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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1979

Cassazione n. 12311/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/05/1979 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alle specifiche censure svolte con l'appello circa il difetto di prova della riconducibilità a sé dello stupefacente sequestrato e, con il secondo motivo, la violazione dell'art.131 bis cod. pen. per non aver la Corte territoriale valutato d'ufficio la sua applicabilità al caso di specie; Considerato che il primo motivo è inammissibile perché concernente mere doglianze in punto di fatto, avulse da specifiche contestazioni di travisamenti probatori e ripetitive di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione della Corte territoriale, avendo la sentenza ricondotto all'imputato lo stupefacente sequestrato nella villetta sul rilievo che lo stesso ivi dimorasse con la compagna, essendo del tutto congetturale - e sfornita di agganci alle prove assunte, che non vengono evocati - l'ipotesi che la droga potesse invece appartenere, senza che l'imputato vi avesse concorso, a terzi non meglio identificati; Rilevato, quanto al secondo motivo, che il ricorrente riconosce di non aver dedotto al proposito motivo di gravame o comunque richiesto l'applicazione dell'istituto, sicché, stante il principio devolutivo dell'appello, sulla Corte territoriale non gravava alcun onere di motivazione sul punto, né il generico ricorso indica le ragioni per cui sarebbero nella specie ravvisabili gli elementi costitutivi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/05/1979 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alle specifiche censure svolte con l'appello circa il difetto di prova della riconducibilità a sé dello stupefacente sequestrato e, con il secondo motivo, la violazione dell'art.131 bis cod. pen. per non aver la Corte territoriale valutato d'ufficio la sua applicabilità al caso di specie; Considerato che il primo motivo è inammissibile perché concernente mere doglianze in punto di fatto, avulse da specifiche contestazioni di travisamenti probatori e ripetitive di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione della Corte territoriale, avendo la sentenza ricondotto all'imputato lo stupefacente sequestrato nella villetta sul rilievo che lo stesso ivi dimorasse con la compagna, essendo del tutto congetturale - e sfornita di agganci alle prove assunte, che non vengono evocati - l'ipotesi che la droga potesse invece appartenere, senza che l'imputato vi avesse concorso, a terzi non meglio identificati; Rilevato, quanto al secondo motivo, che il ricorrente riconosce di non aver dedotto al proposito motivo di gravame o comunque richiesto l'applicazione dell'istituto, sicché, stante il principio devolutivo dell'appello, sulla Corte territoriale non gravava alcun onere di motivazione sul punto, né il generico ricorso indica le ragioni per cui sarebbero nella specie ravvisabili gli elementi costitutivi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 ge
Sentenza Cassazione n. 12311/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris