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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16348/2026

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appresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, MarineDi [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 1662/2025 depositata il 24/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14722/2025Numero sezionale 3332/2026Numero di raccolta generale 16348/2026Data pubblicazione 26/05/2026Con avviso di accertamento n.

TF3030702417/2020, notificato il 20maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:PERSONA] I di Napoli)contestava a [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,intervenuta nel giudizio di merito) l’indebito utilizzo, per l’anno d’imposta2015, della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73,comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e al d.m. 13 dicembre 1979, conconseguente recupero dell’IVA per euro 31.266,00, sul presupposto che,nella specie, difettasse il requisito del controllo diretto in capo allacapogruppo, essendo ravvisabile soltanto un controllo indiretto (per iltramite di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).Le società proponevano ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Napoli (ricorso notificato il 16 luglio 2021 e depositato il 22novembre 2021), deducendo, tra l’altro, vizi della procedura accertativa ela violazione/falsa applicazione delle disposizioni richiamate in materia diIVA di gruppo, sostenendo che il rapporto di controllo rilevante potesseessere desunto, anche in ipotesi di controllo indiretto, alla luce dell’art.2359 c.c. e che, in ogni caso, la compensazione infragruppo delle posizionicreditorie e debitorie non avrebbe arrecato pregiudizio all’Erario.

L’Ufficiosi costituiva in resistenza con controdeduzioni (depositate il 10 dicembre2021).Con sentenza n. 1831/26/2023, depositata il 7 febbraio 2023, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e annullava l’attoimpositivo.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate (appellon. 5646/2024, depositato il 29 agosto 2024), articolato con unico motivo,insistendo per la mancanza dei presupposti applicativi della liquidazionedell’IVA di gruppo nella disciplina vigente anteriormente alle modificheintrodotte a decorrere dal 2017.

Le società appellate si costituivano,eccependo in via preliminare la tardività dell’impugnazione.Numero registro generale 14722/2025Numero sezionale 3332/2026Numero di raccolta generale 16348/2026Data pubblicazione 26/05/2026Con sentenza depositata il 24 febbraio 2025 (n. 1662/2025), la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania dichiaravainammissibile l’appello per tardività, rilevando che, in difetto di tempestivanotifica della sentenza di primo grado, il termine lungo ex art. 327 c.p.c.(richiamato dall’art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992), computata la sospensioneferiale, era spirato il 7 settembre 2023, sicché l’impugnazione propostasoltanto il 29 agosto 2024 risultava tardiva; conseguentemente,condannava l’Ufficio alle spese.Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradol’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al r.g. n.14722/2025, affidato a un solo motivo.

Si sono costituite [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022, dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n.546 del 1992, dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 1 l. n. 742 del 1969,assumendosi che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbeomesso di applicare la sospensione straordinaria dei termini diimpugnazione prevista dalla legge di bilancio 2023 e che, per l’effetto,avrebbe erroneamente dichiarato tardivo l’appello dell’Ufficio, benché lascadenza del termine lungo (computate la sospensione feriale e quellastraordinaria di undici mesi) dovesse ritenersi posticipata el’impugnazione, notificata il 29 agosto 2024, tempestiva.Il motivo è fondato.La sentenza di primo grado n. 1831/26/2023 è stata depositata il 7febbraio 2023.

In assenza di una notificazione idonea a far decorrere iltermine breve, trova applicazione il termine lungo di impugnazione di cuiall’art. 327 c.p.c.

Il semestre ivi previsto sarebbe ordinariamente scadutoNumero registro generale 14722/2025Numero sezionale 3332/2026Numero di raccolta generale 16348/2026Data pubblicazione 26/05/2026il 7 agosto 2023; tuttavia, poiché tale scadenza ricade nel periodo disospensione feriale (1–31 agosto), ai sensi della l. n. 742 del 1969 ildecorso del termine resta sospeso sino al 31 agosto e riprende dal 1°settembre, con conseguente scadenza al 7 settembre 2023.Detta data ricadeva, a sua volta, nell'ambito applicativo della sospensionestraordinaria prevista dall'art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022, che –nell’ambito della definizione agevolata delle controversie tributariependenti introdotta dalla legge di bilancio 2023 – dispone, per lecontroversie definibili, la sospensione per undici mesi dei termini diimpugnazione in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.

Il criteriodi computo della sospensione straordinaria è quello del cumulo rispetto altermine ordinario, previamente determinato secondo le ordinarie regoleprocessuali, ivi incluse quelle in tema di sospensione feriale (Cass. n.31936/2024, resa in materia di sospensione ex art. 11, comma 9, d.l. n.50 del 2017; conf.

Cass. n. 17371/2021; Cass. n. 7510/2024): nediscende che il termine, già fissato al 7 settembre 2023, risultava differitoal 7 agosto 2024.Poiché anche questa nuova scadenza ricade nel periodo feriale, torna adoperare la sospensione di cui alla l. n. 742 del 1969 con riguardo allospirare del termine per il compimento dell’atto.

La Corte di cassazione hachiarito che il principio per cui la sospensione feriale non si somma, inquanto assorbita, alla più ampia sospensione prevista da legislazionecondonistica attiene alla sovrapposizione dei periodi di sospensione (Cass.n. 4666/2024; v. anche Cass. n. 10252/2020, in tema di art. 39, comma12, d.l. n. 98 del 2011; Cass. n. 33062/2022, in tema di art. 6, comma11, d.lgs. n. 118 del 2019; Cass. n. 14898/2007; Cass. n. 5924/2010;Cass. n. 16876/2014).

La medesima giurisprudenza precisa che, una voltaesauritasi la sospensione eccezionale, riemerge la regola generale dellasospensione feriale per gli atti pacificamente soggetti ad essa; sicché, ovel’effetto della sospensione straordinaria determini che il termine perentorioNumero registro generale 14722/2025Numero sezionale 3332/2026Numero di raccolta generale 16348/2026Data pubblicazione 26/05/2026per porre in essere l’atto giudiziario spiri durante il mese di agosto, essonon può che restare sospeso fino al successivo 31 agosto, con scadenza alprimo giorno non festivo successivo (Cass. n. 4666/2024).

Il termineandava, dunque, individuato nel 2 settembre 2024.L’appello proposto dall’Ufficio il 29 agosto 2024 è pertanto tempestivo.

LaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha dichiaratol’inammissibilità dell’impugnazione assumendo che, “in difetto ditempestiva notifica della sentenza di primo grado”, il termine lungo,computata la sospensione feriale, fosse spirato il 7 settembre 2023 e chel’appello, proposto il 29 agosto 2024, fosse quindi tardivo; così statuendo,tuttavia, ha omesso di coordinare tale disciplina con la sospensionestraordinaria di undici mesi dettata dall’art. 1, comma 199, l. n. 197 del2022, applicabile ai termini in scadenza entro il 31 ottobre 2023 e idoneaa differire il dies ad quem al 7 agosto 2024, con ulteriore sospensione sinoal 31 agosto per effetto della disciplina feriale (Cass. n. 31936/2024;Cass. n. 4666/2024).

Ne consegue la violazione di legge denunciata.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, cui si demanda altresì la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, MarineDi [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 1662/2025 depositata il 24/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14722/2025Numero sezionale 3332/2026Numero di raccolta generale 16348/2026Data pubblicazione 26/05/2026Con avviso di accertamento n. TF3030702417/2020, notificato il 20maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:PERSONA] I di Napoli)contestava a [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,intervenuta nel giudizio di merito) l’indebito utilizzo, per l’anno d’imposta2015, della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73,comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e al d.m. 13 dicembre 1979, conconseguente recupero dell’IVA per euro 31.266,00, sul presupposto che,nella specie, difettasse il requisito del controllo diretto in capo allacapogruppo, essendo ravvisabile soltanto un controllo indiretto (per iltramite di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).Le società proponevano ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Napoli (ricorso notificato il 16 luglio 2021 e depositato il 22novembre 2021), deducendo, tra l’altro, vizi della procedura accertativa ela violazione/falsa applicazione delle disposizioni richiamate in materia diIVA di gruppo, sostenendo che il rapporto di controllo rilevante potesseessere desunto, anche in ipotesi di controllo indiretto, alla luce dell’art.2359 c.c. e che, in ogni caso, la compensazione infragruppo delle posizionicreditorie e debitorie non avrebbe arrecato pregiudizio all’Erario. L’Ufficiosi costituiva in resistenza con controdeduzioni (depositate il 10 dicembre2021).Con sentenza n. 1831/26/2023, depositata il 7 febbraio 2023, la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e annullava l’attoimpositivo.Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate (appellon. 5646/2024, depositato il 29 agosto 2024), articolato con unico motivo,insistendo per la mancanza dei presupposti applicativi della liquidazionedell’IVA di gruppo nella disciplina vigente anteriormente alle modificheintrodotte a decorrere dal 2017. Le società appellate si costituivano,eccependo in via preliminare la tardività dell’impugnazione.Numero registro generale 14722/2025Numero sezionale 3332/2026Numero di raccolta generale 16348/2026Data pubblicazione 26/05/2026Con sentenza depositata il 24 febbraio 2025 (n. 1662/2025), la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania dichiaravainammissibile l’appello per tardività, rilevando che, in difetto di tempestivanotifica della sentenza di primo grado, il termine lungo ex art. 327 c.p.c.(richiamato dall’art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992), computata la sospensioneferiale, era spirato il 7 settembre 2023, sicché l’impugnazione propostasoltanto il 29 agosto 2024 risultava tardiva; conseguentemente,condannava l’Ufficio alle spese.Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradol’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al r.g. n.14722/2025, affidato a un solo motivo. Si sono costituite [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c., la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022, dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n.546 del 1992, dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 1 l. n. 742 del 1969,assumendosi che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbeomesso di applicare la sospensione straordinaria dei termini diimpugnazione prevista dalla legge di bilancio 2023 e che, per l’effetto,avrebbe erroneamente dichiarato tardivo l’appello dell’Ufficio, benché lascadenza del termine lungo (computate la sospensione feriale e quellastraordinaria di undici mesi) dovesse ritenersi posticipata el’impugnazione, notificata il 29 agosto 2024, tempestiva.Il motivo è fondato.La sentenza di primo grado n. 1831/26/2023 è stata depositata il 7febbraio 2023. In assenza di una notificazione idonea a far decorrere iltermine breve, trova applicazione il termine lungo di impugnazione di cuiall’art. 327 c.p.c. Il semestre ivi previsto sarebbe ordinariamente scadutoNumero registro generale 14722/2025Numero sezionale 3332/2026Numero di raccolta generale 16348/2026Data pubblicazione 26/05/2026il 7 agosto 2023; tuttavia, poiché tale scadenza ricade nel periodo disospensione feriale (1–31 agosto), ai sensi della l. n. 742 del 1969 ildecorso del termine resta sospeso sino al 31 agosto e riprende dal 1°settembre, con conseguente scadenza al 7 settembre 2023.Detta data ricadeva, a sua volta, nell'ambito applicativo della sospensionestraordinaria prevista dall'art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022, che –nell’ambito della definizione agevolata delle controversie tributariependenti introdotta dalla legge di bilancio 2023 – dispone, per lecontroversie definibili, la sospensione per undici mesi dei termini diimpugnazione in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023. Il criteriodi computo della sospensione straordinaria è quello del cumulo rispetto altermine ordinario, previamente determinato secondo le ordinarie regoleprocessuali, ivi incluse quelle in tema di sospensione feriale (Cass. n.31936/2024, resa in materia di sospensione ex art. 11, comma 9, d.l. n.50 del 2017; conf. Cass. n. 17371/2021; Cass. n. 7510/2024): nediscende che il termine, già fissato al 7 settembre 2023, risultava differitoal 7 agosto 2024.Poiché anche questa nuova scadenza ricade nel periodo feriale, torna adoperare la sospensione di cui alla l. n. 742 del 1969 con riguardo allospirare del termine per il compimento dell’atto. La Corte di cassazione hachiarito che il principio per cui la sospensione feriale non si somma, inquanto assorbita, alla più ampia sospensione prevista da legislazionecondonistica attiene alla sovrapposizione dei periodi di sospensione (Cass.n. 4666/2024; v. anche Cass. n. 10252/2020, in tema di art. 39, comma12, d.l. n. 98 del 2011; Cass. n. 33062/2022, in tema di art. 6, comma11, d.lgs. n. 118 del 2019; Cass. n. 14898/2007; Cass. n. 5924/2010;Cass. n. 16876/2014). La medesima giurisprudenza precisa che, una voltaesauritasi la sospensione eccezionale, riemerge la regola generale dellasospensione feriale per gli atti pacificamente soggetti ad essa; sicché, ovel’effetto della sospensione straordinaria determini che il termine perentorioNumero registro generale 14722/2025Numero sezionale 3332/2026Numero di raccolta generale 16348/2026Data pubblicazione 26/05/2026per porre in essere l’atto giudiziario spiri durante il mese di agosto, essonon può che restare sospeso fino al successivo 31 agosto, con scadenza alprimo giorno non festivo successivo (Cass. n. 4666/2024). Il termineandava, dunque, individuato nel 2 settembre 2024.L’appello proposto dall’Ufficio il 29 agosto 2024 è pertanto tempestivo. LaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha dichiaratol’inammissibilità dell’impugnazione assumendo che, “in difetto ditempestiva notifica della sentenza di primo grado”, il termine lungo,computata la sospensione feriale, fosse spirato il 7 settembre 2023 e chel’appello, proposto il 29 agosto 2024, fosse quindi tardivo; così statuendo,tuttavia, ha omesso di coordinare tale disciplina con la sospensionestraordinaria di undici mesi dettata dall’art. 1, comma 199, l. n. 197 del2022, applicabile ai termini in scadenza entro il 31 ottobre 2023 e idoneaa differire il dies ad quem al 7 agosto 2024, con ulteriore sospensione sinoal 31 agosto per effetto della disciplina feriale (Cass. n. 31936/2024;Cass. n. 4666/2024). Ne consegue la violazione di legge denunciata.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, cui si demanda altresì la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]