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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34056/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21137/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 43/2/2018 della Commissione Tributaria zst, Ftiagionale=cleWAlte~epositata in data 7 maggio 2018; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27.5.2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 82/2/2017 la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], amministratore e socio unico della società, contro l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot.

N. 23907 RU del 20.10.2015 emesso dalla Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano per il recupero dei dazi antidumping e dell'IVA relativi a diverse importazioni effettuate tramite 14 bollette doganali per un totale di euro 445.497, basato su un processo verbale di constatazione del 17.9.2015 con cui veniva contestato alla società ed al suo amministratore unico che i prodotti oggetto dalla importazione, così come segnalato dall'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla non autenticità dei modelli FORM A, provenivano non già dagli [OSCURATO:PERSONA], come risultante dai detti modelli, bensì dalla Cina, con conseguente applicabilità della aliquota del dazio antidumping definitivo al prezzo netto franco frontiera dell'Unione Europea del 62,9%.

I verificatori avevano evidenziato che la società costituita negli [OSCURATO:PERSONA] (la Vetrixtex), onde fornire alla Silikaolin, con sede in Bolzano, merce originaria dalla Cina, alla quale avrebbe dovuto apportare attraverso un proprio macchinario una sostanziale trasformazione che avrebbe consentito di farle assumere l'origine negli [OSCURATO:PERSONA], non aveva effettuato alcuna lavorazione sugli importati tessuti di lana di vetro, come emerso attraverso la contabilità della Vetrixtex e gli atti del tribunale penale che aveva ritenuto la sussistenza dei reati di falso ideologico e contrabbando a carico del Pinter.

La CTP ritenne invece che l'Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] non fosse riuscito a provare la condotta fraudolenta dei ricorrenti in presenza del riscontro a favore degli stessi fornito dagli [OSCURATO:PERSONA] e della documentazione in merito alla esistenza della società Vetrixtex che rendeva plausibile che la Silikaolin avesse esternalizzato la produzione negli [OSCURATO:PERSONA]. ...cee,-,12 [OSCURATO:PERSONA] r-r-t--4-2-: dall'appello della Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 43/2/2018, depositata in data 7 maggio 2018, riformò in parte la sentenza di primo grado, con esclusione di tre bollette di importazioni avvenute tramite una società terza (la [OSCURATO:PERSONA]), ritenendo che la prova della provenienza della merce esclusivamente dalla Cina si ricavasse dagli stessi bilanci della società, dal rilievo che la macchina per il rivestimento dei tessuti, acquistata dalla Vitrextex, non era stata ammortizzata ed era stata venduta nel 2014, dalla mancanza negli [OSCURATO:PERSONA] della società CNBM Dubai che avrebbe reso impossibile la realizzazione da parte di tale società del prodotto finito e dalla scarsa credibilità delle risposte ricevute dagli [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero stati ingannati dai ricorrenti sulla origine della merce.

Ritenne altresì che la responsabilità personale di [OSCURATO:PERSONA] emergesse dall'art. 202 del regolamento CEE 2913/92 secondo cui i debitori doganali erano non solo quelle persone "che importavano la merce in modo irregolare nel territorio doganale", ma anche coloro "che partecipavano a tale importazione nonostante sapessero o dovessero ragionevolmente sapere che stavano agendo in modo contrario alle normeY come nel caso del legale rappresentante della società Silikoalin.

Contro la sentenza di appello, notificata in data 17.5.2018, hanno presentato ricorso per cassazione la società Silikaolin e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 12 luglio 2018, affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza ordinanza adottata all'udienza pubblica del 4 ottobre 2019 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la acquisizione del fascicolo di secondo grado che non risultava essere stato RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] trasmesso a questa Corte unitamente alla copia della sentenza di appello tradotta in lingua italiana, secondo le disposizioni di cui all'art. 25 del DPR 15 luglio 1988 n. 574, mentre al ricorso per cassazione risultava allegata solo una copia della sentenza redatta in lingua tedesca.

Essendo successivamente pervenuta la sentenza d'appello tradotta in lingua italiana, la causa è stata fissata per l'odierna udienza in vista della quale i ricorrenti hanno depositato in data 21 maggio 2021 una memoria difensiva con allegati.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato in data 11 maggio 2021 conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 220 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992, 26 del regolamento CEE n. 2913 del 1992 e 94 del Regolamento CEE n. 2454/93, nonché violazione del principio secondo cui un certificato di origine costituisce prova della provenienza delle merci e non può più essere contestato se confermato dal paese terzo e di quello secondo cui, in mancanza di conferma della correttezza del certificato di origine da parte del Paese terzo, l'importatore può provare con altri mezzi la correttezza della aliquota doganale preferenziale applicata, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc.

1.1. I ricorrenti assumono che, in presenza di certificati di origine modulo A di provenienza preferenziale dagli [OSCURATO:PERSONA], presentati presso l'Ufficio doganale di Bolzano, pur se l'OLAF aveva richiamato l'attenzione delle autorità doganali italiane su tali importazioni chiedendo di effettuare controlli per quanto riguardava la società Silikaolin, l'Ufficio doganale di Bolzano non avrebbe potuto ritenere che la produzione delle merci non fosse avvenuta negli [OSCURATO:PERSONA] solo perché le autorità di quel paese, pur se richieste dalla autorità di Bolzano, non avevano dato completa risposta sulla conferma dell'origine preferenziale della merce (come peraltro era avvenuto con riguardo ad altre autorità doganali), poiché la autorità doganale avrebbe dovuto inviare un sollecito e, anche in assenza di risposta, doveva essere comunque consentito all'importatore di provare la effettiva provenienza delle merci, come nel caso in esame in cui i ricorrenti avevano presentato una serie di prove suppletive che facevano ritenere logico che la merce provenisse dagli [OSCURATO:PERSONA], quali una perizia, filmati e documenti di viaggio, che la CTR non aveva preso in esame.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. per tutte, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538 — 03: In applicazione di tale principio, la S.C., in un caso speculare a quello in esame, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con il quale era stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] censura dei criteri ermeneutici asseritamene violati o di specifica indicazione di un preciso "error in iudicando").

1.4. In punto di diritto, è principio consolidato quello per cui, in tema di tributi doganali e con riguardo alla pretesa di recupero dei dazi non preferenziali non versati, il certificato di origine delle merci (FORM-A, o EUR-1), emesso dalle autorità del Paese di esportazione, previsto dall' art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto ("condicio sine qua non"), ma non ha efficacia di "prova legale assoluta" ("iuris et de iure") della effettiva origine della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato, attesa, da un lato, l'assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall'altro, la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l'effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l'applicazione dello specifico regime doganale (v.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24439 del 30/10/2013 Rv. 628661 - 01).

In tal caso, sia il rifiuto del beneficio di applicazione di tariffe preferenziali, sia il recupero "a posteriori" dei dazi esentati o ridotti, non sono neppure subordinati all'annullamento o alla revoca del documento (certificato FORM-A od EUR-1) da parte delle autorità del Paese emittente, in quanto l'adozione delle misure recuperatorie è legittimata anche solo in base alle risultanze delle indagini effettuate o sollecitate dagli organi ispettivi comunitari, secondo il disposto dell'art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, e dell'art. 94, par. 5, del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, con la conseguenza che l'efficacia probatoria del documento può essere disconosciuta anche in difetto di un procedimento giudiziario volto ad accertarne la falsità ideologica (v.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24439 del 30/10/2013 Rv. 628662 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 6637 del 15/03/2013 Rv. 626170 — 01; da ultimo v.

Cass. 25347 del 2020 Rv. 659501 — 01, già sopra richiamata).

1.5. L'attivazione preventiva del procedimento di cooperazione amministrativa, al contrario di quanto dedotto dai ricorrenti, non è infatti necessaria, neppure in ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, laddove «le autorità doganali dello Stato di importazione continuano a nutrire dubbi sull'origine reale delle merci, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi» (Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C-438-11, punto 36), nel qual caso «le autorità dello Stato di esportazione non possono vincolare quest'ultima e i suoi Stati membri alla loro valutazione in merito alla validità dei certificati d'origine» (ibid.).

Tale soluzione si impone per il fatto che, in caso contrario, si priverebbero le autorità doganali dello Stato di importazione della possibilità di domandare la prova che il certificato d'origine si basa su una situazione fattuale riferita in maniera inesatta dall'esportatore (Corte di Giustizia UE, Lagura, cit., punto 37).

Invero, nel caso in cui non sussistano dubbi sulla falsità del certificato di origine, ancorché preferenziale, l'Ufficio può basarsi su ulteriori elementi al fine di inferire l'origine ignota della merce asseritamente di origine preferenziale, anche ai fini dell'applicazione del dazio antidumping, ancorché in assenza di un procedimento volto ad accertarne la falsità ideologica, purché l'adozione delle misure recuperatorie sia legittimata anche solo in base alle risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi dell'unione europea (Cass. Civ., 30 ottobre 2013, n. 24439).

E tali principi sono stati riaffermati anche di recente da questa Corte (Cass. civ., 3 maggio 2019, n. 11631) che ha precisato che l'acquisizione della certezza della falsità non postula comunque l'espletamento della procedura: da un lato, difatti, il certificato di corredo delle merci non è precostituito a garanzia della pubblica fede (tra varie, con riguardo al certificato FORM A, Cass. 6 marzo 2013, RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] n. 5531; 15 marzo 2013, n. 6637 e 30 ottobre 2013, n. 24439), sicché per superarne le risultanze non è ineludibile il ricorso a procedure formali; d'altro lato, sicura rilevanza probatoria va riconosciuta alla relazione dell'OLAF, ufficio Europeo per la lotta antifrode, a meno che essa non si limiti a contenere una mera descrizione dei fatti (Corte giust. 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss SIA, punto 48; nella giurisprudenza interna, tra varie, Cass. 21 aprile 2017, n. 10118).

Da ultimo questa Corte (Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 893) sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto: «in caso di preferenze tariffarie generalizzate non è obbligatorio il ricorso alla cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione a termini del Reg. (CEE) del 2 luglio 1993, n. 2454/93 laddove le autorità doganali dello Stato di importazione non nutrano dubbi sull'origine reale delle merci, ancorchè fondati su una informativa dell'OLAF, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi».

1.6. La sentenza impugnata ha fatto quindi corretta applicazione di principi giuridici consolidati, esattamente conformi alla normativa comunitaria.

Essi sono stati applicati sulla base di una ricostruzione del fatto cui è pervenuto il giudice di appello che ha indicato i plurimi e concordanti elementi probatori (bilanci della società; accertamenti sulla macchina per il rivestimento dei tessuti, acquistata dalla Vitrextex, che non era stata ammortizzata ed era stata venduta nel 2014; mancanza negli [OSCURATO:PERSONA] della società CNBM Dubai che avrebbe reso impossibile la realizzazione da parte di tale società del prodotto; scarsa credibilità delle risposte ricevute dagli [OSCURATO:PERSONA]) attraverso cui è giunto, utilizzando le prove raccolte dai verificatori, coordinate e valutate criticamente, a ritenere che la indicazione della origine della merce dagli [OSCURATO:PERSONA] fosse falsa.

A fronte di tale valutazione della prova, esplicitata in sentenza e riportata anche nel ricorso per cassazione, i ricorrenti si sono limitati a dedurre la violazione di legge per contestare però nella sostanza la valutazione della prova effettuata dal giudice di appello e la mancata considerazione delle prove che sarebbero state da loro offerte, così, sostanzialmente, lamentando una — supposta — erronea ricostruzione del fatto che è di competenza esclusiva del giudice del merito e non è contestabile nel giudizio di legittimità.

1.7. Tale vizio sarebbe stato denunciabile solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 o 5, cod. proc. civ.; ma il motivo non può nemmeno essere riqualificato da questa Corte, ostandovi il principio espresso da Cass.

S.U. n. 17931 del 24/07/2013 secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, occorrendo, peraltro un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia o dall'errore di motivazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché argomentato esclusivamente sulla interpretazione e sulla pretesa violazione dei regolamenti comunitari, sulla base di una ricostruzione del fatto, diversa da quella operata dalla sentenza impugnata, derivante dalle diverse prove che il giudice del merito non avrebbe preso in esame ovvero su una pretesa erronea valutazione delle prove da parte della sentenza impugnata. 2.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cpc, la violazione degli artt. 201 e 202 del Regolamento CEE n. 2913/91e 38 del DPR n. 43 del 1973 per avere la CTR ritenuto responsabile del pagamento del dazio doganale anche la persona fisica del legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 202 del Regolamento CEE n. 2913/92, benchè nel caso in esame, trattandosi di merce dichiarata in dogana di cui era in RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] • discussione soltanto la origine, fosse invece applicabile l'art. 201, ai sensi del quale sarebbe responsabile soltanto il dichiarante e cioè la società. 2.1.Premesso che i ricorrenti non hanno mai neppure allegato di avere dedotto la doglianza con il ricorso introduttivo, né tanto meno hanno trascritto o indicato dove e quando avrebbero dedotto tale preteso motivo di nullità dell'atto impositivo, mentre la Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che era stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, sicché l'invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità, ma neppure nel corso dei giudizi di merito, se non prospettata con il ricorso introduttivo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015 Rv. 637348 — 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 12313 del 18/05/2018 Rv. 648662 — 01).

2.3. Il secondo motivo è quindi ugualmente inammissibile.

3. Anche il terzo motivo — con cui si chiede di rimettere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea le questioni interpretative relative alla valutazione delle prove che consentono di mettere in discussione i certificati di origine modulo A e se sia consentito, nel caso in cui un'autorità doganale ritenga di dovere successivamente riscuotere ulteriori dazi all'importazione, estendere tale obbligo al legale rappresentante della società a responsabilità limitata eventualmente obbligata al pagamento dei dazi all'importazione maggiorati - è, in conseguenza, inammissibile perché si tratta di questioni che non possono trovare ingresso in questa sede.

3.1. In ogni caso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorchè l'interpretazione sia autoevidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un'interpretazione generale ed astratta (v.

Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 15041 del 16/06/2017 Rv. 644553 - 04).

E' stato infatti più volte ribadito che il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 234 del Trattato C.E., presuppone che la questione interpretativa riguardi norme comunitarie, che la stessa sia rilevante ai fini della decisione e che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione, essendo il rinvio inutile (o non obbligato) quando l'interpretazione della norma sia evidente, cosicché il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria, pur se rilevante ai fini della decisione sollevata da una delle parti, quando la corretta applicazione della stessa norma si impone con evidenza tale da non lasciar spazio a ragionevoli dubbi (Cass. 25/11/2003, n. 17953; Cass.14/09/1999, n. 9813; cfr.

Corte Giustizia CE 6 ottobre 1982, C - 283/81, Cilfit), come nel caso in esame in cui esiste un orientamento consolidato di questa Corte già basato sulla interpretazione delle disposizioni offerta dalla Corte di Giustizia.

Tanto più che i ricorrenti, come già rilevato, pongono una questione su una fattispecie concreta parametrata su una ricostruzione del fatto diversa da quella ricostruita dal giudice del merito ed ormai divenuta indiscutibile, il che costituisce ulteriore motivo di inammissibilità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. ( RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] 5.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti.

Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater d.PR n.115/2002, essendo stato il ricorso notificato il 12.7.2018.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Dà atto ai sensi dell'art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21137/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 43/2/2018 della Commissione Tributaria zst, Ftiagionale=cleWAlte~epositata in data 7 maggio 2018; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27.5.2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 82/2/2017 la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], amministratore e socio unico della società, contro l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. N. 23907 RU del 20.10.2015 emesso dalla Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano per il recupero dei dazi antidumping e dell'IVA relativi a diverse importazioni effettuate tramite 14 bollette doganali per un totale di euro 445.497, basato su un processo verbale di constatazione del 17.9.2015 con cui veniva contestato alla società ed al suo amministratore unico che i prodotti oggetto dalla importazione, così come segnalato dall'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla non autenticità dei modelli FORM A, provenivano non già dagli [OSCURATO:PERSONA], come risultante dai detti modelli, bensì dalla Cina, con conseguente applicabilità della aliquota del dazio antidumping definitivo al prezzo netto franco frontiera dell'Unione Europea del 62,9%. I verificatori avevano evidenziato che la società costituita negli [OSCURATO:PERSONA] (la Vetrixtex), onde fornire alla Silikaolin, con sede in Bolzano, merce originaria dalla Cina, alla quale avrebbe dovuto apportare attraverso un proprio macchinario una sostanziale trasformazione che avrebbe consentito di farle assumere l'origine negli [OSCURATO:PERSONA], non aveva effettuato alcuna lavorazione sugli importati tessuti di lana di vetro, come emerso attraverso la contabilità della Vetrixtex e gli atti del tribunale penale che aveva ritenuto la sussistenza dei reati di falso ideologico e contrabbando a carico del Pinter. La CTP ritenne invece che l'Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] non fosse riuscito a provare la condotta fraudolenta dei ricorrenti in presenza del riscontro a favore degli stessi fornito dagli [OSCURATO:PERSONA] e della documentazione in merito alla esistenza della società Vetrixtex che rendeva plausibile che la Silikaolin avesse esternalizzato la produzione negli [OSCURATO:PERSONA]. ...cee,-,12 [OSCURATO:PERSONA] r-r-t--4-2-: dall'appello della Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 43/2/2018, depositata in data 7 maggio 2018, riformò in parte la sentenza di primo grado, con esclusione di tre bollette di importazioni avvenute tramite una società terza (la [OSCURATO:PERSONA]), ritenendo che la prova della provenienza della merce esclusivamente dalla Cina si ricavasse dagli stessi bilanci della società, dal rilievo che la macchina per il rivestimento dei tessuti, acquistata dalla Vitrextex, non era stata ammortizzata ed era stata venduta nel 2014, dalla mancanza negli [OSCURATO:PERSONA] della società CNBM Dubai che avrebbe reso impossibile la realizzazione da parte di tale società del prodotto finito e dalla scarsa credibilità delle risposte ricevute dagli [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero stati ingannati dai ricorrenti sulla origine della merce. Ritenne altresì che la responsabilità personale di [OSCURATO:PERSONA] emergesse dall'art. 202 del regolamento CEE 2913/92 secondo cui i debitori doganali erano non solo quelle persone "che importavano la merce in modo irregolare nel territorio doganale", ma anche coloro "che partecipavano a tale importazione nonostante sapessero o dovessero ragionevolmente sapere che stavano agendo in modo contrario alle normeY come nel caso del legale rappresentante della società Silikoalin. Contro la sentenza di appello, notificata in data 17.5.2018, hanno presentato ricorso per cassazione la società Silikaolin e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 12 luglio 2018, affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza ordinanza adottata all'udienza pubblica del 4 ottobre 2019 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la acquisizione del fascicolo di secondo grado che non risultava essere stato RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] trasmesso a questa Corte unitamente alla copia della sentenza di appello tradotta in lingua italiana, secondo le disposizioni di cui all'art. 25 del DPR 15 luglio 1988 n. 574, mentre al ricorso per cassazione risultava allegata solo una copia della sentenza redatta in lingua tedesca. Essendo successivamente pervenuta la sentenza d'appello tradotta in lingua italiana, la causa è stata fissata per l'odierna udienza in vista della quale i ricorrenti hanno depositato in data 21 maggio 2021 una memoria difensiva con allegati. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato in data 11 maggio 2021 conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 220 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992, 26 del regolamento CEE n. 2913 del 1992 e 94 del Regolamento CEE n. 2454/93, nonché violazione del principio secondo cui un certificato di origine costituisce prova della provenienza delle merci e non può più essere contestato se confermato dal paese terzo e di quello secondo cui, in mancanza di conferma della correttezza del certificato di origine da parte del Paese terzo, l'importatore può provare con altri mezzi la correttezza della aliquota doganale preferenziale applicata, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc. 1.1. I ricorrenti assumono che, in presenza di certificati di origine modulo A di provenienza preferenziale dagli [OSCURATO:PERSONA], presentati presso l'Ufficio doganale di Bolzano, pur se l'OLAF aveva richiamato l'attenzione delle autorità doganali italiane su tali importazioni chiedendo di effettuare controlli per quanto riguardava la società Silikaolin, l'Ufficio doganale di Bolzano non avrebbe potuto ritenere che la produzione delle merci non fosse avvenuta negli [OSCURATO:PERSONA] solo perché le autorità di quel paese, pur se richieste dalla autorità di Bolzano, non avevano dato completa risposta sulla conferma dell'origine preferenziale della merce (come peraltro era avvenuto con riguardo ad altre autorità doganali), poiché la autorità doganale avrebbe dovuto inviare un sollecito e, anche in assenza di risposta, doveva essere comunque consentito all'importatore di provare la effettiva provenienza delle merci, come nel caso in esame in cui i ricorrenti avevano presentato una serie di prove suppletive che facevano ritenere logico che la merce provenisse dagli [OSCURATO:PERSONA], quali una perizia, filmati e documenti di viaggio, che la CTR non aveva preso in esame. 1.2. Il motivo è inammissibile. 1.3. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. per tutte, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538 — 03: In applicazione di tale principio, la S.C., in un caso speculare a quello in esame, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con il quale era stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] censura dei criteri ermeneutici asseritamene violati o di specifica indicazione di un preciso "error in iudicando"). 1.4. In punto di diritto, è principio consolidato quello per cui, in tema di tributi doganali e con riguardo alla pretesa di recupero dei dazi non preferenziali non versati, il certificato di origine delle merci (FORM-A, o EUR-1), emesso dalle autorità del Paese di esportazione, previsto dall' art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto ("condicio sine qua non"), ma non ha efficacia di "prova legale assoluta" ("iuris et de iure") della effettiva origine della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato, attesa, da un lato, l'assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall'altro, la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l'effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l'applicazione dello specifico regime doganale (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24439 del 30/10/2013 Rv. 628661 - 01). In tal caso, sia il rifiuto del beneficio di applicazione di tariffe preferenziali, sia il recupero "a posteriori" dei dazi esentati o ridotti, non sono neppure subordinati all'annullamento o alla revoca del documento (certificato FORM-A od EUR-1) da parte delle autorità del Paese emittente, in quanto l'adozione delle misure recuperatorie è legittimata anche solo in base alle risultanze delle indagini effettuate o sollecitate dagli organi ispettivi comunitari, secondo il disposto dell'art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, e dell'art. 94, par. 5, del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454, con la conseguenza che l'efficacia probatoria del documento può essere disconosciuta anche in difetto di un procedimento giudiziario volto ad accertarne la falsità ideologica (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24439 del 30/10/2013 Rv. 628662 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 6637 del 15/03/2013 Rv. 626170 — 01; da ultimo v. Cass. 25347 del 2020 Rv. 659501 — 01, già sopra richiamata). 1.5. L'attivazione preventiva del procedimento di cooperazione amministrativa, al contrario di quanto dedotto dai ricorrenti, non è infatti necessaria, neppure in ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, laddove «le autorità doganali dello Stato di importazione continuano a nutrire dubbi sull'origine reale delle merci, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi» (Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C-438-11, punto 36), nel qual caso «le autorità dello Stato di esportazione non possono vincolare quest'ultima e i suoi Stati membri alla loro valutazione in merito alla validità dei certificati d'origine» (ibid.). Tale soluzione si impone per il fatto che, in caso contrario, si priverebbero le autorità doganali dello Stato di importazione della possibilità di domandare la prova che il certificato d'origine si basa su una situazione fattuale riferita in maniera inesatta dall'esportatore (Corte di Giustizia UE, Lagura, cit., punto 37). Invero, nel caso in cui non sussistano dubbi sulla falsità del certificato di origine, ancorché preferenziale, l'Ufficio può basarsi su ulteriori elementi al fine di inferire l'origine ignota della merce asseritamente di origine preferenziale, anche ai fini dell'applicazione del dazio antidumping, ancorché in assenza di un procedimento volto ad accertarne la falsità ideologica, purché l'adozione delle misure recuperatorie sia legittimata anche solo in base alle risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi dell'unione europea (Cass. Civ., 30 ottobre 2013, n. 24439). E tali principi sono stati riaffermati anche di recente da questa Corte (Cass. civ., 3 maggio 2019, n. 11631) che ha precisato che l'acquisizione della certezza della falsità non postula comunque l'espletamento della procedura: da un lato, difatti, il certificato di corredo delle merci non è precostituito a garanzia della pubblica fede (tra varie, con riguardo al certificato FORM A, Cass. 6 marzo 2013, RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] n. 5531; 15 marzo 2013, n. 6637 e 30 ottobre 2013, n. 24439), sicché per superarne le risultanze non è ineludibile il ricorso a procedure formali; d'altro lato, sicura rilevanza probatoria va riconosciuta alla relazione dell'OLAF, ufficio Europeo per la lotta antifrode, a meno che essa non si limiti a contenere una mera descrizione dei fatti (Corte giust. 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss SIA, punto 48; nella giurisprudenza interna, tra varie, Cass. 21 aprile 2017, n. 10118). Da ultimo questa Corte (Cass. civ., 17 gennaio 2020, n. 893) sul punto, ha affermato il seguente principio di diritto: «in caso di preferenze tariffarie generalizzate non è obbligatorio il ricorso alla cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione a termini del Reg. (CEE) del 2 luglio 1993, n. 2454/93 laddove le autorità doganali dello Stato di importazione non nutrano dubbi sull'origine reale delle merci, ancorchè fondati su una informativa dell'OLAF, nonostante tali certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi». 1.6. La sentenza impugnata ha fatto quindi corretta applicazione di principi giuridici consolidati, esattamente conformi alla normativa comunitaria. Essi sono stati applicati sulla base di una ricostruzione del fatto cui è pervenuto il giudice di appello che ha indicato i plurimi e concordanti elementi probatori (bilanci della società; accertamenti sulla macchina per il rivestimento dei tessuti, acquistata dalla Vitrextex, che non era stata ammortizzata ed era stata venduta nel 2014; mancanza negli [OSCURATO:PERSONA] della società CNBM Dubai che avrebbe reso impossibile la realizzazione da parte di tale società del prodotto; scarsa credibilità delle risposte ricevute dagli [OSCURATO:PERSONA]) attraverso cui è giunto, utilizzando le prove raccolte dai verificatori, coordinate e valutate criticamente, a ritenere che la indicazione della origine della merce dagli [OSCURATO:PERSONA] fosse falsa. A fronte di tale valutazione della prova, esplicitata in sentenza e riportata anche nel ricorso per cassazione, i ricorrenti si sono limitati a dedurre la violazione di legge per contestare però nella sostanza la valutazione della prova effettuata dal giudice di appello e la mancata considerazione delle prove che sarebbero state da loro offerte, così, sostanzialmente, lamentando una — supposta — erronea ricostruzione del fatto che è di competenza esclusiva del giudice del merito e non è contestabile nel giudizio di legittimità. 1.7. Tale vizio sarebbe stato denunciabile solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 o 5, cod. proc. civ.; ma il motivo non può nemmeno essere riqualificato da questa Corte, ostandovi il principio espresso da Cass. S.U. n. 17931 del 24/07/2013 secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, occorrendo, peraltro un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia o dall'errore di motivazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché argomentato esclusivamente sulla interpretazione e sulla pretesa violazione dei regolamenti comunitari, sulla base di una ricostruzione del fatto, diversa da quella operata dalla sentenza impugnata, derivante dalle diverse prove che il giudice del merito non avrebbe preso in esame ovvero su una pretesa erronea valutazione delle prove da parte della sentenza impugnata. 2.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cpc, la violazione degli artt. 201 e 202 del Regolamento CEE n. 2913/91e 38 del DPR n. 43 del 1973 per avere la CTR ritenuto responsabile del pagamento del dazio doganale anche la persona fisica del legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 202 del Regolamento CEE n. 2913/92, benchè nel caso in esame, trattandosi di merce dichiarata in dogana di cui era in RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] • discussione soltanto la origine, fosse invece applicabile l'art. 201, ai sensi del quale sarebbe responsabile soltanto il dichiarante e cioè la società. 2.1.Premesso che i ricorrenti non hanno mai neppure allegato di avere dedotto la doglianza con il ricorso introduttivo, né tanto meno hanno trascritto o indicato dove e quando avrebbero dedotto tale preteso motivo di nullità dell'atto impositivo, mentre la Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che era stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, sicché l'invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità, ma neppure nel corso dei giudizi di merito, se non prospettata con il ricorso introduttivo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015 Rv. 637348 — 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 12313 del 18/05/2018 Rv. 648662 — 01). 2.3. Il secondo motivo è quindi ugualmente inammissibile. 3. Anche il terzo motivo — con cui si chiede di rimettere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea le questioni interpretative relative alla valutazione delle prove che consentono di mettere in discussione i certificati di origine modulo A e se sia consentito, nel caso in cui un'autorità doganale ritenga di dovere successivamente riscuotere ulteriori dazi all'importazione, estendere tale obbligo al legale rappresentante della società a responsabilità limitata eventualmente obbligata al pagamento dei dazi all'importazione maggiorati - è, in conseguenza, inammissibile perché si tratta di questioni che non possono trovare ingresso in questa sede. 3.1. In ogni caso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorchè l'interpretazione sia autoevidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un'interpretazione generale ed astratta (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 15041 del 16/06/2017 Rv. 644553 - 04). E' stato infatti più volte ribadito che il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 234 del Trattato C.E., presuppone che la questione interpretativa riguardi norme comunitarie, che la stessa sia rilevante ai fini della decisione e che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione, essendo il rinvio inutile (o non obbligato) quando l'interpretazione della norma sia evidente, cosicché il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria, pur se rilevante ai fini della decisione sollevata da una delle parti, quando la corretta applicazione della stessa norma si impone con evidenza tale da non lasciar spazio a ragionevoli dubbi (Cass. 25/11/2003, n. 17953; Cass.14/09/1999, n. 9813; cfr. Corte Giustizia CE 6 ottobre 1982, C - 283/81, Cilfit), come nel caso in esame in cui esiste un orientamento consolidato di questa Corte già basato sulla interpretazione delle disposizioni offerta dalla Corte di Giustizia. Tanto più che i ricorrenti, come già rilevato, pongono una questione su una fattispecie concreta parametrata su una ricostruzione del fatto diversa da quella ricostruita dal giudice del merito ed ormai divenuta indiscutibile, il che costituisce ulteriore motivo di inammissibilità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. ( RGN 21137/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] 5.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater d.PR n.115/2002, essendo stato il ricorso notificato il 12.7.2018. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito. Dà atto ai sensi dell'art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
Sentenza Cassazione n. 34056/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris