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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 18106/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 04/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 09/03/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 comma primo cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta responsabilità penale del prevenuto (segnatamente in relazione al contegno silente serbato dall'imputato nel corso del giudizio), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento: sul punto, si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento al compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato sulla riconducibilità del conto corrente su cui era stato effettuato il bonifico da parte della persona offesa, in mancanza di denunce di smarrimento e/o furto della carta d'identità utilizzata dall'odierno ricorrente ed essendo anzi detta carta risultata pienamente corrispondente a quella da lui rilasciata dal Comune di Napoli, nonché sulla carenza di giustificazioni attendibili comprovanti una ricostruzione alternativa dei fatti, volta a smentire che fosse stato proprio lui ad indicare alla persona offesa agli estremi per l'effettuazione del bonifico (trattandosi di dati riservati e personali) e che, quindi, fosse lui l'unico interessato a percepire il profitto ingiusto della truffa; ritenuto, pure, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd.

"doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 04/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 09/03/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 comma primo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta responsabilità penale del prevenuto (segnatamente in relazione al contegno silente serbato dall'imputato nel corso del giudizio), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento: sul punto, si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento al compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato sulla riconducibilità del conto corrente su cui era stato effettuato il bonifico da parte della persona offesa, in mancanza di denunce di smarrimento e/o furto della carta d'identità utilizzata dall'odierno ricorrente ed essendo anzi detta carta risultata pienamente corrispondente a quella da lui rilasciata dal Comune di Napoli, nonché sulla carenza di giustificazioni attendibili comprovanti una ricostruzione alternativa dei fatti, volta a smentire che fosse stato proprio lui ad indicare alla persona offesa agli estremi per l'effettuazione del bonifico (trattandosi di dati riservati e personali) e che, quindi, fosse lui l'unico interessato a percepire il profitto ingiusto della truffa; ritenuto, pure, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10
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