Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 1944

Cassazione n. 15568/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1944 avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dal ricorrente che, con atto depositato il 9 marzo 2022, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 febbraio 2020 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di porto, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione di un coltello a serramanico della lunghezza di cm 16,5 cm, di cui cm 7,5 di lama, e, qualificato il fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110, e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di ottocento euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolando due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sulla scorta di rilievi — afferenti, rispettivamente, alla abitualità del comportamento illecito ed alla personalità del suo autore — che non trovano riscontro nell'incartamento processuale.

Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge per avere il Tribunale trascurato che egli, nel proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione, previa qualificazione del fatto nei medesimi termini indicati all'esito del giudizio, ciò che avrebbe imposto, all'atto della decisione, la sua ammissione all'oblazione, con fissazione di termini e modalità di pagamento della somma prevista per il conseguimento dell'effetto estintivo del reato in conformità allo schema procedimentale indicato dall'art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen..

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con atto depositato il 9 marzo 2022, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi manifestamente infondati.

2. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato perché, il 28 giugno 2017, all'interno della autovettura da lui condotta è stato rinvenuto, nel portaoggetti dello sportello lato guida, un coltello a serramanico marca Opinel, della lunghezza di cm 16,5, di cui 7,5 di lama.

L'imputato, con il ricorso per cassazione, lamenta che non sia stata fatta applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e deduce, a riprova della particolare tenuità del fatto, che il coltello ha modesta portata offensiva e che il fratello Dante, escusso in dibattimento, ha spiegato che egli, per mera dimenticanza, ha portato seco l'oggetto — che aveva, quel giorno, utilizzato per effettuare, in area agricola, degli innesti — all'atto di recarsi nel centro abitato di Villacidro per acquistare un panino.

3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

In caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499).

4. Nel caso di specie, il Tribunale, dopo avere ricostruito il fatto e proceduto alla sua qualificazione giuridica, ha rilevato, in ordine alla offensività della condotta, che essa non appare particolarmente tenue atteso, dovendosi avere riguardo alla sua non episodicità, desumibile dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dall'imputato — il quale disse di essere solito portare con sé il coltello — e dalle sue precedenti condanne.

Il giudice di merito, nel ritenere che la condotta serbata da Cadoni sia connotata da offensività non minimale, perché espressiva della già palesata propensione del suo autore a trasgredire alle regole del vivere civile ed ai precetti penali, ha adempiuto al prescritto onere motivazionale, ancorando la decisione ad un apparato argomentativo non apparente né contraddittorio o manifestamente illogico e si è, dunque, mosso entro il perimetro delle valutazioni discrezionali non sindacabili in sede di legittimità.

Le obiezioni difensive, per contro, si risolvono, da un canto, in una contraria interpretazione della vicenda di interesse processuale, in quanto tale inidonea ad enucleare, nel provvedimento impugnato, uno dei vizi elencati all'art. 606 cod. proc. pen., e pongono l'accento, dall'altro, sull'apporto del fratello, poco attendibile perché tardivo e, comunque, non decisivo.

A quest'ultimo proposito, è opportuno ricordare, infatti, come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo chiarito che «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n: 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007)

5. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, privo di pregio.

Esso si impernia, invero, sul postulato che la qualificazione del fatto come di «lieve entità» ai sensi dell'art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110, renderebbe ammissibile l'oblazione, la cui infondatezza è stata da tempo sancita dall'indirizzo ermeneutico, cui si intende qui dare continuità, stando al quale la condizione, prevista ai fini dell'accesso all'istituto, della previsione dell'ammenda quale unica sanzione possibile non può discendere dall'applicazione di una circostanza attenuante speciale, quale certamente è quella riconosciuta all'odierno ricorrente, in relazione a fatto punito, in sé, con pena congiunta (Sez. 1, n. 15766 del 24/02/2017, Antonioli, non massimata; Sez. 1, n. 23383 del 15/04/2015, Ciola, Rv. 263958).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1944 avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dal ricorrente che, con atto depositato il 9 marzo 2022, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 febbraio 2020 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di porto, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione di un coltello a serramanico della lunghezza di cm 16,5 cm, di cui cm 7,5 di lama, e, qualificato il fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110, e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di ottocento euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolando due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sulla scorta di rilievi — afferenti, rispettivamente, alla abitualità del comportamento illecito ed alla personalità del suo autore — che non trovano riscontro nell'incartamento processuale. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge per avere il Tribunale trascurato che egli, nel proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione, previa qualificazione del fatto nei medesimi termini indicati all'esito del giudizio, ciò che avrebbe imposto, all'atto della decisione, la sua ammissione all'oblazione, con fissazione di termini e modalità di pagamento della somma prevista per il conseguimento dell'effetto estintivo del reato in conformità allo schema procedimentale indicato dall'art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 7 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con atto depositato il 9 marzo 2022, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi manifestamente infondati. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato perché, il 28 giugno 2017, all'interno della autovettura da lui condotta è stato rinvenuto, nel portaoggetti dello sportello lato guida, un coltello a serramanico marca Opinel, della lunghezza di cm 16,5, di cui 7,5 di lama. L'imputato, con il ricorso per cassazione, lamenta che non sia stata fatta applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e deduce, a riprova della particolare tenuità del fatto, che il coltello ha modesta portata offensiva e che il fratello Dante, escusso in dibattimento, ha spiegato che egli, per mera dimenticanza, ha portato seco l'oggetto — che aveva, quel giorno, utilizzato per effettuare, in area agricola, degli innesti — all'atto di recarsi nel centro abitato di Villacidro per acquistare un panino. 3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). In caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499). 4. Nel caso di specie, il Tribunale, dopo avere ricostruito il fatto e proceduto alla sua qualificazione giuridica, ha rilevato, in ordine alla offensività della condotta, che essa non appare particolarmente tenue atteso, dovendosi avere riguardo alla sua non episodicità, desumibile dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dall'imputato — il quale disse di essere solito portare con sé il coltello — e dalle sue precedenti condanne. Il giudice di merito, nel ritenere che la condotta serbata da Cadoni sia connotata da offensività non minimale, perché espressiva della già palesata propensione del suo autore a trasgredire alle regole del vivere civile ed ai precetti penali, ha adempiuto al prescritto onere motivazionale, ancorando la decisione ad un apparato argomentativo non apparente né contraddittorio o manifestamente illogico e si è, dunque, mosso entro il perimetro delle valutazioni discrezionali non sindacabili in sede di legittimità. Le obiezioni difensive, per contro, si risolvono, da un canto, in una contraria interpretazione della vicenda di interesse processuale, in quanto tale inidonea ad enucleare, nel provvedimento impugnato, uno dei vizi elencati all'art. 606 cod. proc. pen., e pongono l'accento, dall'altro, sull'apporto del fratello, poco attendibile perché tardivo e, comunque, non decisivo. A quest'ultimo proposito, è opportuno ricordare, infatti, come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo chiarito che «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n: 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007) 5. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, privo di pregio. Esso si impernia, invero, sul postulato che la qualificazione del fatto come di «lieve entità» ai sensi dell'art. 4, terzo comma, secondo periodo, legge 18 aprile 1975, n. 110, renderebbe ammissibile l'oblazione, la cui infondatezza è stata da tempo sancita dall'indirizzo ermeneutico, cui si intende qui dare continuità, stando al quale la condizione, prevista ai fini dell'accesso all'istituto, della previsione dell'ammenda quale unica sanzione possibile non può discendere dall'applicazione di una circostanza attenuante speciale, quale certamente è quella riconosciuta all'odierno ricorrente, in relazione a fatto punito, in sé, con pena congiunta (Sez. 1, n. 15766 del 24/02/2017, Antonioli, non massimata; Sez. 1, n. 23383 del 15/04/2015, Ciola, Rv. 263958). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 15568/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris