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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 1982

Cassazione n. 12245/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1982avverso la sentenza del 14/07/2025 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 13 maggio 2024, la Corte di appello di Bari, in funzionedi giudice dell’esecuzione e in accoglimento della richiesta avanzata dalla localeProcura generale, aveva revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il beneficiodell’indulto relativo alla pena di 3 anni di reclusione e di 200 euro di multaconcessogli con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diTrani in data 11 ottobre 2006, nonché alla pena di 9.700 euro di multa applicatocon ordinanza in data 12 febbraio 2014 del Tribunale di Trani.

La revoca era statadisposta poiché il condannato, nel quinquennio successivo alla entrata in vigoredella legge n. 241 del 2006, aveva commesso un delitto non colposo per il qualeaveva riportato condanna a una pena detentiva non inferiore 2 anni di reclusione,inflittagli dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 24 settembre 2016.1.1.

Con sentenza n. 39261 in data 19 settembre 2024, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la predetta ordinanza.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], infatti, ilGiudice dell’esecuzione aveva proceduto alla revoca dell’indulto senza accertarese fosse stato superato il limite dei 2 anni di reclusione per le pene inflitte inrelazione ad almeno uno dei quattro reati di cui alla sentenza della Corte di appellodi Lecce del 24 settembre 2016, per i quali era stata applicata la pena complessivadi 7 anni di reclusione a seguito del riconoscimento della continuazione con i reatioggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 14 settembre 2021.1.2.

Con ordinanza in data 14 luglio 2025, la Corte di appello di Bari hanuovamente disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca del beneficiodell’indulto ex lege del 31 luglio 2006, n. 241. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che laCorte di appello di Lecce, con sentenza n. 1994/2016 in data 24 settembre 2016,irrevocabile il 20 ottobre 2017, lo aveva condannato alla pena di 14 anni e 10 mesidi reclusione, ritenendolo colpevole dei delitti previsti dall’art. 74, commi 2 e 3,d.P.R. n. 309 del 1990, commesso fino al dicembre 2010 (capo 119), dagli artt.110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Andria il 26novembre 2010 (capo 120), dagli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309del 1990, commesso il 27 novembre 2010 (capo 121), dagli artt. 110 cod. pen.,73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, commesso il 4 dicembre 2010 (capo 122).Successivamente, la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 3724/2018 del 4dicembre 2018, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti edesclusa la qualità di promotore per il capo A), riconosciuta la continuazione tra ireati ascrittigli nel medesimo giudizio con quelli di cui alle sentenze emesse dallaCorte di appello di Bari in data 18 dicembre 2017 e dalla Corte di appello di Leccein data 24 settembre 2016, aveva determinato la pena in complessivi 21 anni direclusione, così calcolati: pena base di 10 anni di reclusione per il delitto previstodall’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo A), ritenuto reato più grave; 3anni di reclusione per il delitto di rapina di cui al capo C); 1 anno di reclusione peril delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo B6); 1anno di reclusione per il reato di cui all’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 di cui al capoE1), per complessivi 15 anni di reclusione, ridotti di un terzo, per la diminuentedel rito abbreviato, a 10 anni di reclusione.

Inoltre, la Corte di appello avevaapplicato gli ulteriori aumenti di 3 anni di reclusione per i reati di cui alla sentenzadella Corte di appello di Bari in data 18 dicembre 2017 (per i delitti di rapina eporto d’armi) e di 8 anni di reclusione per i reati di cui alla sentenza della Corte diappello di Lecce in data 24 settembre 2016, già ridotti per il rito, così pervenendoalla pena complessiva di 21 anni di reclusione.

A seguito dell’annullamento conrinvio disposto dalla Corte di cassazione, secondo cui la Corte territoriale avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] una pena eccedente i limiti degli artt. 78 e 81 capoverso cod.pen., la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 2949/2021 del 14 settembre2021, irrevocabile il 27 febbraio 2022, aveva rideterminato la pena inflitta a Grinerin complessivi 20 anni di reclusione, senza però determinare il quantum di penaapplicato per ciascuno dei reati posti in continuazione esterna.Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di merito, nel caso di delitti unificati dal vincolo dellacontinuazione, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascunreato, compete al giudice dell’esecuzione interpretare il giudicato e individuarel’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno deireati satellite per l’individuazione della pena rilevante ai fini della revocadell’indulto, dovendo, a tali effetti, operarsi anche la riduzione per il rito.E su tali premesse, il Giudice del rinvio ha ritenuto che la pena di 7 anni direclusione, determinata a titolo di aumento per i 4 reati giudicati dalla sentenzadella Corte di appello di Lecce, debba essere computata in 6 anni di reclusione peril delitto di cui al capo 119), in 1 anno e 6 mesi di reclusione per ciascuno dei delittidi cui ai capi 120), 121) e 122), così pervenendosi alla pena finale di 10 anni e 6mesi di reclusione, ridotta di un terzo per la diminuente del rito abbreviato.Pertanto, dal momento che per il delitto di cui al capo 119) deve ritenersi irrogatala pena di 4 anni di reclusione, il Giudice dell’esecuzione ha concluso nel senso didover disporre la revoca dell’indulto, essendo stato commesso, nel quinquenniosuccessivo alla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 e, quindi, trail 1 agosto 2006 e il 1 agosto 2011, un delitto non colposo per il quale è statainflitta in concreto una pena detentiva non inferiore a due anni.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]De Pascalis, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.legge n. 241 del 2006, nonché del principio ne procedat iudex ex officio.

Neldettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., che in ragione della mancata quantificazione in sede di cognizione della penaapplicata per i singoli reati-scopo, la Procura generale, prima di chiedere la revocadei benefici applicati ex lege n. 241 del 2006, avrebbe dovuto promuovereincidente di esecuzione onde individuare la misura della pena computata a titolodi aumento per i 4 reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Lecce,sì da accertare la sussistenza dei presupposti legali per la revoca del beneficio.

Alcontrario, la Corte territoriale, investita in sede di rinvio della sola domanda direvoca dell’indulto, pur in assenza di una richiesta di computo delle pene irrogateper ciascun reato satellite, avrebbe proceduto alla loro individuazione, in violazionedel principio della domanda, potendo il procedimento essere avviato solo suiniziativa dell’accusa (ne procedat iudex ex officio).Inoltre, la determinazione dei singoli aumenti avrebbe realizzato una manifestaviolazione del contraddittorio e, per l’effetto, del diritto di difesa, essendo statoprecluso al condannato di esporre le proprie ragioni e di opporsi a quelle altrui.3.

In data 8 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2.

Va premesso che, con la sentenza rescindente, il Giudice del rinvio era statoinvestito del compito di verificare se la pena inflitta per almeno uno dei quattroreati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nel quinquennio successivo alla concessione dell’indultofosse pari o superiore a due anni di reclusione e se, dunque, dovesse farsi luogoalla revoca del beneficio.

Ciò in conformità del principio secondo cui, ai finidell'applicazione o della revoca dell'indulto, in caso di reati unificati per lacontinuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascunodi essi e non a quella complessivamente applicata (Sez. 1, n. 48501 del04/10/2019, Vincis, Rv. 277887 - 01; Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Agnello,Rv. 245967 - 01).Il relativo accertamento è stato correttamente svolto dal Giudicedell’esecuzione che, in assenza di una specifica determinazione del quantum degliaumenti disposti per i reati unificati dal vincolo della continuazione, costituiti daldelitto previsto dall’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e da tre episodi delittuosi di cuiall’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 119, 120, 121, 122), ha provveduto inautonomia al relativo computo, in conformità del principio secondo, in tema diindulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, ove la sentenza nonabbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudicedell'esecuzione interpretare il giudicato (Sez.

U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone,Rv. 243380 – 01; nella giurisprudenza successiva v.

Sez. 1, n. 3986 del28/11/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259139 – 01; Sez. 1, n. 20011 del04/04/2013, Soriano, Rv. 256189 – 01).Ne consegue, dunque, l’infondatezza della censura con cui la difesa deduce cheil Giudice dell’esecuzione sarebbe andato ultra petita, atteso che la determinazionedella pena per i singoli aumenti relativi ai reati-satellite costituiva la premessalogica per l’accertamento allo stesso demandato dalla pronuncia rescindente, laquale, una volta adottata, non consente ovviamente di proporre questioni, comela richiesta di rideterminare la misura degli aumenti di pena applicati in relazioneai 4 reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Lecce, che sarebberostate pregiudiziali, sul piano logico, alla statuizione di annullamento.3.

Infondata è anche l’ulteriore doglianza con cui la difesa lamenta la violazionedel contraddittorio e del diritto di difesa.Premesso che le parti erano, ovviamente, a conoscenza dell’oggetto delgiudizio di rinvio e che, dunque, erano del tutto consapevoli che il Giudicedell’esecuzione era stato chiamato a verificare se l’aumento di pena disposto perciascuno dei reati satellite superasse i limiti dei due anni di detenzione, esse hannopotuto certamente interloquire sulla questione relativa alla determinazione degliaumenti all’udienza del 23 maggio 2025, allorché si era svolta, dinnanzi alla Cortedi appello, la discussione finale.

Ne consegue, pertanto, che nessuna violazionedel diritto di difesa è stata consumata, tenuto conto della possibilità che le partihanno avuto di svolgere pienamente le rispettive deduzioni rispetto al themadecidendum del presente procedimento.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1982avverso la sentenza del 14/07/2025 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13 maggio 2024, la Corte di appello di Bari, in funzionedi giudice dell’esecuzione e in accoglimento della richiesta avanzata dalla localeProcura generale, aveva revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il beneficiodell’indulto relativo alla pena di 3 anni di reclusione e di 200 euro di multaconcessogli con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diTrani in data 11 ottobre 2006, nonché alla pena di 9.700 euro di multa applicatocon ordinanza in data 12 febbraio 2014 del Tribunale di Trani. La revoca era statadisposta poiché il condannato, nel quinquennio successivo alla entrata in vigoredella legge n. 241 del 2006, aveva commesso un delitto non colposo per il qualeaveva riportato condanna a una pena detentiva non inferiore 2 anni di reclusione,inflittagli dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 24 settembre 2016.1.1. Con sentenza n. 39261 in data 19 settembre 2024, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la predetta ordinanza. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], infatti, ilGiudice dell’esecuzione aveva proceduto alla revoca dell’indulto senza accertarese fosse stato superato il limite dei 2 anni di reclusione per le pene inflitte inrelazione ad almeno uno dei quattro reati di cui alla sentenza della Corte di appellodi Lecce del 24 settembre 2016, per i quali era stata applicata la pena complessivadi 7 anni di reclusione a seguito del riconoscimento della continuazione con i reatioggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 14 settembre 2021.1.2. Con ordinanza in data 14 luglio 2025, la Corte di appello di Bari hanuovamente disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca del beneficiodell’indulto ex lege del 31 luglio 2006, n. 241. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che laCorte di appello di Lecce, con sentenza n. 1994/2016 in data 24 settembre 2016,irrevocabile il 20 ottobre 2017, lo aveva condannato alla pena di 14 anni e 10 mesidi reclusione, ritenendolo colpevole dei delitti previsti dall’art. 74, commi 2 e 3,d.P.R. n. 309 del 1990, commesso fino al dicembre 2010 (capo 119), dagli artt.110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Andria il 26novembre 2010 (capo 120), dagli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309del 1990, commesso il 27 novembre 2010 (capo 121), dagli artt. 110 cod. pen.,73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, commesso il 4 dicembre 2010 (capo 122).Successivamente, la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 3724/2018 del 4dicembre 2018, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti edesclusa la qualità di promotore per il capo A), riconosciuta la continuazione tra ireati ascrittigli nel medesimo giudizio con quelli di cui alle sentenze emesse dallaCorte di appello di Bari in data 18 dicembre 2017 e dalla Corte di appello di Leccein data 24 settembre 2016, aveva determinato la pena in complessivi 21 anni direclusione, così calcolati: pena base di 10 anni di reclusione per il delitto previstodall’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo A), ritenuto reato più grave; 3anni di reclusione per il delitto di rapina di cui al capo C); 1 anno di reclusione peril delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo B6); 1anno di reclusione per il reato di cui all’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 di cui al capoE1), per complessivi 15 anni di reclusione, ridotti di un terzo, per la diminuentedel rito abbreviato, a 10 anni di reclusione. Inoltre, la Corte di appello avevaapplicato gli ulteriori aumenti di 3 anni di reclusione per i reati di cui alla sentenzadella Corte di appello di Bari in data 18 dicembre 2017 (per i delitti di rapina eporto d’armi) e di 8 anni di reclusione per i reati di cui alla sentenza della Corte diappello di Lecce in data 24 settembre 2016, già ridotti per il rito, così pervenendoalla pena complessiva di 21 anni di reclusione. A seguito dell’annullamento conrinvio disposto dalla Corte di cassazione, secondo cui la Corte territoriale avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] una pena eccedente i limiti degli artt. 78 e 81 capoverso cod.pen., la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 2949/2021 del 14 settembre2021, irrevocabile il 27 febbraio 2022, aveva rideterminato la pena inflitta a Grinerin complessivi 20 anni di reclusione, senza però determinare il quantum di penaapplicato per ciascuno dei reati posti in continuazione esterna.Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di merito, nel caso di delitti unificati dal vincolo dellacontinuazione, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascunreato, compete al giudice dell’esecuzione interpretare il giudicato e individuarel’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno deireati satellite per l’individuazione della pena rilevante ai fini della revocadell’indulto, dovendo, a tali effetti, operarsi anche la riduzione per il rito.E su tali premesse, il Giudice del rinvio ha ritenuto che la pena di 7 anni direclusione, determinata a titolo di aumento per i 4 reati giudicati dalla sentenzadella Corte di appello di Lecce, debba essere computata in 6 anni di reclusione peril delitto di cui al capo 119), in 1 anno e 6 mesi di reclusione per ciascuno dei delittidi cui ai capi 120), 121) e 122), così pervenendosi alla pena finale di 10 anni e 6mesi di reclusione, ridotta di un terzo per la diminuente del rito abbreviato.Pertanto, dal momento che per il delitto di cui al capo 119) deve ritenersi irrogatala pena di 4 anni di reclusione, il Giudice dell’esecuzione ha concluso nel senso didover disporre la revoca dell’indulto, essendo stato commesso, nel quinquenniosuccessivo alla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 e, quindi, trail 1 agosto 2006 e il 1 agosto 2011, un delitto non colposo per il quale è statainflitta in concreto una pena detentiva non inferiore a due anni.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]De Pascalis, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.legge n. 241 del 2006, nonché del principio ne procedat iudex ex officio. Neldettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., che in ragione della mancata quantificazione in sede di cognizione della penaapplicata per i singoli reati-scopo, la Procura generale, prima di chiedere la revocadei benefici applicati ex lege n. 241 del 2006, avrebbe dovuto promuovereincidente di esecuzione onde individuare la misura della pena computata a titolodi aumento per i 4 reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Lecce,sì da accertare la sussistenza dei presupposti legali per la revoca del beneficio. Alcontrario, la Corte territoriale, investita in sede di rinvio della sola domanda direvoca dell’indulto, pur in assenza di una richiesta di computo delle pene irrogateper ciascun reato satellite, avrebbe proceduto alla loro individuazione, in violazionedel principio della domanda, potendo il procedimento essere avviato solo suiniziativa dell’accusa (ne procedat iudex ex officio).Inoltre, la determinazione dei singoli aumenti avrebbe realizzato una manifestaviolazione del contraddittorio e, per l’effetto, del diritto di difesa, essendo statoprecluso al condannato di esporre le proprie ragioni e di opporsi a quelle altrui.3. In data 8 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Va premesso che, con la sentenza rescindente, il Giudice del rinvio era statoinvestito del compito di verificare se la pena inflitta per almeno uno dei quattroreati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nel quinquennio successivo alla concessione dell’indultofosse pari o superiore a due anni di reclusione e se, dunque, dovesse farsi luogoalla revoca del beneficio. Ciò in conformità del principio secondo cui, ai finidell'applicazione o della revoca dell'indulto, in caso di reati unificati per lacontinuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascunodi essi e non a quella complessivamente applicata (Sez. 1, n. 48501 del04/10/2019, Vincis, Rv. 277887 - 01; Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Agnello,Rv. 245967 - 01).Il relativo accertamento è stato correttamente svolto dal Giudicedell’esecuzione che, in assenza di una specifica determinazione del quantum degliaumenti disposti per i reati unificati dal vincolo della continuazione, costituiti daldelitto previsto dall’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e da tre episodi delittuosi di cuiall’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 119, 120, 121, 122), ha provveduto inautonomia al relativo computo, in conformità del principio secondo, in tema diindulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, ove la sentenza nonabbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudicedell'esecuzione interpretare il giudicato (Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Astone,Rv. 243380 – 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 1, n. 3986 del28/11/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259139 – 01; Sez. 1, n. 20011 del04/04/2013, Soriano, Rv. 256189 – 01).Ne consegue, dunque, l’infondatezza della censura con cui la difesa deduce cheil Giudice dell’esecuzione sarebbe andato ultra petita, atteso che la determinazionedella pena per i singoli aumenti relativi ai reati-satellite costituiva la premessalogica per l’accertamento allo stesso demandato dalla pronuncia rescindente, laquale, una volta adottata, non consente ovviamente di proporre questioni, comela richiesta di rideterminare la misura degli aumenti di pena applicati in relazioneai 4 reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Lecce, che sarebberostate pregiudiziali, sul piano logico, alla statuizione di annullamento.3. Infondata è anche l’ulteriore doglianza con cui la difesa lamenta la violazionedel contraddittorio e del diritto di difesa.Premesso che le parti erano, ovviamente, a conoscenza dell’oggetto delgiudizio di rinvio e che, dunque, erano del tutto consapevoli che il Giudicedell’esecuzione era stato chiamato a verificare se l’aumento di pena disposto perciascuno dei reati satellite superasse i limiti dei due anni di detenzione, esse hannopotuto certamente interloquire sulla questione relativa alla determinazione degliaumenti all’udienza del 23 maggio 2025, allorché si era svolta, dinnanzi alla Cortedi appello, la discussione finale. Ne consegue, pertanto, che nessuna violazionedel diritto di difesa è stata consumata, tenuto conto della possibilità che le partihanno avuto di svolgere pienamente le rispettive deduzioni rispetto al themadecidendum del presente procedimento.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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