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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 27491/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente il difensore di fiducia, avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA, che, dopo avere evidenziato i punti principali dei motivi dedotti, ha chiesto l'integrale accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia del 4 dicembre 2025 con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, sostituita dal 23 dicembre 2025 con quella degli arresti domiciliari, in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A7) in quanto indagato per il delitto di detenzione a fine di spaccio di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, corrispondente all'importo di euro 35.000,00.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, eccependo la nullità dell'ordinanza genetica per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

A fronte di trentacinque indagati per reati connessi o probatoriamente collegati, infatti, il G.I.P. avrebbe deciso di espletare il suddetto interrogatorio preventivo nei soli confronti dei soggetti cui era stata contestata la circostanza prevista dall'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, invece non eseguendo l'indicato atto nei riguardi di coloro cui non era stata ascritta tale aggravante, trattandosi di reato incluso nella deroga prevista dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., nella ricorrenza del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

In tal maniera, però, si sarebbe determinata la nullità dell'ordinanza genetica, avendo statuito le Sezioni Unite di questa Corte, all'udienza del 15 gennaio 2026, il principio per cui non vi sarebbe la possibilità di derogare alla regola dettata dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel senso che nei procedimenti aventi ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. ovvero probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., il giudice della cautela non avrebbe la possibilità di scindere le posizioni processuali in base alla sussistenza delle eventuali condizioni derogatorie richiamate dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendo procedere 2all'espletamento dell'interrogatorio preventivo nei confronti di tutti gli indagati.

Si tratterebbe di una nullità a regime intermedio, rilevabile ex officio da parte dello stesso Tribunale del riesame.

Con la seconda doglianza il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa l'individuazione della sua persona quale acquirente della sostanza stupefacente indicata nel capo A7 dell'imputazione provvisoria.

Ricorrerebbe, in particolare, una motivazione carente o meramente apparente, oltre che manifestamente illogica e gravemente travisante, non risultando in alcun modo riscontrato che il ricorrente fosse stato il soggetto cui il coindagato Shima avrebbe consegnato la droga dietro il corrispettivo di euro 35.000,00, posti all'interno di un pacco di strenne natalizie.

Sarebbe, a tal fine, insufficiente quanto evincibile dalle tre intercettazioni ambientali captate, né da quanto indicato dagli operanti nell'annotazione di servizio, non essendo stata accertata l'abitazione, né il relativo numero civico, presso cui sarebbe avvenuta l'illecita dazione, né risultando osservato il [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'espletamento dello scambio, con compiuta descrizione fisica delle fattezze dell'acquirente.

In carenza, dunque, di un qualsiasi riscontro individualizzante riguardante la persona dell'indagato, non ricorrerebbe la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza normativamente richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Innanzi tutto priva di pregio è l'introduttiva doglianza, con cui è stata contestata la nullità dell'ordinanza genetica per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., per avere il G.I.P. deciso di effettuare il suddetto interrogatorio nei soli confronti dei soggetti cui era stata contestata l'aggravante ex art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, invece non provvedendo allo svolgimento di tale atto nei confronti di coloro cui non era stata ascritta tale circostanza, trattandosi di reato incluso nella deroga prevista dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., nella ricorrenza del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, come la norma dell'art. 291, comma 1- quater, cod. proc. pen. preveda che, prima di disporre la misura cautelare, il 3giudice debba procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalità indicate agli artt. 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), in relazione ad uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), o all'art. 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

In stretta applicazione della suddetta normativa, allora, risulta del tutto corretta la decisione con cui il giudice della cautela ha ritenuto di non espletare l'interrogatorio preventivo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], considerato che trattasi di soggetto indagato per il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente aggravato ai sensi dell'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, e dunque per un reato incluso nell'elenco previsto dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., rispetto al quale, stante la ritenuta ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non può essere svolto l'interrogatorio preventivo, giusta applicazione della disposizione esonerativa prevista dalla norma dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. 2.1.

Chiarito il superiore aspetto, deve, tuttavia, essere osservato come la doglianza esperita da parte del [OSCURATO:PERSONA] concerna, in realtà, un diverso profilo, e cioè la circostanza che, a suo dire, si sarebbe determinata la nullità dell'ordinanza genetica per essere stata emessa in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte il 15 gennaio 2026, per il quale non vi sarebbe la possibilità di derogare alla regola dettata dall'art. 291, comma 1- quater, cod. proc. pen., nel senso che nei procedimenti aventi ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen., ovvero probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., il giudice della cautela non potrebbe scindere le posizioni processuali in base alla sussistenza delle eventuali condizioni derogatorie richiamate dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendo procedere all'espletamento dell'interrogatorio preventivo nei confronti di tutti gli indagati. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in realtà, l'esegesi espressa da parte del ricorrente non sia conforme al dettato interpretativo reso dal [OSCURATO:PERSONA], che non ha statuito affatto che, negli indicati casi di procedimenti soggettivamente cumulativi, si debba procedere all'espletamento dell'interrogatorio preventivo nei confronti di tutti gli indagati, bensì che, all'esatto opposto, non può essere effettuato l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per cui è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo.

Per quanto è dato evincere dall'informazione provvisoria - non essendo state ancora depositate le motivazioni della sentenza - all'udienza del 15 4gennaio 2026 le Sezioni Unite hanno affermato, infatti, in modo espresso, che il G.I.P., in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo.

Si tratta di un principio del tutto inconferente rispetto alla posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA], cui non sottoponendolo all'interrogatorio preventivo non è stata arrecata nessuna lesione difensiva, ricorrendo nei suoi confronti una delle posizioni derogatorie espressamente indicate dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

D'altro canto, le Sezioni Unite hanno anche precisato che l'omissione del previo interrogatorio, nei casi in cui esso è previsto dall'art. 291, comma 1- quater, cod. proc, pen., integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc., pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame, come, invero, non effettuato da parte del [OSCURATO:PERSONA].

3. La seconda censura è manifestamente infondata, in quanto volta ad attaccare il ragionamento esplicativo reso dal Tribunale del riesame, lamentando la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'individuazione della sua persona quale soggetto cui il coindagato Shima avrebbe consegnato la droga verso il corrispettivo di euro 35.000,00.

A tale proposito, deve essere ribadito come, al fine di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928-01), ciò in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01; Sez. 1, n. 43258 del 522/05/2018, Tantone, Rv. 275805-01; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683-01).

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).

Nel medesimo senso è stato anche affermato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

3.1. Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha proposto una doglianza unicamente intesa a dimostrare l'insussistenza di un compendio probatorio attestante, secondo il criterio di giudizio previsto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la prova della sua responsabilità penale, laddove, invece, le argomentazioni censurate risultano del tutto adeguate a comprovare la sussistenza della gravità indiziaria nei suoi confronti.

Tali argomentazioni, in particolare, sono suffragate da elementi fattuali accertati all'esito dell'attività investigativa svolta, rispetto ai quali la difesa ne ha solo opposto una diversa lettura, per l'effetto proponendo una doglianza non deducibile in questa sede di legittimità.

In modo logico e congruo, invece, i giudici del riesame hanno compiutamente individuato nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto cui era stata consegnata la droga, per essere stata osservata dalla P.G. operante l'abitazione presso cui lo Shima si era più volte recato per effettuare la consegna - poi accertata essere dell'odierno indagato - e, soprattutto, per essere stata vista una persona posizionata sul portone di ingresso dell'abitazione, recante in mano un pacco di strenne natalizie verosimilmente contenente il corrispettivo in denaro, successivamente identificato essere l'odierno ricorrente. 6La congruità degli indicati riscontri rende, all'evidenza, priva di ogni pregio la doglianza eccepita, impedendone il relativo accoglimento.

4. Ne consegue la pronuncia del rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente il difensore di fiducia, avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA, che, dopo avere evidenziato i punti principali dei motivi dedotti, ha chiesto l'integrale accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia del 4 dicembre 2025 con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, sostituita dal 23 dicembre 2025 con quella degli arresti domiciliari, in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A7) in quanto indagato per il delitto di detenzione a fine di spaccio di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, corrispondente all'importo di euro 35.000,00. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, eccependo la nullità dell'ordinanza genetica per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. A fronte di trentacinque indagati per reati connessi o probatoriamente collegati, infatti, il G.I.P. avrebbe deciso di espletare il suddetto interrogatorio preventivo nei soli confronti dei soggetti cui era stata contestata la circostanza prevista dall'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, invece non eseguendo l'indicato atto nei riguardi di coloro cui non era stata ascritta tale aggravante, trattandosi di reato incluso nella deroga prevista dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., nella ricorrenza del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. In tal maniera, però, si sarebbe determinata la nullità dell'ordinanza genetica, avendo statuito le Sezioni Unite di questa Corte, all'udienza del 15 gennaio 2026, il principio per cui non vi sarebbe la possibilità di derogare alla regola dettata dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel senso che nei procedimenti aventi ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. ovvero probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., il giudice della cautela non avrebbe la possibilità di scindere le posizioni processuali in base alla sussistenza delle eventuali condizioni derogatorie richiamate dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendo procedere 2all'espletamento dell'interrogatorio preventivo nei confronti di tutti gli indagati. Si tratterebbe di una nullità a regime intermedio, rilevabile ex officio da parte dello stesso Tribunale del riesame. Con la seconda doglianza il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa l'individuazione della sua persona quale acquirente della sostanza stupefacente indicata nel capo A7 dell'imputazione provvisoria. Ricorrerebbe, in particolare, una motivazione carente o meramente apparente, oltre che manifestamente illogica e gravemente travisante, non risultando in alcun modo riscontrato che il ricorrente fosse stato il soggetto cui il coindagato Shima avrebbe consegnato la droga dietro il corrispettivo di euro 35.000,00, posti all'interno di un pacco di strenne natalizie. Sarebbe, a tal fine, insufficiente quanto evincibile dalle tre intercettazioni ambientali captate, né da quanto indicato dagli operanti nell'annotazione di servizio, non essendo stata accertata l'abitazione, né il relativo numero civico, presso cui sarebbe avvenuta l'illecita dazione, né risultando osservato il [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'espletamento dello scambio, con compiuta descrizione fisica delle fattezze dell'acquirente. In carenza, dunque, di un qualsiasi riscontro individualizzante riguardante la persona dell'indagato, non ricorrerebbe la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza normativamente richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Innanzi tutto priva di pregio è l'introduttiva doglianza, con cui è stata contestata la nullità dell'ordinanza genetica per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., per avere il G.I.P. deciso di effettuare il suddetto interrogatorio nei soli confronti dei soggetti cui era stata contestata l'aggravante ex art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, invece non provvedendo allo svolgimento di tale atto nei confronti di coloro cui non era stata ascritta tale circostanza, trattandosi di reato incluso nella deroga prevista dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., nella ricorrenza del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, come la norma dell'art. 291, comma 1- quater, cod. proc. pen. preveda che, prima di disporre la misura cautelare, il 3giudice debba procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalità indicate agli artt. 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), in relazione ad uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), o all'art. 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. In stretta applicazione della suddetta normativa, allora, risulta del tutto corretta la decisione con cui il giudice della cautela ha ritenuto di non espletare l'interrogatorio preventivo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], considerato che trattasi di soggetto indagato per il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente aggravato ai sensi dell'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, e dunque per un reato incluso nell'elenco previsto dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., rispetto al quale, stante la ritenuta ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non può essere svolto l'interrogatorio preventivo, giusta applicazione della disposizione esonerativa prevista dalla norma dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. 2.1. Chiarito il superiore aspetto, deve, tuttavia, essere osservato come la doglianza esperita da parte del [OSCURATO:PERSONA] concerna, in realtà, un diverso profilo, e cioè la circostanza che, a suo dire, si sarebbe determinata la nullità dell'ordinanza genetica per essere stata emessa in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte il 15 gennaio 2026, per il quale non vi sarebbe la possibilità di derogare alla regola dettata dall'art. 291, comma 1- quater, cod. proc. pen., nel senso che nei procedimenti aventi ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen., ovvero probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., il giudice della cautela non potrebbe scindere le posizioni processuali in base alla sussistenza delle eventuali condizioni derogatorie richiamate dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendo procedere all'espletamento dell'interrogatorio preventivo nei confronti di tutti gli indagati. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in realtà, l'esegesi espressa da parte del ricorrente non sia conforme al dettato interpretativo reso dal [OSCURATO:PERSONA], che non ha statuito affatto che, negli indicati casi di procedimenti soggettivamente cumulativi, si debba procedere all'espletamento dell'interrogatorio preventivo nei confronti di tutti gli indagati, bensì che, all'esatto opposto, non può essere effettuato l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per cui è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo. Per quanto è dato evincere dall'informazione provvisoria - non essendo state ancora depositate le motivazioni della sentenza - all'udienza del 15 4gennaio 2026 le Sezioni Unite hanno affermato, infatti, in modo espresso, che il G.I.P., in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo. Si tratta di un principio del tutto inconferente rispetto alla posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA], cui non sottoponendolo all'interrogatorio preventivo non è stata arrecata nessuna lesione difensiva, ricorrendo nei suoi confronti una delle posizioni derogatorie espressamente indicate dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. D'altro canto, le Sezioni Unite hanno anche precisato che l'omissione del previo interrogatorio, nei casi in cui esso è previsto dall'art. 291, comma 1- quater, cod. proc, pen., integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc., pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame, come, invero, non effettuato da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 3. La seconda censura è manifestamente infondata, in quanto volta ad attaccare il ragionamento esplicativo reso dal Tribunale del riesame, lamentando la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'individuazione della sua persona quale soggetto cui il coindagato Shima avrebbe consegnato la droga verso il corrispettivo di euro 35.000,00. A tale proposito, deve essere ribadito come, al fine di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati (Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928-01), ciò in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532-01; Sez. 1, n. 43258 del 522/05/2018, Tantone, Rv. 275805-01; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683-01). Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Nel medesimo senso è stato anche affermato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). 3.1. Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha proposto una doglianza unicamente intesa a dimostrare l'insussistenza di un compendio probatorio attestante, secondo il criterio di giudizio previsto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la prova della sua responsabilità penale, laddove, invece, le argomentazioni censurate risultano del tutto adeguate a comprovare la sussistenza della gravità indiziaria nei suoi confronti. Tali argomentazioni, in particolare, sono suffragate da elementi fattuali accertati all'esito dell'attività investigativa svolta, rispetto ai quali la difesa ne ha solo opposto una diversa lettura, per l'effetto proponendo una doglianza non deducibile in questa sede di legittimità. In modo logico e congruo, invece, i giudici del riesame hanno compiutamente individuato nel [OSCURATO:PERSONA] il soggetto cui era stata consegnata la droga, per essere stata osservata dalla P.G. operante l'abitazione presso cui lo Shima si era più volte recato per effettuare la consegna - poi accertata essere dell'odierno indagato - e, soprattutto, per essere stata vista una persona posizionata sul portone di ingresso dell'abitazione, recante in mano un pacco di strenne natalizie verosimilmente contenente il corrispettivo in denaro, successivamente identificato essere l'odierno ricorrente. 6La congruità degli indicati riscontri rende, all'evidenza, priva di ogni pregio la doglianza eccepita, impedendone il relativo accoglimento. 4. Ne consegue la pronuncia del rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27491/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris