CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04919/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 marzo 2019, la Corte di appello di Roma accoglieva parzialmente l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione patita per un 1 anno, 4 mesi e 1 giorno, dall'Il giugno 2014 al 12 ottobre 2015 (1 mese e 26 giorni in carcere e la restante parte in regime di arresti domiciliari) nell'ambito di un procedimento penale per fatti di droga, con accuse dalle quali [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Velletri resa il 25 gennaio 2016 e divenuta definitiva il 19 marzo 2016; veniva così liquidato in favore del richiedente l'importo di 14.610 euro, oltre rivalutazione e interessi. 2. In accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che contestava la quantificazione dell'indennizzo, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10541 del 9 marzo 2021, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, rimarcando sia che, a differenza di quanto affermato dai giudici della riparazione, il richiedente aveva fatto ricorso al Tribunale del Riesame che aveva respinto l'impugnazione cautelare, sia che l'affermazione circa il degrado familiare di [OSCURATO:PERSONA] era assertiva e apodittica, sia che era del tutto immotivata la equiparazione, consistente in una livellazione verso il basso, della somma scelta a titolo di ristoro per due misure cautelari di ben differente impatto. 3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 14 aprile 2022, confermava l'importo già liquidato a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione, ovvero 14.610 euro. 4. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello romana, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di quantificazione della somma riconosciuta, evidenziando che il giudice del rinvio non si è limitato al giudizio sul quantum debeatur, nel solco tracciato dalla pronuncia rescindente, ma ha indebitamente proceduto a una propria e autonoma analisi circa l'an della pretesa, ciò al fine di confermare la misura del risarcimento stigmatizzata dal giudice di legittimità. Del resto, sottolinea la difesa, sull'esclusione di elementi di colpa grave in capo al richiedente si era formato il giudicato, per cui il tema della sussistenza della colpa, grave o lieve, non avrebbe potuto essere nuovamente approfondito. Peraltro, le affermazioni della Corte di appello sulla presunta colpa grave del richiedente, oltre a violare apertamente il limite del devoluto, incidendo su un punto della decisione coperto dal giudicato, sarebbero anche manifestamente illogiche, posto che [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, non ha affatto mentito, riferendosi la sua affermazione "i/ mio cellulare lo uso solo io" all'utenza a lui Fs intestata, essendo emerso che l'altra utenza menzionata nell'ordinanza cautelare, intestata a un cittadino pachistano, aveva di certo un uso promiscuo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dal ricorso, occorre premettere che la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza rescindente, ha rimarcato tre punti critici della prima ordinanza: 1) era erronea affermazione della Corte territoriale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] a suo tempo non aveva presentato ricorso al Tribunale del Riesame che avrebbe avuto buone possibilità di essere accolta; 2) il richiamo alle "degradate condizioni dell'entourage familiare" di [OSCURATO:PERSONA] era assertivo e non supportato da alcun dato di fatto; 3) era immotivata l'equiparazione, livellata verso il basso, della somma scelta a titolo di ristoro per due misure cautelari che segnano in misura diversa il destinatario. 2. Orbene, nel confermare l'importo già liquidato nel primo provvedimento, il giudice del rinvio, invero discostandosi in parte qua dal perimetro valutativo tracciato nella sentenza rescindente, ha sottolineato che l'istanza di riparazione avrebbe dovuto essere rigettata, sussistendo profili di colpa grave a carico di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, aveva negato l'evidenza, affermando che il cellulare a lui intestato era esclusivamente a lui in uso, mentre in realtà era assodato che tale apparecchio di notte passava anche nelle mani dei correi, per tornare nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] di giorno. Peraltro, hanno aggiunto i giudici del rinvio, il richiedente aveva realmente posto in essere attività di spaccio nei giorni e mesi immediatamente precedenti i fatti in contestazione, come dimostrato anche dalle affermazioni degli acquirenti, che si recavano a Pavona per incontrare "Loris", nome di battesimo di Ciannbotti. Questi, peraltro, erano gli unici fatti ammessi dal richiedente, se non altro perché per gli stessi il ricorrente era stato tratto più volte in arresto. Dunque, secondo l'ordinanza impugnata, il giudice che ha emesso la misura non avrebbe potuto, all'esito dell'interrogatorio e delle pregresse e recenti condotte da lui tenute, ritenere [OSCURATO:PERSONA] estraneo ai fatti che gli erano stati ascritti. Ovviamente, la Corte territoriale ha doverosamente tenuto conto che, in assenza di impugnazione da parte della Procura generale e del Ministero dell'Economia, sul punto si era formato il giudicato; e tuttavia i rilievi del giudici del rinvio circa la sussistenza di seri profili di colpa a carico del richiedente sono valsi a ritenere non meritevoli di accoglimento le ulteriori voci invocate dalla difesa, e ciò anche in base ad altre considerazioni: in primo luogo, l'istanza di riesame fu presentata da [OSCURATO:PERSONA], ma fu rigettata dal Tribunale, per cui l'errore percettivo compiuto nella prima ordinanza era destinato a restare privo di ripercussioni pratiche.In secondo luogo, si è osservato che il mutamento di vita del richiedente è stato soltanto affermato nel corso dell'interrogatorio, ma non dimostrato, non bastando il mero fatto di essere in attesa di un figlio per provare di aver cambiato vita, e ciò senza considerare che, come già rilevato dal primo giudice, alla nascita del primo figlio, Ciannbotti era già agli arresti domiciliari, per cui ha potuto stare vicino al neonato e alla consorte, il cui parto non è risultato che sia stato problematico in ragione della condizione restrittiva del richiedente. 3. In definitiva, pur se con un provvedimento non proprio aderente alle indicazioni ermeneutiche provenienti dalla sentenza rescindente, il giudice del rinvio, nel criticare ampiamente la prima ordinanza che aveva riconosciuto l'indennizzo in favore del richiedente, ha comunque specificato chiaramente le ragioni ostative alla liquidazione delle ulteriori voci negate a Ciannbotti, per cui deve ritenersi che, sia pure implicitamente, possano ritenersi superate le lacune argomentative che avevano portato alla sentenza di annullamento, non potendo sottacersi che le argomentazioni esposte nell'ordinanza impugnata, per quanto per molti versi esorbitanti dal compito assegnato dalla Quarta Sezione di questa Corte, siano nel complesso coerenti e comunque prive di profili di irrazionalità, e tanto anche in ragione dell'incompletezza del primo provvedimento che, per quanto non formalmente censurata mediante impugnazione degli organi a ciò preposti, era stata sostanzialmente evocata pure dalla sentenza rescindente. 3. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va disatteso, con conseguente onere del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricor