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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33483/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, è manifestamente infondato stante la preclusione normativa espressamente prevista nell'art. 69, comma quarto, cod.' pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, è manifestamente infondato stante la preclusione normativa espressamente prevista nell'art. 69, comma quarto, cod.' pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33483/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris