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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23725/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha riqualificato i fatti di bancarotta fraudolenta documentale ascritti a [OSCURATO:PERSONA] in bancarotta semplice di cui all'art. 217 /2 L. Fall. rideterminando la pena principale e quella accessoria. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo l'intervenuta prescrizione dei reati ai capi a) e b) antecedentemente alla sentenza di appello, all'esito dell'intervenuta riqualificazione.

3. Con memoria trasmessa a mezzo Pec in data 29.4.2022 il ricorrente ha insistito nel ricorso.

4. Il ricorso è fondato, atteso che quanto al capo a) il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è maturato alla data del 9.3.2018, a decorrere dalla data di fallimento del 9.9.2010 della soc. fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e del pari per il capo b) è maturato alla data del 14.1.2019 dalla data di fallimento del 14.7.2021 della soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

5. In mancanza di sospensioni, dunque, è maturata per entrambi i reati la prescrizione antecedentemente alla sentenza di appello del 14.4.2021. 6.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata :senza rinvio per essere i reati ascritti all'imputato estinti per intervenuta prescrizione P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 20 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano ha riqualificato i fatti di bancarotta fraudolenta documentale ascritti a [OSCURATO:PERSONA] in bancarotta semplice di cui all'art. 217 /2 L. Fall. rideterminando la pena principale e quella accessoria. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo l'intervenuta prescrizione dei reati ai capi a) e b) antecedentemente alla sentenza di appello, all'esito dell'intervenuta riqualificazione. 3. Con memoria trasmessa a mezzo Pec in data 29.4.2022 il ricorrente ha insistito nel ricorso. 4. Il ricorso è fondato, atteso che quanto al capo a) il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi è maturato alla data del 9.3.2018, a decorrere dalla data di fallimento del 9.9.2010 della soc. fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e del pari per il capo b) è maturato alla data del 14.1.2019 dalla data di fallimento del 14.7.2021 della soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. In mancanza di sospensioni, dunque, è maturata per entrambi i reati la prescrizione antecedentemente alla sentenza di appello del 14.4.2021. 6.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata :senza rinvio per essere i reati ascritti all'imputato estinti per intervenuta prescrizione P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 20 -
Sentenza Cassazione n. 23725/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris