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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31260/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9405/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Paisiello n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n.2158/07/15, depositata il 19 ottobre 2015, della Commissione tributaria regionaledella Puglia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

IVA [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2158/07/15, depositata il 19 ottobre 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello della stessa odierna ricorren te, così confermando la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso tre avvisi di accertamento recanti recupero a tassazione, relativamente agli anni 2006, 2007 e 2008, dell’Iva versata in violazione del d.l. n. 331 del 1993, art. 50 bis, conv. in l. n. 427 del 1993; - [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

Considerato che:

1. – in via pregiudiziale va senz’altro dichiarata l’estinzione del giudizio;

2. – deve rilevarsi, innanzitutto, che il controricorrente ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell’importo dovuto; -il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.» (comma 2 ter); - «Le controversie definibili no n sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «L'eventuale diniego dell a definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13);

3. –risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, - giustappunto calcolato nella misura del 5% del valore della controversia, - e, dall’altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata;

4. –per di più va rimarcato che l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esito al provvedimento (del 13 novembre 2017) di annullamento, in autotutela, degli avvisi di accertamento in contestazione tra le parti; –e, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n.9753; Cass., 23 settembre 2011, n. 19533), risultando, così, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351);

5. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti de ll’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9405/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Paisiello n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n.2158/07/15, depositata il 19 ottobre 2015, della Commissione tributaria regionaledella Puglia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. IVA [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2158/07/15, depositata il 19 ottobre 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello della stessa odierna ricorren te, così confermando la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso tre avvisi di accertamento recanti recupero a tassazione, relativamente agli anni 2006, 2007 e 2008, dell’Iva versata in violazione del d.l. n. 331 del 1993, art. 50 bis, conv. in l. n. 427 del 1993; - [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. Considerato che: 1. – in via pregiudiziale va senz’altro dichiarata l’estinzione del giudizio; 2. – deve rilevarsi, innanzitutto, che il controricorrente ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell’importo dovuto; -il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.» (comma 2 ter); - «Le controversie definibili no n sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «L'eventuale diniego dell a definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); 3. –risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, - giustappunto calcolato nella misura del 5% del valore della controversia, - e, dall’altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata; 4. –per di più va rimarcato che l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esito al provvedimento (del 13 novembre 2017) di annullamento, in autotutela, degli avvisi di accertamento in contestazione tra le parti; –e, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n.9753; Cass., 23 settembre 2011, n. 19533), risultando, così, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351); 5. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti de ll’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compe
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