ricorrente era l'unico soggetto presente nella piazza del paesino teatro dei fatti, appunto descritta come "deserta"; lo zaino è apparso nella disponibilità di questi agli investigatori che hanno operato il controllo e proceduto all'arresto, insospettitisi del suo atteggiamento; il contesto spazio-temporale intercorso tra il furto, accertato proprio grazie al rinvenimento della refurtiva nello zaino, e l'arresto è stato assai breve; il ricorrente non abitava in zona e, dunque, anche la sua presenza non era in alcun modo diversamente giustificabile. Sulla base di tali dati, e constatata l'assenza di altri elementi che deponessero nel senso del coinvolgimento di diverse persone nel reato, i giudici di secondo grado hanno confermato la decisione del Tribunale, del tutto conforme quindi quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di furto in privata dimora: i beni preziosi erano stati sottratti dall'interno della casa parrocchiale della Chiesa di Sant'Ignazio nel comune di Domusnovas; casa ove viveva il parroco, contattato immediatamente dopo il rinvenimento della refurtiva e, in particolare, di un rotolo portagioielli recante una scritta con il nome della parrocchia. L'unica ragione che oppone la difesa per contrastare tale solida ricostruzione indiziaria è parziale e inesatta, incentrata sul fatto che la sentenza impugnata ha dato risalto al silenzio del ricorrente in sede di interrogatorio di convalida, considerandolo illegittimamente quale elemento di colpevolezza, circostanza che non corrisponde, invece, al senso della motivazione, in cui la Corte di appello si è solo limitata a evidenziare come non siano emerse differenti ricostruzioni possibili quanto alla proprietà dello zaino contenente la refurtiva e gli arnesi da scasso. 3Inoltre, le deduzioni difensive non sono coerenti con le affermazioni della giurisprudenza di legittimità consolidata in materia. Ed infatti, in tema di prova indiziaria, non vi è dubbio che, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non riesce a scalfire, con le sue argomentazioni superficiali e parziali, ai limiti anche dell'assertività, la forza della pluralità di indizi resi coerenti nel senso della colpevolezza dalla linea narrativa delle sentenze di merito. Ed è noto che, per insinuare il ragionevole dubbio, è necessario che le alternative che si pongono dinanzi al giudice come contrastanti rispetto alla soluzione che indica l'imputato quale colpevole siano prive di un plausibile, minimo riscontro nell'ordine normale naturale (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, Nicastri, Rv. 287858 - 01; Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 - 01). La regola di giudizio dell'o/tre ogni ragionevole dubbio consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 - 01). La fattispecie concreta all'esame del Collegio corrisponde all'ipotesi appena descritta paradigmaticamente: nessuna ricostruzione alternativa dei fatti è individuabile neppure in astratto per applicare il canone del ragionevole dubbio al ricorrente, se non con operazione di fantasia priva di qualsiasi riscontro fattuale. 2.2. Quanto alla prospettazione difensiva secondo cui il ricorrente, introdottosi nell'abitazione senza effrazione, abbia commesso il furto sfruttando un'occasione propizia, sì da far ritenere non configurabile il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. ma quello di furto semplice (contenuta in parte del primo motivo e nel secondo motivo genericamente enunciata come richiesta di riqualificazione), si tratta di ricostruzione infondata, in parte generica e implicante una diversa valutazione 4delle risultanze di fatto emerse dai giudizi di merito, operazione ermeneutica non consentita in sede di legittimità. Seppur vero che questa Corte ritiene necessario, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rombaldoni, Rv. 284090 - 01) - come, ad esempio, nell'potesi in cui ci si introduca nell'immobile nella veste di ospite del proprietario (Sez. 4, n. 3450 del 20/12/2018, dep. 2019, Badiane, Rv. 275115) - tuttavia il caso in esame non rientra nel cono d'ombra di tale principio di diritto. Il ricorrente non ha sfruttato l'occasione propizia di trovarsi nella parrocchia, ove viveva la persona offesa, con il consenso di quest'ultima o per altra ragione lecita e consentita, bensì si è introdotto nel luogo di privata dimora, pur non forzando alcun ingresso alla casa (approfittando di una mera disattenzione, magari, o con altro stratagemma rimasto non accertato pienamente) - poiché si discorre in sentenza di una lieve forzatura della porta, ma si è esclusa l'aggravante di aver usato violenza sulle cose — proprio allo specifico fine di impossessarsi dei beni poi sottratti e trovati nella sua disponibilità. 3. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMatilde [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 8 APR 2026 i L_ 'Ò NC F [OSCURATO:PERSONA] ' - 1Y' S 1ìbrina Se/monte 1-1 " 5