CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 20704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 marzo 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto, ex art. 310 del codice di rito, dal pubblico ministero avverso la decisione con cui il g.i.p. rigettava la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla provvisoria contestazione del delitto di estorsione, di cui al capo 8 dell'imputazione. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, variamente articolato, si duole di violazione di legge per carenza assoluta di motivazione, in relazione all'omesso esame, da parte del Tribunale del Riesame, del materiale video prodotto agli atti. Limitandosi all'osservazione dei fermo-immagine, non si sarebbe considerato che soltanto le immagini in movimento consentivano di apprezzare la completa dinamica del fatto estorsivo in contestazione - confermando la presenza della pistola ("cavallo di ritorno"), che veniva passata al [OSCURATO:PERSONA] da altri co-indagati -, e, quindi, il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla contestata estorsione. Si eccepisce, inoltre, il travisamento della contestazione formulata dal p.m.: contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nell'ordinanza genetica non si era affermato che il Berlingeri era ripreso mentre prendeva la pistola, bensì che tale condotta fosse direttamente evincibile dai filmati, in base alle condotte e ai movimenti tenuti dai vari indagati ripresi nelle scene. Risulterebbero, poi, illogicamente valorizzate le dichiarazioni della persona offesa Costantino (proprietario dell'auto oggetto di furto): il Tribunale non avrebbe considerato la posizione processuale della vittima, indagata per favoreggiamento in relazione allo stesso episodio di cui al capo 8) dell'imputazione. Si duole, infine, della mancata valorizzazione dell'ulteriore condotta estorsiva, di cui al capo 5), di poco precedente l'episodio estorsivo di cui al capo 8), per la quale il Tribunale ravvisava la gravità indiziaria nei riguardi di tutti i coindagati. 3. È pervenuta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile; della memoria nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], pervenuta il 19 maggio 2026, dunque oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non può tenersi conto. 1CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito evidenziate. 2. Le doglianze oggetto dell'unico motivo sono formulate da soggetto privo di interesse. Il ricorso è incentrato, infatti, sulla sola critica della valutazione in merito alla gravità indiziaria e omette qualsivoglia riferimento alle esigenze cautelari e alle ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle medesime. Come già puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione promosso dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale cautelare che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. deve essere sostenuto da un concreto interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: «interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e che sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente» (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Pmt c. Acanfora, Rv. 281010 - 01, in motivazione, dove si rinvia a Sez. U, n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693). [OSCURATO:PERSONA] intende, pertanto, ribadire il principio, secondo cui «è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, Pmt c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375 - 01). Né può ritenersi che le esigenze cautelari siano implicitamente sussistenti, atteso che, nel caso in esame, la misura richiesta non aveva riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Pmt c. Manna, Rv. 285400 - 01; v. anche Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Pmt c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282355 - 01, secondo cui «il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 23, cod. proc. pen.» (in motivazione, la Corte ha chiarito che in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno). 3. Per le ragioni fin qui esposte, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara i P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CANCE4LARIA SECONDA SEZIONE PENALE - 5 GIU 202e [OSCURATO:PERSONA] Claudi 3