CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 1964
Cassazione n. 14758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1964 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.STABILE Luigi ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso pluri-aggravato e, con il riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno mesi due di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all'accertamento della responsabilità a suo carico in ragione della inattendibilità del riconoscimento foto- grafico operato dalla persona offesa e in ordine alla misura del trattamento san- zionatorio applicato. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto del tutto generici, in fatto e privi di confronto con la motiva- zione della sentenza impugnata che risulta logica e congrua in punto di riconosci- mento della responsabilità del ricorrente e del trattamento sanzionatorio. Invero il giudice di appello ha fornito congrua motivazione degli elementi fat- tuali che hanno ricondotto il prevenuto all'attività furtiva, laddove il riconoscimento operato dal teste era corroborato dal soprannome con cui veniva chiamato il correo nel quartiere ("zio Gigi"), di talchè la individuazione fotografica risultava confortata da tale elementOidentificativo, nonché dal fatto che la refurtiva - stata trasferita e ritrovata in una cantina dell'edificio in cui lo STABILE abitava. 3.1 La pena detentiva è stata poi determinata sulla base di criteri edittali orientati verso valori edittali medio-minimi (un anno mesi due di reclusione ed euro 300 di multa). Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determina- zione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudi- cante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Ser- ratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255:153), come pure il Itir:131zEtnThtla gravità del reato o ìflla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Il giudice distrettuale ha peraltro evidenziato come la determinazione di una pena in misura superiore al minimo edittale sia giustificata dall'intensità del dolo e dai profili organizzativi del furto realizzato notte tempo presso l'esercizio commerciale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al versamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 M