CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'indagato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza in data 15 giugno 2021 con cui il GIP del Tribunale di Firenze aveva rigettato la richiesta di restituzione delle somme di euro 27.219,04, euro 13.539,42, euro 76.593,18 e di un immobile, oggetto di sequestro preventivo nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, consistente in indebite compensazioni di crediti inesistenti per la somma di euro 72.622,67. 2. La difesa dell'indagato presenta due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per insussistenza del fumus commissi delicti, essendo sopravvenuta la prescrizione del reato. Espone che, secondo l'originaria contestazione contenuta nel decreto di sequestro preventivo, le compensazioni indebite erano avvenute nel 2014 per crediti afferenti al 2013 (euro 72.662,37) e nel 2015 per crediti afferenti al 2014 (C 52.158,49). Il procedimento era originato dalla comunicazione della notizia di reato inviata dall'Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica sulla base dell'atto di recupero n. T8BCR0400063/2019 emesso ai sensi dell'art. 1, comma 421, I. n. 311 del 2004 e notificato al contribuente il 15 novembre 2019. Precisa che in data 25 maggio 2021 l'indagato aveva ottenuto in autotutela uno sgravio parziale che aveva portato il debito tributario dalla somma di euro 125.140,86 a euro 21.244,67. Tuttavia, l'Agenzia delle entrate aveva trasmesso una nota riepilogativa alla Procura della Repubblica con cui comunicava che gli importi indebitamente compensati erano stati quantificati in euro 72.600,67 per il 2014 e in euro 39.999,19 nel 2015 e che le somme erano già state iscritte a ruolo in larga parte a seguito dell'attività di liquidazione per il 2014 e il 2015. Osserva che l'allegato alla nota recava la complessiva situazione debitoria e non era annoverabile tra gli atti interruttivi della prescrizione; inoltre era indipendente e antecedente rispetto all'atto di recupero T8BCR0400063 che era stato annullato. Sostiene che le indebite compensazioni erano pari ad euro 112.599,86, di cui euro 21.244,67 secondo l'atto di recupero ed euro 91.355,19 secondo precedenti iscrizioni a ruolo già effettuate a seguito di non meglio precisate "attività di liquidazione delle dichiarazioni". Pertanto, tali somme risultavano da iscrizioni a ruolo e non da uno degli atti che giustificavano l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000. Precisa dunque che i crediti usati in compensazione per l'importo di euro 72.622,67 (unica contestazione rimasta nel capo d'imputazione dopo l'archiviazione parziale dell'annualità 2015) erano da ricondurre solo in minima parte all'atto di recupero posto alla base del sequestro (a tutto concedere solo per l'importo di euro 21.244,67), mentre la parte più cospicua, che integrava il superamento della soglia, traeva origine da iscrizioni a ruolo di cui non si conoscevano le date, gli atti-presupposto, gli atti di accertamento e perciò non erano idonee a interrompere la prescrizione.Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge su un punto decisivo della motivazione ai fini dell'integrazione del fumus commissi delicti e cioè se l'atto di recupero sia da annoverare o meno tra quelli interruttivi della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che, in seguito a una serie di eventi specificamente indicati nell'ordinanza impugnata, il Pubblico ministero ha restituito a Rondinelli l'immobile, le somme di euro 27.219,04, di euro 13.539,42, di euro 3.992,51, trattenendo in sequestro la somma di euro 72.600,67, pari all'importo indebitamente compensato per l'anno d'imposta 2013. Ha escluso la prescrizione del reato del 2014 relativo alle indebite compensazioni del 2013 (unica parte della contestazione che è residuata) poiché l'atto di recupero T8BCR0400063/2019 è un atto di accertamento idoneo a interrompere i termini di prescrizione secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, presentando tutti i requisiti di forma e di sostanza. Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'avviso di recupero di credito d'imposta ex art. 1, comma 421, della I. n. 311 del 2004, con cui l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché delle relative sanzioni ed interessi, ha natura prodromica, e non consequenziale, all'avviso di accertamento, per cui l'omessa adozione di quest'ultimo atto impositivo non incide sulla sua legittimità, né comporta alcuna menomazione del diritto di difesa del contribuente, atteso che, come l'avviso di accertamento, deve essere motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell'azione di recupero ed ha valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. civ., Sez. 5., n. 8429 del 31/03/2017, Rv. 643612-01). Il Tribunale del riesame non ha però motivato in merito al contenuto della nota. Ha dato per acquisite le conclusioni dell'Agenzia delle entrate, in merito all'esistenza di altre somme indebite "già iscritte a ruolo, in larga parte a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni per il 2014 e il 2015", senza verificare se sia correttamente iniziata la procedura di recupero di questi crediti e se per essi esistano atti di accertamento o equipollenti ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione. L'ordinanza va pertanto annullata per consentire al Tribunale del riesame di effettuare le verifiche del caso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Così deci