CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n.121/27755 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica e adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 1 e 2, come il dato quantitativo, oggettivamente apprezzabile, le modalità della custodia, l'assenza di reddito tale da giustificare l'acquisto a titolo di scorta, la detenzione di strumenti atti alla pesatura. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, in cui sono proposti elementi di fatto alternativi. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). • [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11416 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1957/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27755/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n.121/27755 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica e adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 1 e 2, come il dato quantitativo, oggettivamente apprezzabile, le modalità della custodia, l'assenza di reddito tale da giustificare l'acquisto a titolo di scorta, la detenzione di strumenti atti alla pesatura. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, in cui sono proposti elementi di fatto alternativi. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MP.Q.M