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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48274/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BOGNANNI Angelo, n. a Roma, il 20/7/1965, avverso la sentenza del 11/4/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione emessa all'esito del giudizio ordinario dal tribunale del medesimo capoluogo il 25 febbraio 2015, che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le argomentazioni di seguito riportate nel solco di quanto indicato dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di decadenza, (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 495 cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito rigettato il motivo di appello con quale si deduceva la nullità sentenza per la violazione del diritto alla prova, in quanto il giudice di primo grado, rilevato che all'udienza del 25 febbraio 2015 i testi citati dalla difesa non erano comparsi e neppure vi era prova della rituale loro citazione, revocava l'ordinanza ammissiva dei testi a difesa e disponeva procedersi oltre;

2. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) non avendo la Corte di merito correttamente argomentato circa la penale responsabilità per il delitto di ricettazione che la difesa aveva contestato con i motivi di appello spesi nel merito, soprattutto con riferimento alla consapevolezza della provenienza da delitto della vettura rinvenuta nel possesso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è infondato, il secondo palesa invece infondatezza manifesta.

1. Il tema sollevato con il primo motivo di ricorso attiene a tematica sulla quale insiste contrasto segnalato dall'Ufficio del Massimario di questa Corte.

In particolare, con recente pronuncia (Sez. 5, n. 16976 del 12/2/2020, Rv. 279166), questa Corte ponendosi in linea di continuità con altre precedenti pronunce, alcune anche significativamente risalenti nel tempo, tende ad escludere che la mancata o inefficace citazione del teste per l'udienza determini ex se la decadenza dalla prova orale, a tal fine dovendosi considerare, da un lato, la superfluità del mezzo istruttorio richiesto, dall'altro, le possibili ricadute del differimento sui tempi del processo, la cui ragionevole durata è consacrata al rango di parametro costituzionale ex art. 111 Cost. (Sez. 2, n..21788 del 04/10/2018, dep. 17/05/2019, Pierfederici, Rv. 275593; Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271143; nonché Sez. 4, n. 53320 del 26/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, Sentenza n. 27859 del 21/05/2015, Sammarro, non massimate; Sez. 5, n. 29562 del 01/04/2014, Cataldo, Rv. 262523 e, ancor prima da Sez. 3, n. 13507 del 18/02/2010, Cirullo, Rv. 246604).

Altri arresti hanno parimenti affermato che, escluso ogni automatismo al riguardo, l'inerzia della parte nella citazione dei propri testi non determini decadenza, bensì attivi i poteri valutativi del giudice, il quale dovrà tuttavia apprezzare se la mancata citazione sia significativa di volontà abdicativa; se cioè essa sottenda la rinuncia alla prova, la quale costituisce estrinsecazione del principio dispositivo della prova stessa, riconosciuto dall'art. 190 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20851 del 11/03/2015, Zarnbelli, Rv. 263774; Sez. 3, n. 20267 dell8/04/2014, Acerbis, Rv. 259668).

L'istanza di fondo che sottende tale impostazione vuole contemperare il diritto della parte a difendersi provando con l'imperativo della ragionevole durata del processo, il quale rimarrebbe frustrato ove si consentisse una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione.

Nella medesima prospettiva, per la quale la sola mancata citazione dei testi ad opera della parte non determina decadenza, mentre può procedersi alla revoca solo quando la prova sia superflua e sia stata adottata specifica ordinanza motivata sul punto, si vedano: Sez. 3, n. 24302 del 12/05/2010, L., Rv. 247878; Sez. 3, n. 45450 del 22/10/2008, Agnello, Rv. 241684; Sez. 3 n. 36967 del 12/07/2007, Bencivenghi, Rv. 23794, in senso analogo, Sez. 5 n. 30889 del 16/06/2005, Costanzo, Rv. 232215; nonché sez. 4 n. 21602 del 23/01/2013, Giuliano, non mass. sul punto e Sez. 3 del 10/06/2014, n. 36850, Moretti.

Le suindicate decisioni hanno chiarito che l'ordinanza che applica la decadenza, senza avere previamente instaurato il contraddittorio sul punto, è viziata da nullità a regime intermedio, patologia la quale resta sanata se non tempestivamente eccepita nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi del successivo art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.), secondo il regime che le è proprio.

Il che è esattamente quanto verificatosi nella fattispecie, ove la decisione del primo giudice di revocare l'ordinanza ammissiva dei testi citati a difesa non è stata oggetto di immediata censura da parte del difensore presente in udienza, che ad essa non si opponeva.

1.1. Esprimono un contrapposto orientamento le decisioni per le quali la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice per l'udienza fissata ai fini della loro escussione determina decadenza per la parte richiedente, con la conseguenza che legittimamente il giudice provvede a revocarne l'ammissione (in termini, Sez. 2, n. 51966 del 25/10/2017, Casolani; Sez. 2, n. 31964 del 22/06/2016, Plithakis; Sez. 4, n. 22585 del 25/01/2017, Laforet, Rv. 270170).

Tra gli arresti che aderiscono a tale linea ricostruttiva merita ricordare Sez. 4, n. 2324 del 7/1/2015, Zampagni, Rv. 261922.

Con riferimento ad una fattispecie in cui il giudice di merito aveva calendarizzato le udienze rispettivamente dedicate all'esame dei testi indicati dall'accusa e dalla difesa, la Corte ha argomentato che il potere organizzativo della gestione delle udienze trova una specifica base normativa nel disposto combinato di cui agli artt. 468, 495 e 496 cod. proc. pen., sicchè la conseguenza sanzionatoria della decadenza, nel caso di mancata citazione, risulta del tutto coerente, sul piano sistematico, con i principi della ragionevole durata del processo, di oralità ed immediatezza nell'assunzione delle prove: principi che risulterebbero vanificati se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo.

In questa prospettiva, l'applicazione della decadenza non risulta incompatibile con esigenze di tutela riconducibili ai principi del processo giusto (ex art. 111 Cost.) o equo (art. 6 Convenzione EDU).

Una nutrita schiera di pronunce, alcune delle quali anche molto recenti, assume, da ultimo, che il termine fissato dal giudice per la citazione dei testimoni risulta inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Mamè, Rv. 279758; Sez. 5, n. 17351 del 20/01/2020, Ferrara, Rv. 279387; Sez. 6, n. 46470 del 20/02/2019, Canevelli, Rv. 277390; Sez. 5, n. 20502 del 14/01/2019, Mangiapane, Rv. 275529; Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017, (dep. 2018), Marsilio, Rv. 271939; Sez. 2, n. 14439 del 27/02/2013, Lombardo, Rv. 255548).

1.2. In una posizione intermedia tra i due orientamenti citati, sembra infine collocarsi la risalente Sez. 3 del 13 giugno 2007, n. 32423, Licitra, Rv. 237074, secondo la quale l'inosservanza dell'onere di citare i testi ammessi, o di presentarli direttamente in udienza, "pur non dando luogo ad inammissibilità della prova, impedisce tuttavia alla parte di chiedere il rinvio del dibattimento per l'escussione dei propri testi, non citati né presenti".

In motivazione, il Collegio ha chiarito che, diversamente opinando, si attribuirebbe alla parte la facoltà di determinare i tempi del processo, che devono invece essere regolati dal giudice, mentre la parte negligente riacquisterà il diritto di fare escutere i propri testimoni solo nell'eventualità che l'istruzione probatoria venga rinviata dal giudice ad altra udienza.

1.3. Orbene, nella fattispecie, a prescindere dalla adesione ad un-O-Yaíl'altro degli orientamenti indicati, gl,h è che la difesa dell'imputato nulla ha opposto nell'immediato rispetto alla decisione del giudice, così decadendo dalla facoltà di eccepire l'illegittimità della decisione; ma decisiva risulta altresì la circostanza esplicitamente indicata nei motivi di ricorso che esponé come la citazione dei testi indicati dalla difesa presso gli indirizzi conosciuti fosse del tutto inane, per la inidoneità di tali riferimenti toponomastici o per irreperibilità dei destinatari.

Il che riverbera effetti immediati sulla utilità (nulla) di una eventuale nuova citazione di testi non reperibili per il giudizio.2.

Le critiche esposte con il secondo motivo di ricorso riguardano invece profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità ( Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la prova della responsabilità del ricorrente per la ricettazione della vettura provento di furto (commesso al più tardi il 6 settembre 2012) rinviene dalle modalità stesse della condotta, caratterizzate da chiara evidenza della natura furtiva della vettura che questi conduceva e dalla condotta tenuta all'atto del controllo della polizia giudiziaria, tutti elementi questi altamente sintomatici della consapevolezza della provenienza da delitto della vettura condotta.

A fronte di tali inequivoci elementi l'ipotesi dubitativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763).

3. Al rigetto del ricorso non consegue alcun favorevole effetto in termini di prescrizione del reato in epoca successiva alla sentenza di appello, la data del commesso reato istantaneo non può infatti farsi retroagire oltre il 6 settembre 2012, data ultima di possibile commissione del furto.

In ragione della pena edittale prevista per il reato di ricettazione e della interruzione del termine il tempo necessario a prescrivere il reato è di anni 10, cui devono aggiungersi giorni 60 di sospensione (in ragione della natura della richiesta di rinvio del difensore, Sez. u. n. 1021 del 28/11/2001, Rv. 220509) oltre ad almeno giorni 10 di sospensione in ragione del temine di quarantena per l'impedimento dedotto.

Tenuto conto delle cause di sospensione ed interruzione il termine di prescrizione viene a cedere ben oltre 1'11 novembre 2022.

4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BOGNANNI Angelo, n. a Roma, il 20/7/1965, avverso la sentenza del 11/4/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione emessa all'esito del giudizio ordinario dal tribunale del medesimo capoluogo il 25 febbraio 2015, che aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le argomentazioni di seguito riportate nel solco di quanto indicato dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di decadenza, (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 495 cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito rigettato il motivo di appello con quale si deduceva la nullità sentenza per la violazione del diritto alla prova, in quanto il giudice di primo grado, rilevato che all'udienza del 25 febbraio 2015 i testi citati dalla difesa non erano comparsi e neppure vi era prova della rituale loro citazione, revocava l'ordinanza ammissiva dei testi a difesa e disponeva procedersi oltre; 2. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) non avendo la Corte di merito correttamente argomentato circa la penale responsabilità per il delitto di ricettazione che la difesa aveva contestato con i motivi di appello spesi nel merito, soprattutto con riferimento alla consapevolezza della provenienza da delitto della vettura rinvenuta nel possesso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è infondato, il secondo palesa invece infondatezza manifesta. 1. Il tema sollevato con il primo motivo di ricorso attiene a tematica sulla quale insiste contrasto segnalato dall'Ufficio del Massimario di questa Corte. In particolare, con recente pronuncia (Sez. 5, n. 16976 del 12/2/2020, Rv. 279166), questa Corte ponendosi in linea di continuità con altre precedenti pronunce, alcune anche significativamente risalenti nel tempo, tende ad escludere che la mancata o inefficace citazione del teste per l'udienza determini ex se la decadenza dalla prova orale, a tal fine dovendosi considerare, da un lato, la superfluità del mezzo istruttorio richiesto, dall'altro, le possibili ricadute del differimento sui tempi del processo, la cui ragionevole durata è consacrata al rango di parametro costituzionale ex art. 111 Cost. (Sez. 2, n..21788 del 04/10/2018, dep. 17/05/2019, Pierfederici, Rv. 275593; Sez. 4, n. 48303 del 27/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271143; nonché Sez. 4, n. 53320 del 26/10/2016, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, Sentenza n. 27859 del 21/05/2015, Sammarro, non massimate; Sez. 5, n. 29562 del 01/04/2014, Cataldo, Rv. 262523 e, ancor prima da Sez. 3, n. 13507 del 18/02/2010, Cirullo, Rv. 246604). Altri arresti hanno parimenti affermato che, escluso ogni automatismo al riguardo, l'inerzia della parte nella citazione dei propri testi non determini decadenza, bensì attivi i poteri valutativi del giudice, il quale dovrà tuttavia apprezzare se la mancata citazione sia significativa di volontà abdicativa; se cioè essa sottenda la rinuncia alla prova, la quale costituisce estrinsecazione del principio dispositivo della prova stessa, riconosciuto dall'art. 190 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20851 del 11/03/2015, Zarnbelli, Rv. 263774; Sez. 3, n. 20267 dell8/04/2014, Acerbis, Rv. 259668). L'istanza di fondo che sottende tale impostazione vuole contemperare il diritto della parte a difendersi provando con l'imperativo della ragionevole durata del processo, il quale rimarrebbe frustrato ove si consentisse una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione. Nella medesima prospettiva, per la quale la sola mancata citazione dei testi ad opera della parte non determina decadenza, mentre può procedersi alla revoca solo quando la prova sia superflua e sia stata adottata specifica ordinanza motivata sul punto, si vedano: Sez. 3, n. 24302 del 12/05/2010, L., Rv. 247878; Sez. 3, n. 45450 del 22/10/2008, Agnello, Rv. 241684; Sez. 3 n. 36967 del 12/07/2007, Bencivenghi, Rv. 23794, in senso analogo, Sez. 5 n. 30889 del 16/06/2005, Costanzo, Rv. 232215; nonché sez. 4 n. 21602 del 23/01/2013, Giuliano, non mass. sul punto e Sez. 3 del 10/06/2014, n. 36850, Moretti. Le suindicate decisioni hanno chiarito che l'ordinanza che applica la decadenza, senza avere previamente instaurato il contraddittorio sul punto, è viziata da nullità a regime intermedio, patologia la quale resta sanata se non tempestivamente eccepita nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi del successivo art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.), secondo il regime che le è proprio. Il che è esattamente quanto verificatosi nella fattispecie, ove la decisione del primo giudice di revocare l'ordinanza ammissiva dei testi citati a difesa non è stata oggetto di immediata censura da parte del difensore presente in udienza, che ad essa non si opponeva. 1.1. Esprimono un contrapposto orientamento le decisioni per le quali la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice per l'udienza fissata ai fini della loro escussione determina decadenza per la parte richiedente, con la conseguenza che legittimamente il giudice provvede a revocarne l'ammissione (in termini, Sez. 2, n. 51966 del 25/10/2017, Casolani; Sez. 2, n. 31964 del 22/06/2016, Plithakis; Sez. 4, n. 22585 del 25/01/2017, Laforet, Rv. 270170). Tra gli arresti che aderiscono a tale linea ricostruttiva merita ricordare Sez. 4, n. 2324 del 7/1/2015, Zampagni, Rv. 261922. Con riferimento ad una fattispecie in cui il giudice di merito aveva calendarizzato le udienze rispettivamente dedicate all'esame dei testi indicati dall'accusa e dalla difesa, la Corte ha argomentato che il potere organizzativo della gestione delle udienze trova una specifica base normativa nel disposto combinato di cui agli artt. 468, 495 e 496 cod. proc. pen., sicchè la conseguenza sanzionatoria della decadenza, nel caso di mancata citazione, risulta del tutto coerente, sul piano sistematico, con i principi della ragionevole durata del processo, di oralità ed immediatezza nell'assunzione delle prove: principi che risulterebbero vanificati se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo. In questa prospettiva, l'applicazione della decadenza non risulta incompatibile con esigenze di tutela riconducibili ai principi del processo giusto (ex art. 111 Cost.) o equo (art. 6 Convenzione EDU). Una nutrita schiera di pronunce, alcune delle quali anche molto recenti, assume, da ultimo, che il termine fissato dal giudice per la citazione dei testimoni risulta inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Mamè, Rv. 279758; Sez. 5, n. 17351 del 20/01/2020, Ferrara, Rv. 279387; Sez. 6, n. 46470 del 20/02/2019, Canevelli, Rv. 277390; Sez. 5, n. 20502 del 14/01/2019, Mangiapane, Rv. 275529; Sez. 6, n. 594 del 21/11/2017, (dep. 2018), Marsilio, Rv. 271939; Sez. 2, n. 14439 del 27/02/2013, Lombardo, Rv. 255548). 1.2. In una posizione intermedia tra i due orientamenti citati, sembra infine collocarsi la risalente Sez. 3 del 13 giugno 2007, n. 32423, Licitra, Rv. 237074, secondo la quale l'inosservanza dell'onere di citare i testi ammessi, o di presentarli direttamente in udienza, "pur non dando luogo ad inammissibilità della prova, impedisce tuttavia alla parte di chiedere il rinvio del dibattimento per l'escussione dei propri testi, non citati né presenti". In motivazione, il Collegio ha chiarito che, diversamente opinando, si attribuirebbe alla parte la facoltà di determinare i tempi del processo, che devono invece essere regolati dal giudice, mentre la parte negligente riacquisterà il diritto di fare escutere i propri testimoni solo nell'eventualità che l'istruzione probatoria venga rinviata dal giudice ad altra udienza. 1.3. Orbene, nella fattispecie, a prescindere dalla adesione ad un-O-Yaíl'altro degli orientamenti indicati, gl,h è che la difesa dell'imputato nulla ha opposto nell'immediato rispetto alla decisione del giudice, così decadendo dalla facoltà di eccepire l'illegittimità della decisione; ma decisiva risulta altresì la circostanza esplicitamente indicata nei motivi di ricorso che esponé come la citazione dei testi indicati dalla difesa presso gli indirizzi conosciuti fosse del tutto inane, per la inidoneità di tali riferimenti toponomastici o per irreperibilità dei destinatari. Il che riverbera effetti immediati sulla utilità (nulla) di una eventuale nuova citazione di testi non reperibili per il giudizio.2. Le critiche esposte con il secondo motivo di ricorso riguardano invece profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la prova della responsabilità del ricorrente per la ricettazione della vettura provento di furto (commesso al più tardi il 6 settembre 2012) rinviene dalle modalità stesse della condotta, caratterizzate da chiara evidenza della natura furtiva della vettura che questi conduceva e dalla condotta tenuta all'atto del controllo della polizia giudiziaria, tutti elementi questi altamente sintomatici della consapevolezza della provenienza da delitto della vettura condotta. A fronte di tali inequivoci elementi l'ipotesi dubitativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763). 3. Al rigetto del ricorso non consegue alcun favorevole effetto in termini di prescrizione del reato in epoca successiva alla sentenza di appello, la data del commesso reato istantaneo non può infatti farsi retroagire oltre il 6 settembre 2012, data ultima di possibile commissione del furto. In ragione della pena edittale prevista per il reato di ricettazione e della interruzione del termine il tempo necessario a prescrivere il reato è di anni 10, cui devono aggiungersi giorni 60 di sospensione (in ragione della natura della richiesta di rinvio del difensore, Sez. u. n. 1021 del 28/11/2001, Rv. 220509) oltre ad almeno giorni 10 di sospensione in ragione del temine di quarantena per l'impedimento dedotto. Tenuto conto delle cause di sospensione ed interruzione il termine di prescrizione viene a cedere ben oltre 1'11 novembre 2022. 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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