CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 33915/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in epigrafe, il Tribunale di Pescara – incomposizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesol’istanza presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, volta alla declaratoria diviolazione del divieto di bis in idem, per esser state pronunciate a suo carico piùsentenze asseritamente per il medesimo fatto (trattasi del reato di cui all’art.572 cod. pen., commesso con condotta protrattasi - stante la contestazione“aperta” - fino alla sentenza di primo grado del 19/05/2022, per il quale èintervenuta condanna ad opera del Tribunale di Pescara in composizionecollegiale in data 06/10/2025, passata in giudicato il 07/03/2026 e del reato dicui all’art. 612 secondo comma cod. pen., commesso fino al 26/08/2024,giudicato con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pescara in data 11/03/2025,divenuta irrevocabile il 12/04/2025).Il provvedimento reiettivo si fonda sul dato della non coincidenzatemporale riscontrabile fra le date di commissione dei diversi fatti, che nonpossono essere reputati – contrariamente alla tesi prospettata dalla difesa – traloro identici.2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo nullità dell’ordinanza impugnata, per inosservanzao erronea applicazione della legge penale e per difetto della motivazione.3. L’impugnazione è inammissibile, in quanto meramente reiterativa diuna linea critica già portata all’attenzione del giudice dell’esecuzione e da questianalizzata senza l’intervento di qualsivoglia errore in diritto; le ragioni poste afondamento del provvedimento impugnato, inoltre, sono sorrette da unastruttura motivazionale ampia e congruente, dalla quale è assente qualsivogliaspunto di contraddittorietà.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamentodella somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve esseredisposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.