CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33904/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente rORDINANZA dA- CL( ) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di CREMONApok-,1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cremona ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro mille di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 4 comma 3 legge cit., con il beneficio della sospensione condizionale e la confisca dei manganelli in sequestro. Considerato che l'impugnazione avverso il descritto provvedimento, proposta dalla difesa in data 8 settembre 2023 (cfr. appello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) relativa a pena pecuniaria, è sottoscritta da difensore che non è risultato iscritto tra gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte. Ritenuto che detta impugnazione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il