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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05602/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/5419T conclusioni del PG \ r5S c Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la riabilitazione a seguito dell'imposizione della misura dì prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, disposta con decreto del 6 giugno 2012 e cessata il 13 aprile 2015.

L'accertamento di pericolosità funzionale all'applicazione della misura ha trovato fondamento nella ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] a "cosa nostra" agrigentina, in particolare alla famiglia mafiosa di Capizzi, alla quale era legato sia da rapporti parentali che da interessi economici.

Nel decreto applicativo della misura si è aggiunto che aveva contribuito alla gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], vertice del mandamento agrigentino dell'organizzazione mafiosa.

2. Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti, ai fini del recupero dell'interessato a un corretto modello di vita, il fatto della prestazione di attività lavorativa, l'inserimento nel contesto familiare, l'assenza di commissione di reati o di violazioni amministrative, dovendo piuttosto richiedersi la prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo.

Dalle informazioni della Questura di Agrigento - nota del 26 settembre 2020 - risulta che [OSCURATO:PERSONA] si è incontrato con [OSCURATO:PERSONA], con precedenti penali per reati contro il patrimonio e per associazione di tipo mafioso.

Secondo le risultanze del decreto di prevenzione, quest'ultimo è esponente dell'omonimo clan mafioso, lo stesso con il quale [OSCURATO:PERSONA] intratteneva stretti rapporti.

Dunque, non solo non è stàta fornita alcuna dimostrazione di rescissione del vincolo associativo ma risulta, addirittura, il mantenimento dei rapporti con lo stesso esponente mafioso con il quale aveva avuto in precedenza un legame fiduciario.

3. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione.

La Corte di appello ha motivato trascurando di considerare che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'imputazione di associazione di tipo mafioso, derubricata in favoreggiamento peraltro non aggravato dall'art. 7 d.

I. n. 152 del 1991 e ha riportato una condanna ad un anno e mesi sette di reclusione.

Infine, in appello, è stato assolto anche dall'imputazione di favoreggiamento con sentenza divenuta irrevocabile.

Del tutto illogico e contraddittorio, pertanto, è il diniego della riabilitazione sul presupposto della mancanza di prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo. 1 t(1

3.1. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti penali e quindi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, assumono significativa rilevanza circostanze quali la prestazione di una adeguata attività lavorativa, l'aver mantenuto, in particolare dal 2015, data di cessazione della misura di prevenzione, una condotta esemplare.

La Corte di appello ha poi valorizzato i contenuti della nota della Questura di Agrigento del 26 settembre 2020 e quindi l'incontro ivi riferito di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto appartenente al sodalizio criminoso.

E però [OSCURATO:PERSONA], come si evince dal certificato penale, non ha mai riportato alcuna condanna per associazione a delinquere di tipo mafioso e ha precedenti penali per fatti commessi antecedentemente all'anno 2004, ma mai aggravati dall'art. 7 d.

I. n. 152 del 1991.

Dalla indicata nota, del resto, non si comprende quali siano state le modalità, l'oggetto e le tempistiche dell'incontro nonché la tipologia dello stesso.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione e, conseguentemente, trasmesso alla Corte di appello perché provveda in merito.

2. È stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che "il provvedimento con cui la Corte di appello decide sull'istanza di riabilitazione all'esito di misura 'di prevenzione personale ex art.70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima corte. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato il ricorso presentato avverso detto provvedimento come opposizione ritrasmettendo conseguentemente gli atti al giudice a quo)" - Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Rv. 277579 -.

L'assunto è che il richiamo fatto dall'art. 70, comma 3, d.

Igs. n. 159 del 2011, con il temperamento della compatibilità, alle disposizioni del codice di procedura penale, comporta che si debba fare applicazione, anche per la decisione sulla domanda di riabilitazione in materia di prevenzione, all'articolo 678 del codice di rito.

Esso dispone, come è noto, che il tribunale di sorveglianza provvede sulle richieste di riabilitazione a norma dell'art. 667, comma 4, stesso codice, e quindi con ordinanza adottata senza formalità, e quindi in assenza di contraddittorio, ma contro la quale è ammessa opposizione dinnanzi allo stesso giudice. 2 I

3. Non rileva, peraltro, ai fini della individuazione del rimedio esperibile, che il provvedimento opponibile sia stato invero assunto all'esito di una udienza camerale, e quindi nel rispetto del principio del contraddittorio.

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che "il provvedimento con il quale il giudice abbia provveduto irritualmente, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., piuttosto che de plano a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in ... può essere oggetto soltanto di opposizione, alla quale, non rivestendo natura di impugnazione, si applica il principio di conversione sulla base dei criteri generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.

Ne consegue che l'eventuale ricorso per cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione" - Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, Rv. 234258; v., anche, Sez.

I, 11 gennaio 2013, n. 4083, Tabbì, C.E.D.

Cass., n. 254812 -.

4. Il ricorso deve pertanto essere qualificato, ai sensi dell'articolo 568, ult. co., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti alla Corte di appello, quale giudice competente a decidere sull'opposizione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/5419T conclusioni del PG \ r5S c Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la riabilitazione a seguito dell'imposizione della misura dì prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, disposta con decreto del 6 giugno 2012 e cessata il 13 aprile 2015. L'accertamento di pericolosità funzionale all'applicazione della misura ha trovato fondamento nella ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] a "cosa nostra" agrigentina, in particolare alla famiglia mafiosa di Capizzi, alla quale era legato sia da rapporti parentali che da interessi economici. Nel decreto applicativo della misura si è aggiunto che aveva contribuito alla gestione della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], vertice del mandamento agrigentino dell'organizzazione mafiosa. 2. Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti, ai fini del recupero dell'interessato a un corretto modello di vita, il fatto della prestazione di attività lavorativa, l'inserimento nel contesto familiare, l'assenza di commissione di reati o di violazioni amministrative, dovendo piuttosto richiedersi la prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo. Dalle informazioni della Questura di Agrigento - nota del 26 settembre 2020 - risulta che [OSCURATO:PERSONA] si è incontrato con [OSCURATO:PERSONA], con precedenti penali per reati contro il patrimonio e per associazione di tipo mafioso. Secondo le risultanze del decreto di prevenzione, quest'ultimo è esponente dell'omonimo clan mafioso, lo stesso con il quale [OSCURATO:PERSONA] intratteneva stretti rapporti. Dunque, non solo non è stàta fornita alcuna dimostrazione di rescissione del vincolo associativo ma risulta, addirittura, il mantenimento dei rapporti con lo stesso esponente mafioso con il quale aveva avuto in precedenza un legame fiduciario. 3. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello ha motivato trascurando di considerare che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'imputazione di associazione di tipo mafioso, derubricata in favoreggiamento peraltro non aggravato dall'art. 7 d. I. n. 152 del 1991 e ha riportato una condanna ad un anno e mesi sette di reclusione. Infine, in appello, è stato assolto anche dall'imputazione di favoreggiamento con sentenza divenuta irrevocabile. Del tutto illogico e contraddittorio, pertanto, è il diniego della riabilitazione sul presupposto della mancanza di prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo. 1 t(1 3.1. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non ha precedenti penali e quindi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, assumono significativa rilevanza circostanze quali la prestazione di una adeguata attività lavorativa, l'aver mantenuto, in particolare dal 2015, data di cessazione della misura di prevenzione, una condotta esemplare. La Corte di appello ha poi valorizzato i contenuti della nota della Questura di Agrigento del 26 settembre 2020 e quindi l'incontro ivi riferito di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto appartenente al sodalizio criminoso. E però [OSCURATO:PERSONA], come si evince dal certificato penale, non ha mai riportato alcuna condanna per associazione a delinquere di tipo mafioso e ha precedenti penali per fatti commessi antecedentemente all'anno 2004, ma mai aggravati dall'art. 7 d. I. n. 152 del 1991. Dalla indicata nota, del resto, non si comprende quali siano state le modalità, l'oggetto e le tempistiche dell'incontro nonché la tipologia dello stesso. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione e, conseguentemente, trasmesso alla Corte di appello perché provveda in merito. 2. È stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che "il provvedimento con cui la Corte di appello decide sull'istanza di riabilitazione all'esito di misura 'di prevenzione personale ex art.70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione innanzi alla medesima corte. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato il ricorso presentato avverso detto provvedimento come opposizione ritrasmettendo conseguentemente gli atti al giudice a quo)" - Sez. 7, n. 700 del 12/09/2019, dep. 2020, Rv. 277579 -. L'assunto è che il richiamo fatto dall'art. 70, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, con il temperamento della compatibilità, alle disposizioni del codice di procedura penale, comporta che si debba fare applicazione, anche per la decisione sulla domanda di riabilitazione in materia di prevenzione, all'articolo 678 del codice di rito. Esso dispone, come è noto, che il tribunale di sorveglianza provvede sulle richieste di riabilitazione a norma dell'art. 667, comma 4, stesso codice, e quindi con ordinanza adottata senza formalità, e quindi in assenza di contraddittorio, ma contro la quale è ammessa opposizione dinnanzi allo stesso giudice. 2 I 3. Non rileva, peraltro, ai fini della individuazione del rimedio esperibile, che il provvedimento opponibile sia stato invero assunto all'esito di una udienza camerale, e quindi nel rispetto del principio del contraddittorio. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che "il provvedimento con il quale il giudice abbia provveduto irritualmente, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., piuttosto che de plano a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in ... può essere oggetto soltanto di opposizione, alla quale, non rivestendo natura di impugnazione, si applica il principio di conversione sulla base dei criteri generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. Ne consegue che l'eventuale ricorso per cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione" - Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, Rv. 234258; v., anche, Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 4083, Tabbì, C.E.D. Cass., n. 254812 -. 4. Il ricorso deve pertanto essere qualificato, ai sensi dell'articolo 568, ult. co., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti alla Corte di appello, quale giudice competente a decidere sull'opposizione. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di P
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