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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26107/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i reati satellite avvinti dalla continuazione; Considerato, che tale motivo si risolve in un inammissibile sollecitazione ad un rinnovato esame di merito della regiudicanda in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello in sede di rinvio ha motivato congruamente gli aumenti di pena, peraltro operati in misura minimale, in ragione della ritenuta continuazione in considerazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, della personalità dell'imputato, quale emersa dalle condotte illecite poste in essere, e dei numerosi precedenti penali dell'imputato; Ritenuto, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, censura la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio di rinvio; Considerato che tale motivo è manifestamente infondato, in quanto, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 (dep. 2019), Malventi, Rv. 274828-01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i reati satellite avvinti dalla continuazione; Considerato, che tale motivo si risolve in un inammissibile sollecitazione ad un rinnovato esame di merito della regiudicanda in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello in sede di rinvio ha motivato congruamente gli aumenti di pena, peraltro operati in misura minimale, in ragione della ritenuta continuazione in considerazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, della personalità dell'imputato, quale emersa dalle condotte illecite poste in essere, e dei numerosi precedenti penali dell'imputato; Ritenuto, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, censura la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio di rinvio; Considerato che tale motivo è manifestamente infondato, in quanto, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 (dep. 2019), Malventi, Rv. 274828-01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso