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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 16785/2024

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la mancanza di motivazione in punto di mancato proscioglimento per tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale - con percorso argomentativo non manifestamente illogico - escluso l'applicabilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando il quantitativo non trascurabile di sostanzik stupefacente detenuto, idoneo alla preparazione di venti dosi medie singole di cocaina, altresì richiamando l'elevato pericolo per la salute pubblica, tale per cui l'offesa non può certamente qualificarsi in termini di minima offensività, e considerando, infine, l'abitualità della condotta, posto che l'imputato è gravato da un precedente penale specifico e ha dichiarato di essere un "corriere", come tale stabilmente dedito alla distribuzione della sostanza stupefacente (cfr. ad es.

Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23/02/2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la mancanza di motivazione in punto di mancato proscioglimento per tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale - con percorso argomentativo non manifestamente illogico - escluso l'applicabilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando il quantitativo non trascurabile di sostanzik stupefacente detenuto, idoneo alla preparazione di venti dosi medie singole di cocaina, altresì richiamando l'elevato pericolo per la salute pubblica, tale per cui l'offesa non può certamente qualificarsi in termini di minima offensività, e considerando, infine, l'abitualità della condotta, posto che l'imputato è gravato da un precedente penale specifico e ha dichiarato di essere un "corriere", come tale stabilmente dedito alla distribuzione della sostanza stupefacente (cfr. ad es. Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024.
Sentenza Cassazione n. 16785/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris