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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08230/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo, riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Palermo del 24.11.2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione all'art. 73 del DPR 309/90 riducendo la pena inflitta..

2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e in ordine alla riconosciuta recidiva.

3. La Corte territoriale, concordemente rispetto al giudice di primo grado, ha negato la richiesta riqualificazione valorizzando non solo il profilo ponderale ma anche le modalità di confezionamento e occultamento e il grado di purezza, escludendo ogni forma organizzativa rudimentale ed evidenziando, piuttosto, la correlazione con ambienti criminali organizzati.

Motivazione corretta cui si oppone, quindi, una mera riproposizione di personali prospettive.

E quanto alla recidiva ha evidenziato il collegamento tra il fatto giudicato e altri precedenti in funzione della maggiore riprorevolezza del fatto sub iudice.

Così rispettando i canoni in materia di valutazione della recidiva.

Il ricorso è quindi inammissibile e tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C nsigliere esten ore 41 I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo, riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Palermo del 24.11.2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione all'art. 73 del DPR 309/90 riducendo la pena inflitta.. 2. È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha lamentato vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e in ordine alla riconosciuta recidiva. 3. La Corte territoriale, concordemente rispetto al giudice di primo grado, ha negato la richiesta riqualificazione valorizzando non solo il profilo ponderale ma anche le modalità di confezionamento e occultamento e il grado di purezza, escludendo ogni forma organizzativa rudimentale ed evidenziando, piuttosto, la correlazione con ambienti criminali organizzati. Motivazione corretta cui si oppone, quindi, una mera riproposizione di personali prospettive. E quanto alla recidiva ha evidenziato il collegamento tra il fatto giudicato e altri precedenti in funzione della maggiore riprorevolezza del fatto sub iudice. Così rispettando i canoni in materia di valutazione della recidiva. Il ricorso è quindi inammissibile e tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il C nsigliere esten ore 41 I [OSCURATO:PERSONA]