CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25908/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RRI;Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione per quanto concerne l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato e il valore probatorio a esse attribuito - è manifestamente infondato, sotto il primo profilo, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, riportato nella sentenza impugnata, secondo cui le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria sono pienamente utilizzabili nel rito abbreviato, e generico, sotto il secondo profilo, perché non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza del reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro, chiaro e coerente, delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M