CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 44697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQU:[LA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tt [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputata in termini di truffa e se ne invoca la derubricazione nel delitto di insolvenza fraudolenta, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza della colpevolezza della prevenuta per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente