CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17758/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5632/2022R.G. proposto da: M3Es.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise,n. 132/ 02/ 20 21, depositata in data 1° marzo 20 2 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 18 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Giudicato -Opponibilità -Condizioni - Identità soggettiva ed oggettiva - Società fusa per incorporazione - Questione di particolare rilevanza - Rinvio ad udienza pubblica Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, emetteva nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n. TR403T200491/2016, con cui rideterminava, per l’anno 2012, maggior reddito di impresa per Euro 223.285,00, un valore della produzione pari ad Euro 1.770.675,00 ai fini IRAP, e l’omessa effettuazione di ritenute per Euro 6.582,00. Nell’avviso erano sollevati tre rilievi: a) costi relativi a spese sostenute in Romania, ritenuti non deducibili; b) passività iscritte in bilancio; c) interessi passivi. L’Ufficio emetteva, poi, l’avviso di accertamento n. TR403T200493/2016, con il quale veniva imputato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua veste di socia della [OSCURATO:SOCIETA]. al 70% , e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRES per l’anno 20 12 , il maggior reddito (pari ad € 3.839,00) derivante dalla distribuzione degliutili extra bilancio della [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che nelle more aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA].) proponeva distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia, che accoglieva in parte , senza riunirle, le impugnative; in particolare, riteneva infondati i due rilievi sub b) e c) e confermava unicamente il rilievo relativo alle spese sostenute in Romania, qualificando la succursale ivi operante quale società controllata anziché come stabile organizzazione. 2. La società M3E (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) proponeva due distinti gravam i innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molisevolti all’annullamento degli atti anche con riferimento al rilievo sub a) ; l’Ufficio si costituiva nei due giudizi spiegando appello incidentale volto alla riforma delle decisioni a sé sfavorevoli. L’appello principale avverso la decisionedella CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento della socia [OSCURATO:SOCIETA]. veniva accolto con sentenza n. 627/2019 (passata in giudicato); quello avverso la decisione della CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento della società [OSCURATO:SOCIETA]. veniva, invece, respinto con sentenza n. 132/2021 (che respingeva, altresì, l’appello incidentale dell’Ufficio). 3. Contro tale ultimasentenza propone ricorso per cassazione la contribuente , affidato a du e motivi . Resiste l’Ufficio con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., chiedendo disporsi la trattazione in pubblica udienza, in considerazione della particolarità e della rilevanza della questione del giudicato esterno. Laricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la«violazione dell’art. 2909 c.c.» per essere la sentenza impugnata in insanabile contrasto con altra sentenza emessa tra le stesse parti, avente lo stesso oggetto e divenuta definitiva (ossia la sent. n. 627/2019 della CTR molisana). In particolare, sussisterebbe l’identità soggettiva poiché la M3E, incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., aveva appellato entrambe le sentenze di primo grado e, nell’ipotesi di fusione per incorporazione, il soggetto risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi di tutte le società incorporate. Sussisterebbe, altresì, l’identità oggettiva, per essere stata affrontate (e risolte) le medesime questioni in fatto ed in diritto. 2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia, sempre in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione dell’art. 14 DPR n.600/73» per avere la CTR escluso una gestione separata, invece pacifica in atti (e già riconosciuta nella sentenza n. 627/2019). 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Ufficiolamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 88 DPR n. 917/1986» per avere la CTR erroneamente escluso la tassabilità delle sopravvenienze attive. 4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia denuncia, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR» per avere la CTR erroneamente respinto l’appello incidentale dell’Ufficio sul rilievo relativo agli interessi passivi, per l’insussistenza di un comportamento antieconomico della società. 5. Con il terzo motivol’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 112 c.p.c. e 18, 21, 24 e 57 D. Lgs. n. 546/1992-error in procedendo» per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla domanda nella sua integralità, in particolare sul motivo di gravame relativo alla riduzione delle sanzioni applicate per tardiva fatturazione di alcune operazioni. 6. Con il quarto motivol’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D. Lgs. n. 471/1997» per avere la CTR implicitamente confermato la decisione di primo grado in punto di riduzione della sanzione irrogata per tardiva fatturazione di alcune operazioni. 7. Con il quinto (ed ultimo) motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 113, co. 2^ c.p.c. richiamato dall’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 546/92 e 23 e 101 Costituzione» per avere la CTR implicitamente condiviso la CTP, sempre con riferimento alla riduzione della sanzione irrogata, operata mediante il ricorso al criterio equitativo. 8. Preliminarmente, la Corte ritiene che la questione di diritto devoluta con il primo motivo di ricorso principale sia di rilevanza tale da essere trattata in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.. Nella specie, invero, la questione degli effetti estensivi del giudicato si pone in termini specifici, attesa l’avvenuta incorporazionedell’originaria contribuente nella [OSCURATO:SOCIETA].. P.Q.M La Corte dispone il