CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43505/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 luglio 1980 avverso la sentenza n. 1338/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Trieste il 3 ottobre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 30 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 ottobre 2019 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Udine 1'11 luglio 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per due reati di truffa. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale indicato il concreto contributo, arrecato dal ricorrente alla realizzazione della truffa di cui al capo E) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Al fine dell'affermazione della responsabilità penale, sarebbero insufficienti gli elementi su cui la Corte del merito avrebbe fondato il menzionato concorso, ossia: la partecipazione dell'imputato a un incontro, in cui l'autore materiale della truffa 9,7 •n• aveva visionato il veicolo, oggetto del raggiro; il rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di un blocchetto degli assegni, da cui proveniva il titolo utilizzato dal correo per l'esecuzione del reato; l'identità delle modalità di esecuzione della truffa, commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per la quale era provato il concorso dell'imputato. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto che gli indizi emersi, valutati unitariamente, costituivano prova certa del concorso del ricorrente anche nel reato di truffa di cui al capo E), consistito nell'avere i due coimputati incontrato [OSCURATO:PERSONA], che aveva posto in vendita con un annuncio on line la sua autovettura, e corrisposto un assegno insuscettibile di essere posto all'incasso, così da procurarsi l'ingiusto profitto della consegna dell'autovettura, di seguito radiata per l'esportazione in un paese dell'Unione europea. In particolare, la menzionata Corte ha sottolineato che il "giro di prova" dell'autovettura e il rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di un blocchetto degli assegni, da cui proveniva il titolo utilizzato dal correo per l'esecuzione del reato, dovevano essere considerati congiuntamente alle modalità di esecuzione del reato in questione, che erano sostanzialmente sovrapponibili alla truffa commessa il mese precedente ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per la quale era provato con certezza il concorso nel reato del Braididh. La Corte del merito, quindi, ha singolarmente esaminato gli indizi, per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa, e, successivamente, ne ha effettuato una valutazione congiunta, pervenendo ad affermare la loro concludenza al fine dell'affermazione della responsabilità dell'appellante per i reati ascrittigli. In tal modo il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605) secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità. Nessun vizio inficia, dunque, la sentenza impugnata mentre le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 c.p.p.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al Giudice della legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente G