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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08405/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 6918 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Gez 2000" s.r.l. (già "Zini e [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.), in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, al piazzale Clodio, n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2381 - 14.7/10.9.2020 Corte d'Appello di Bologna, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la "Zini e [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Modena la "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] che con preliminare, stipulato in origine in data 17.12.1999 e di seguito più volte rinnovato, aveva promesso di acquistare e la convenuta aveva promesso di venderle un terreno in Comune di Rubiera (in catasto al fol. 23, mapp. 662) avente una superficie edificatoria utile di mq. 1.767,50. [OSCURATO:SOCIETA] che il preliminare era stato da ultimo rinnovato con scrittura privata del 3.8.2015, con la quale si era dato atto che il corrispettivo era stato pattuito nell'importo di euro 590.000,00, oltre i.v.a., che il termine per la stipula del definitivo era stato fissato al 15.11.2015 e che la somma di euro 240.000,00 era stata versata a titolo di caparra confirmatoria. [OSCURATO:SOCIETA] che il Comune di Rubiera, come da certificato di destinazione urbanistica che la promittente venditrice le aveva rimesso in data 3.11.2015, aveva adottato un nuovo strumento urbanistico, alla cui stregua la superficie edificatoria utile del terreno promesso in vendita era stata ridotta da mq. 1768 a mq.

700. [OSCURATO:SOCIETA] dunque che, venuti meno i presupposti per la stipula del definitivo, aveva con messaggio p.e.c. in data 28.12.2015 comunicato a controparte il suo proposito di recedere dal contratto e di ottenere in restituzione il doppio della caparra versata.

A 2 Chiedeva accertarsi e dichiararsi la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare di compravendita, con condanna della promittente venditrice alla restituzione del doppio della caparra.

2. Si costituiva la "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'avversa domanda.

In riconvenzionale chiedeva accertarsi e dichiararsi la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare di compravendita, con diritto a trattenere la caparra ricevuta.

3. Con ordinanza in data 21.2.2017 il tribunale rigettava le domande hinc et inde esperite.

4. [OSCURATO:SOCIETA] appello la "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] separato appello la "Zini e [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l.

5. Disposta la riunione dei gravami, con sentenza n. 2381/2020 la Corte di Bologna rigettava ambedue gli appelli, confermava la sentenza impugnata e compensava integralmente le spese del grado.

Evidenziava la corte che il primo giudice aveva correttamente individuato in una causa esterna alla volontà delle parti, ossia in un provvedimento amministrativo che aveva inciso in maniera determinante sul sinallagma contrattuale, la ragione oggettiva che ostava all'attuazione del programma negoziale.

Reputava quindi che nessuna delle parti poteva considerarsi inadempiente.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.Il curatore del fallimento della "Gez 2000" s.r.l. (già "Zini e Zambelli" s.r.I.) ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto in via preliminare dichiararsi la nullità della notifica del ricorso, altresì dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese.

La ricorrente ha depositato controricorso, onde resistere all'avverso ricorso incidentale.

7. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di inammissibilità e del ricorso principale e del ricorso incidentale; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

8. La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente.

9. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte d'appello non ha tenuto conto che controparte, benché avesse compiutamente constatato - all'esito della ricezione a mezzo p.e.c. del certificato di destinazione urbanistica - la riduzione della capacità edificatoria del terreno, l'ha poi invitata alla stipula del rogito per il giorno 10.12.2015, in tal guisa dimostrando il perdurante suo interesse al perfezionamento della vendita.

Deduce che siffatta circostanza dà ragione univocamente del successivo ingiustificato "ripensamento" della promissaria acquirente, dunque dell'illegittimità del suo "rifiuto" di far luogo alla stipula del definitivo e quindi del suo inadempimento.

10. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1460 e 1385, 2° co., cod. civ.

Deduce che la corte d'appello non ha valutato, in rapporto ai parametri della correttezza e buona fede, la condotta tenuta da controparte in epoca successiva all'avvenuto riscontro della ridotta capacità edificatoria del terreno promesso in vendita.

Deduce che controparte, nonostante avesse constatato l'intervenuta riduzione della capacità edificatoria del terreno, le ha dapprima comunicato che aveva incaricato il notaio per la stipula del definitivo e l'ha invitata per il giorno 10.12.2015 dinanzi al notaio, indi dinanzi al notaio si è rifiutata di stipulare.

11. Con l'unico motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1175, 1375, 1385, 2° co., e 1460 cod. civ.

Deduce che "la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al momento della stipula del preliminare di compravendita già conosceva la esistenza degli strumenti urbanistici che avevano ridotto la suddetta cubatura" (così ricorso incidentale); che "la drastica riduzione della capacità edificatoria del terreno promesso in vendita da [OSCURATO:SOCIETA]. non rappresenta, come erroneamente giudicato, una <sopravvenienza> al di fuori del controllo delle parti in quanto imprevista ed imprevedibile (...) [ma] rappresentava una circostanza di pubblica evidenza peraltro anteriore alla stipula del preliminare" (così ricorso incidentale).Deduce quindi che "la drastica riduzione della capacità edificatoria del terreno in questione costituisce e deve essere inquadrata in uno specifico inadempimento ad una specifica obbligazione contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]. peraltro di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c." (così ricorso incidentale).

12. In ordine alla pregiudiziale eccezione, in dipendenza della costituzione del curatore del fallimento si è, evidentemente, determinata sanatoria con effetti ex tunc della nullità della notifica del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 19.7.2005, n. 15190, secondo cui la notificazione del ricorso in cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità non dell'impugnazione in senso sostanziale, bensì della notifica, che, pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato (cui la notificazione stessa era diretta), ancorché dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità; Cass. (ord.) sez. lav. 17.10.2017, n. 24450).

In ogni caso, ogni ulteriore rilievo ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio correlato alla iniziale nullità della notifica resta assorbito nella disponenda - si dirà - compensazione delle spese.

13. Si premette che pur il secondo motivo del ricorso principale, nonostante la diversa indicazione di cui alla relativa rubrica, si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ.

In particolare, anche con il secondo motivo la "[OSCURATO:SOCIETA]" censura - sostanzialmente - il giudizio "di fatto" cui la Corte di Bologna ha atteso in sede di valutazione dei reciproci comportamenti delle parti in rapporto ed ai fini dell'attuazione del programma negoziale ("il Giudice di secondo grado ha, perciò, ritenuto di poter affermare la correttezza e buona fede della Zini e Zam belli s.r.l. (...) solo e semplicemente sulla scorta dell'intervenuta riduzione della capacità edificatoria del terreno de quo senza in alcun modo valutare (e valorizzare) la condotta da essa stessa posta in essere (...): così ricorso principale, pag. 19; "la Corte territoriale ha valutato i canoni di buona fede e correttezza solo ed esclusivamente con riferimento al vizio intrinseco della res, non avendo avuto riguardo alcuno per la condotta posta concretamente in essere dalla controparte rispetto a tale circostanza": così memoria della ricorrente principale).

E, ben vero, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono dunque strettamente connessi e da disaminare congiuntamente; ambedue i motivi comunque sono inammissibili.

14. Più esattamente si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2017.

Altresì, la statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure ("l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Modena è alquanto chiara e corretta": così sentenza d'appello, pag. 4).

Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 5 0 co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Si tenga conto che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass.22.12.2016, n. 26774).

15. L'unico motivo del ricorso incidentale è del pari inammissibile.

16. I rilievi testé premessi esplicano valenza anche con riferimento all'unico mezzo cui è affidata l'impugnazione incidentale del curatore del fallimento della "Gez 2000" s.r.l. (già "Zini e Zambelli"s.r.1.).

Invero, pur il ricorrente incidentale censura - sostanzialmente - il giudizio "di fatto" cui la Corte di Bologna ha atteso ("ed invero, leggendo la parte in diritto della sentenza impugnata bene emerge come la Corte territoriale erri completamente nella valutazione di un fatto, ponendolo in maniera sbagliata su un piano esterno alle parti e quindi deducendo come trattandosi di un factum principis per di più sopravvenuto, questo abbia inciso sul sinallagma fra le parti.

Ma la Corte non esamina in questo caso come i fatti dedotti dalla odierna resistente, ricorrente incidentale, fossero ben diversi e provati documentalmente a supporto di ciò": così ricorso incidentale).

17. In ogni caso, non può non rimarcarsi che, hinc et inde, si sollecita questa Corte al riesame delle risultanze di causa, prefigurandone l'erronea valutazione (cfr. ricorso principale, pag.

15. "Tale ragionamento però non può essere condiviso in quanto, come dimostrato documentalmente, alla data del 3 agosto 2015, ovvero nel momento della sottoscrizione della scrittura privata prodotta sub. 5), gli strumenti urbanistici già non consentivano l'ottenimento della capacità edificatoria promessa da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., (...)": così ricorso incidentale; "in tale situazione è in fatti documentale ed assolutamente pacifico che il terreno promesso in vendita da [OSCURATO:SOCIETA]. a Zini e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia subito una drastica riduzione della sua capacità edificatoria ancor prima della stipula del preliminare! Ed invero, così come provato, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al momento della stipula del preliminare di compravendita, già conoscesse la esistenza degli strumenti urbanistici che avevano ridotto la suddetta cubatura!": così memoria ricorrente incidentale).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

18. In dipendenza della reciproca soccombenza si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

19. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della / ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 6918 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Gez 2000" s.r.l. (già "Zini e [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.), in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, al piazzale Clodio, n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2381 - 14.7/10.9.2020 Corte d'Appello di Bologna, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la "Zini e [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Modena la "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] che con preliminare, stipulato in origine in data 17.12.1999 e di seguito più volte rinnovato, aveva promesso di acquistare e la convenuta aveva promesso di venderle un terreno in Comune di Rubiera (in catasto al fol. 23, mapp. 662) avente una superficie edificatoria utile di mq. 1.767,50. [OSCURATO:SOCIETA] che il preliminare era stato da ultimo rinnovato con scrittura privata del 3.8.2015, con la quale si era dato atto che il corrispettivo era stato pattuito nell'importo di euro 590.000,00, oltre i.v.a., che il termine per la stipula del definitivo era stato fissato al 15.11.2015 e che la somma di euro 240.000,00 era stata versata a titolo di caparra confirmatoria. [OSCURATO:SOCIETA] che il Comune di Rubiera, come da certificato di destinazione urbanistica che la promittente venditrice le aveva rimesso in data 3.11.2015, aveva adottato un nuovo strumento urbanistico, alla cui stregua la superficie edificatoria utile del terreno promesso in vendita era stata ridotta da mq. 1768 a mq. 700. [OSCURATO:SOCIETA] dunque che, venuti meno i presupposti per la stipula del definitivo, aveva con messaggio p.e.c. in data 28.12.2015 comunicato a controparte il suo proposito di recedere dal contratto e di ottenere in restituzione il doppio della caparra versata. A 2 Chiedeva accertarsi e dichiararsi la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare di compravendita, con condanna della promittente venditrice alla restituzione del doppio della caparra. 2. Si costituiva la "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'avversa domanda. In riconvenzionale chiedeva accertarsi e dichiararsi la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare di compravendita, con diritto a trattenere la caparra ricevuta. 3. Con ordinanza in data 21.2.2017 il tribunale rigettava le domande hinc et inde esperite. 4. [OSCURATO:SOCIETA] appello la "[OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] separato appello la "Zini e [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. 5. Disposta la riunione dei gravami, con sentenza n. 2381/2020 la Corte di Bologna rigettava ambedue gli appelli, confermava la sentenza impugnata e compensava integralmente le spese del grado. Evidenziava la corte che il primo giudice aveva correttamente individuato in una causa esterna alla volontà delle parti, ossia in un provvedimento amministrativo che aveva inciso in maniera determinante sul sinallagma contrattuale, la ragione oggettiva che ostava all'attuazione del programma negoziale. Reputava quindi che nessuna delle parti poteva considerarsi inadempiente. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.Il curatore del fallimento della "Gez 2000" s.r.l. (già "Zini e Zambelli" s.r.I.) ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto in via preliminare dichiararsi la nullità della notifica del ricorso, altresì dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese. La ricorrente ha depositato controricorso, onde resistere all'avverso ricorso incidentale. 7. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di inammissibilità e del ricorso principale e del ricorso incidentale; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 8. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. 9. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la corte d'appello non ha tenuto conto che controparte, benché avesse compiutamente constatato - all'esito della ricezione a mezzo p.e.c. del certificato di destinazione urbanistica - la riduzione della capacità edificatoria del terreno, l'ha poi invitata alla stipula del rogito per il giorno 10.12.2015, in tal guisa dimostrando il perdurante suo interesse al perfezionamento della vendita. Deduce che siffatta circostanza dà ragione univocamente del successivo ingiustificato "ripensamento" della promissaria acquirente, dunque dell'illegittimità del suo "rifiuto" di far luogo alla stipula del definitivo e quindi del suo inadempimento. 10. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1460 e 1385, 2° co., cod. civ. Deduce che la corte d'appello non ha valutato, in rapporto ai parametri della correttezza e buona fede, la condotta tenuta da controparte in epoca successiva all'avvenuto riscontro della ridotta capacità edificatoria del terreno promesso in vendita. Deduce che controparte, nonostante avesse constatato l'intervenuta riduzione della capacità edificatoria del terreno, le ha dapprima comunicato che aveva incaricato il notaio per la stipula del definitivo e l'ha invitata per il giorno 10.12.2015 dinanzi al notaio, indi dinanzi al notaio si è rifiutata di stipulare. 11. Con l'unico motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1175, 1375, 1385, 2° co., e 1460 cod. civ. Deduce che "la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al momento della stipula del preliminare di compravendita già conosceva la esistenza degli strumenti urbanistici che avevano ridotto la suddetta cubatura" (così ricorso incidentale); che "la drastica riduzione della capacità edificatoria del terreno promesso in vendita da [OSCURATO:SOCIETA]. non rappresenta, come erroneamente giudicato, una <sopravvenienza> al di fuori del controllo delle parti in quanto imprevista ed imprevedibile (...) [ma] rappresentava una circostanza di pubblica evidenza peraltro anteriore alla stipula del preliminare" (così ricorso incidentale).Deduce quindi che "la drastica riduzione della capacità edificatoria del terreno in questione costituisce e deve essere inquadrata in uno specifico inadempimento ad una specifica obbligazione contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA]. peraltro di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c." (così ricorso incidentale). 12. In ordine alla pregiudiziale eccezione, in dipendenza della costituzione del curatore del fallimento si è, evidentemente, determinata sanatoria con effetti ex tunc della nullità della notifica del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 19.7.2005, n. 15190, secondo cui la notificazione del ricorso in cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità non dell'impugnazione in senso sostanziale, bensì della notifica, che, pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato (cui la notificazione stessa era diretta), ancorché dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità; Cass. (ord.) sez. lav. 17.10.2017, n. 24450). In ogni caso, ogni ulteriore rilievo ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio correlato alla iniziale nullità della notifica resta assorbito nella disponenda - si dirà - compensazione delle spese. 13. Si premette che pur il secondo motivo del ricorso principale, nonostante la diversa indicazione di cui alla relativa rubrica, si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. In particolare, anche con il secondo motivo la "[OSCURATO:SOCIETA]" censura - sostanzialmente - il giudizio "di fatto" cui la Corte di Bologna ha atteso in sede di valutazione dei reciproci comportamenti delle parti in rapporto ed ai fini dell'attuazione del programma negoziale ("il Giudice di secondo grado ha, perciò, ritenuto di poter affermare la correttezza e buona fede della Zini e Zam belli s.r.l. (...) solo e semplicemente sulla scorta dell'intervenuta riduzione della capacità edificatoria del terreno de quo senza in alcun modo valutare (e valorizzare) la condotta da essa stessa posta in essere (...): così ricorso principale, pag. 19; "la Corte territoriale ha valutato i canoni di buona fede e correttezza solo ed esclusivamente con riferimento al vizio intrinseco della res, non avendo avuto riguardo alcuno per la condotta posta concretamente in essere dalla controparte rispetto a tale circostanza": così memoria della ricorrente principale). E, ben vero, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono dunque strettamente connessi e da disaminare congiuntamente; ambedue i motivi comunque sono inammissibili. 14. Più esattamente si rappresenta quanto segue. Innanzitutto, il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2017. Altresì, la statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure ("l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Modena è alquanto chiara e corretta": così sentenza d'appello, pag. 4). Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 5 0 co., cod. proc. civ. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Si tenga conto che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass.22.12.2016, n. 26774). 15. L'unico motivo del ricorso incidentale è del pari inammissibile. 16. I rilievi testé premessi esplicano valenza anche con riferimento all'unico mezzo cui è affidata l'impugnazione incidentale del curatore del fallimento della "Gez 2000" s.r.l. (già "Zini e Zambelli"s.r.1.). Invero, pur il ricorrente incidentale censura - sostanzialmente - il giudizio "di fatto" cui la Corte di Bologna ha atteso ("ed invero, leggendo la parte in diritto della sentenza impugnata bene emerge come la Corte territoriale erri completamente nella valutazione di un fatto, ponendolo in maniera sbagliata su un piano esterno alle parti e quindi deducendo come trattandosi di un factum principis per di più sopravvenuto, questo abbia inciso sul sinallagma fra le parti. Ma la Corte non esamina in questo caso come i fatti dedotti dalla odierna resistente, ricorrente incidentale, fossero ben diversi e provati documentalmente a supporto di ciò": così ricorso incidentale). 17. In ogni caso, non può non rimarcarsi che, hinc et inde, si sollecita questa Corte al riesame delle risultanze di causa, prefigurandone l'erronea valutazione (cfr. ricorso principale, pag. 15. "Tale ragionamento però non può essere condiviso in quanto, come dimostrato documentalmente, alla data del 3 agosto 2015, ovvero nel momento della sottoscrizione della scrittura privata prodotta sub. 5), gli strumenti urbanistici già non consentivano l'ottenimento della capacità edificatoria promessa da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., (...)": così ricorso incidentale; "in tale situazione è in fatti documentale ed assolutamente pacifico che il terreno promesso in vendita da [OSCURATO:SOCIETA]. a Zini e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia subito una drastica riduzione della sua capacità edificatoria ancor prima della stipula del preliminare! Ed invero, così come provato, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al momento della stipula del preliminare di compravendita, già conoscesse la esistenza degli strumenti urbanistici che avevano ridotto la suddetta cubatura!": così memoria ricorrente incidentale). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153). 18. In dipendenza della reciproca soccombenza si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 19. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della / ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 08405/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris