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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 17326/2023

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c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, co. 2 e 3, d. lgs. 165/2001, sostenendo che ad alcuni lavoratori che ne avevano fatto richiesta entro il 12.1.2011 erano stati attribuiti i riposi compensativi, viceversa denegati successivamente, il tutto in violazione del principio di parità di trattamento, di cui alla citata normativa primaria; 3.1 l’art. 5 d. lgs. 66/2003 prevede che lo straordinario possa essere regolato con le maggiorazioni retributive o con i riposi compensativi; l’avere optato il datore di lavoro, da un certo momento in poi ed in ragione delle domande pervenute fino ad una certa data, nel senso di escludere la regolazione con i riposi non è fatto in sé solo illegittimo – né vi è denuncia di altre sp ecifiche violazioni - e, se quanto sopra non esclude la necessaria copertura con la retribuzione di quanto non lo sia con i riposi, ove ricorrano i relativi presupposti e sulla base di quanto sopra detto, non rende però contra legemil diniego dei riposi stessi; d’altra parte, il passaggio, da un certo momento in poi, ad una diversa regolazione delle conseguenze in termini di corrispettivo del lavoro straordinario, essendo in sé non illegittima, comporta inevitabilmente qualche forma di cesura temporale tale da determinare difformità di trattamento, che però non assume alcuna caratura giuridicamente rilevante, anche in ragione del fatto che comunque, se straordinario, secondo le caratteristiche di cui si è detto, propriamente vi sia, anche la remunerazione è destinata comunque ad esservi;

4. la sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello, affinché essa, in diversa composizione, svolga gli accertamenti e le valutazioni di cui al punto 2.5 che precede; P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di

c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, co. 2 e 3, d. lgs. 165/2001, sostenendo che ad alcuni lavoratori che ne avevano fatto richiesta entro il 12.1.2011 erano stati attribuiti i riposi compensativi, viceversa denegati successivamente, il tutto in violazione del principio di parità di trattamento, di cui alla citata normativa primaria; 3.1 l’art. 5 d. lgs. 66/2003 prevede che lo straordinario possa essere regolato con le maggiorazioni retributive o con i riposi compensativi; l’avere optato il datore di lavoro, da un certo momento in poi ed in ragione delle domande pervenute fino ad una certa data, nel senso di escludere la regolazione con i riposi non è fatto in sé solo illegittimo – né vi è denuncia di altre sp ecifiche violazioni - e, se quanto sopra non esclude la necessaria copertura con la retribuzione di quanto non lo sia con i riposi, ove ricorrano i relativi presupposti e sulla base di quanto sopra detto, non rende però contra legemil diniego dei riposi stessi; d’altra parte, il passaggio, da un certo momento in poi, ad una diversa regolazione delle conseguenze in termini di corrispettivo del lavoro straordinario, essendo in sé non illegittima, comporta inevitabilmente qualche forma di cesura temporale tale da determinare difformità di trattamento, che però non assume alcuna caratura giuridicamente rilevante, anche in ragione del fatto che comunque, se straordinario, secondo le caratteristiche di cui si è detto, propriamente vi sia, anche la remunerazione è destinata comunque ad esservi; 4. la sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello, affinché essa, in diversa composizione, svolga gli accertamenti e le valutazioni di cui al punto 2.5 che precede; P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di
Sentenza Cassazione n. 17326/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris