CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27595/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 del Tribunale di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha assolto FilippoMargani dal reato di cui all’art. 189, commi 1 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,contestatogli per un fatto asseritamente commesso a Milano il 17 febbraio 2022,pronunciando sentenza con la formula «perché il fatto non costituisce reato».In dettaglio, il giudice di primo grado, all’esito del giudizio abbreviato, haritenuto che, sebbene fosse stata accertata nella sua materialità la verificazionedel sinistro intercorso tra il taxi condotto dall’imputato e il pedone [OSCURATO:PERSONA] la corsia ciclabile di [OSCURATO:PERSONA], non fosse stata raggiunta la provadella consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di aver causato un incidente stradale.Secondo il Tribunale, infatti, l’urto doveva essere stato di minima entità, nonavendo provocato alcun danno visibile al veicolo; parimenti, non sarebbe emersala consapevolezza dell’imputato in ordine al fatto che il Rossi avesse riportatolesioni personali, né che tali lesioni richiedessero cure mediche. Contrariamente aquanto riportato nella comunicazione di notizia di reato, il giudice ha accertato cheil pedone era rimasto in piedi dopo l’impatto, osservando che un’eventuale cadutaa terra avrebbe potuto indurre l’imputato a rappresentarsi la possibile esistenza dilesioni.2. Con ordinanza del 28 maggio 2026, la Corte d’appello di Milano ha dispostola trasmissione degli atti alla Corte Suprema di cassazione a seguito dell’appelloproposto dal Procuratore generale presso la medesima Corte d’appello.3. L’atto di impugnazione si articola in un unico motivo, con il quale sideducono l’erronea valutazione degli elementi di prova, l’erronea ricostruzione delfatto e l’erronea applicazione della norma incriminatrice. Secondo il Procuratoregenerale impugnante, la motivazione della sentenza è contraddittoria e noncoerente con il materiale probatorio acquisito, poiché, pur avendo il Tribunalericonosciuto l’esistenza di un contatto tra il taxi condotto dall’imputato e il pedoneRossi, ha tuttavia escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per laconfigurabilità del reato.In particolare, si evidenzia come lo stato di alterazione e la reazioneaggressiva del [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe sceso dal taxi urlando e avrebbeschiaffeggiato il pedone, costituiscano una chiara dimostrazione dellaconsapevolezza dell’avvenuto incidente. Inoltre, dalla visione delle immaginiregistrate dalle telecamere di videosorveglianza sarebbe emerso che l’imputatoera sceso dall’auto per verificare l’assenza di danni al veicolo conseguentiall’impatto con il pedone. Ad avviso dell’impugnante, ai fini della configurabilitàdell’elemento soggettivo del reato contestato rileva la rappresentazione del rischioal momento del fatto e non già la successiva verifica delle conseguenzeconcretamente derivate dall’incidente.L’impugnazione richiama, inoltre, il contenuto della prova testimoniale, dallaquale sarebbe emerso che la vittima, dopo l’impatto e la successiva aggressione,appariva in stato confusionale. I referti medici acquisiti agli atti hanno poidocumentato lesioni personali consistite, in particolare, in una frattura dellascapola, con prognosi complessiva di trentacinque giorni.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità.5. Il difensore della parte civile ha depositato memoria, conclusioni e notaspese, evidenziando che è pendente questione di legittimità costituzionale dell’art.593, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui preclude l’appello del Pubblicoministero avverso le sentenze di proscioglimento da reati per i quali è prevista lacitazione diretta e, nel merito, chiedendo l’accoglimento del ricorso percontraddittorietà della motivazione.6. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria chiedendo chel’impugnazione, da qualificare come appello sia per il nomen iuris che per ilpetitum, sia dichiarata inammissibile; in subordine, ha chiesto che l’impugnazionesia dichiarata inammissibile in quanto tendente a una rivalutazione delle prove.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, da ritenere ammissibile in base al combinato disposto degli artt.593, comma 2, 550, comma 1, e 608, comma 1, cod. proc. pen. in quanto propostoavverso sentenza inappellabile perché inerente a delitto per il quale è ammessa lacitazione diretta e deducente il vizio di contraddittorietà della motivazione, èfondatamente proposto.2. La motivazione è, infatti, manifestamente illogica.I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell'assistenzaoccorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada,costituiscono fattispecie di pericolo; la prima è finalizzata a garantirel'identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell'altrui integrità fisica nellacircolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre laseconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nellamedesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimasteferite (Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, dep. 2024, Morelli, Rv. 285676 – 01).Il Tribunale ha descritto puntualmente la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA]:subito dopo il sinistro l’imputato era sceso dal taxi urlando, aveva schiaffeggiato ilpedone e si era accertato che il suo automezzo non avesse riportato danni.Tale condotta, che contraddice l’assunto secondo il quale l’imputato nonavesse consapevolezza di aver causato un sinistro, avrebbe dovuto essere valutataalla luce della tutela giuridica offerta dalla norma contestata e della giurisprudenzainterpretativa della Corte di legittimità in base alla quale colui che si fermi perpochi istanti anche scendendo dal mezzo e interloquendo con le persone coinvoltenel sinistro, dandosi, tuttavia alla fuga in un momento immediatamentesuccessivo, pone in essere la condotta sanzionata dall’art. 189, commi 1, 6 e 7,cod. strada (Sez. 4, n. 28785 del 21/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284807 – 01; Sez.4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885 - 01).3. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alTribunale di Milano in diversa persona fisica per nuovo giudizio; al giudice delrinvio è demandata anche la liquidazione delle spese inerenti al presente giudiziodi legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano,diversa persona fisica.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]