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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45797/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 6/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Avellino in data 16/2/2016 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per più delitti di rapina aggravata; ritenuto che i tre motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, avuto riguardo alla riconducibilità delle fattezze fisiche del rapinatore all'imputato ed all' esecuzione della rapina dopo che egli aveva fatto ingresso in Italia dall'Albania, sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e segg. della sentenza impugnata), oltre che volti, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 (evenienze queste, escluse nel caso di specie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 6/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Avellino in data 16/2/2016 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per più delitti di rapina aggravata; ritenuto che i tre motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, avuto riguardo alla riconducibilità delle fattezze fisiche del rapinatore all'imputato ed all' esecuzione della rapina dopo che egli aveva fatto ingresso in Italia dall'Albania, sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e segg. della sentenza impugnata), oltre che volti, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 (evenienze queste, escluse nel caso di specie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris