CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1983
Cassazione n. 37050/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 56, 624, 625, nn.2 e 7 e 61, n.5, cod.pen.. I motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativi di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. Specificamente, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, alla luce del documentato scassinamento del distributore di bevande oggetto della condotta così come è meramente oppositivo il motivo inerente alla natura di stabilimento pubblico del luogo in cui è stata commessa la condotta, in ordine alla quale il Collegio ha rilevato come lo stabile al cui interno è avvenuto il fatto fosse di proprietà comunale e temporaneamente gestito da terzi. Di rango meramente reiterativo è anche il motivo attinente all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4, cod.pen.; in relazione alla quale la Corte ha argomentato, con motivazione non valutabile in questa sede in punto di fatto e con modalità non manifestamente illogiche, che il valore complessivo dei beni oggetto della tentata sottrazione non poteva essere ritenuto di particolare tenuità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore L