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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26258/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 gennaio 2022, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Caltagirone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per due furti aggravati (l'uno ex art. 625 n. 2 e l'altro ex art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.) commessi in concorso tra loro il 12 ottobre 2020 in Palagonia e Mineo.

2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto ricorso per cassazione, mentre lo ha proposto [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova: il Tribunale di Caltagirone, investito della richiesta all'udienza del 17 novembre 2020, l'aveva rigettata e, a seguito di ciò, l'imputato aveva chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato.

L'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è stata così impugnata dinanzi alla Corte di appello, in uno con la sentenza di condanna (come stabilito da Sez.

U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237), ma la Corte ha opposto al ricorrente una sola ragione di conferma dell'ordinanza di rigetto, non consentita dalla legge.

Ha cioè ritenuto corretta la decisione del Tribunale in ragione dell'ostatività della pena edittale massima, alla luce dell'art. 168-bis cod. pen.

Il ricorrente contesta l'assunto, posto che l'art. 168-bis cod. pen. richiama anche i reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., tra i quali rientra il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al giudizio di commisurazione della pena, mantenuta ingiustificatamente al di sopra del minimo edittale.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

A fronte dell'ordinanza resa dal primo giudice, che aveva respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato aveva enunciato uno specifico motivo di appello, prendendo posizione sui diversi elementi indicati dall'art. 464-quater cod. proc. pen. quali criteri di valutazione dell'istanza.

La Corte territoriale non ha risposto al motivo, limitandosi a ritenere l'istanza non accoglibile nemmeno in astratto, in ragione dell'inapplicabilità dell'istituto, che «può essere riconosciuto in relazione ai reati per i quali è prevista la pena edittale detentiva non superiore nel massimo ad anni quattro di reclusione» (pag. 2, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), laddove la pena edittale massima sarebbe stata, all'epoca dei fatti, pari ad anni sei di reclusione per il furto monoaggravato e ad anni dieci di reclusione per il furto pluriaggravato.

In realtà, l'art. 168-bis, primo comma, cod. pen. prevede (e prevedeva al momento del giudizio, anteriore all'entrata in vigore del d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150) che la sospensione possa applicarsi anche nei procedimenti per delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen., tra i quali appunto il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. 2.

La sentenza va dunque annullata, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

3. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2022, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Caltagirone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per due furti aggravati (l'uno ex art. 625 n. 2 e l'altro ex art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.) commessi in concorso tra loro il 12 ottobre 2020 in Palagonia e Mineo. 2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto ricorso per cassazione, mentre lo ha proposto [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova: il Tribunale di Caltagirone, investito della richiesta all'udienza del 17 novembre 2020, l'aveva rigettata e, a seguito di ciò, l'imputato aveva chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato. L'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è stata così impugnata dinanzi alla Corte di appello, in uno con la sentenza di condanna (come stabilito da Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237), ma la Corte ha opposto al ricorrente una sola ragione di conferma dell'ordinanza di rigetto, non consentita dalla legge. Ha cioè ritenuto corretta la decisione del Tribunale in ragione dell'ostatività della pena edittale massima, alla luce dell'art. 168-bis cod. pen. Il ricorrente contesta l'assunto, posto che l'art. 168-bis cod. pen. richiama anche i reati di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., tra i quali rientra il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al giudizio di commisurazione della pena, mantenuta ingiustificatamente al di sopra del minimo edittale. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento. A fronte dell'ordinanza resa dal primo giudice, che aveva respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato aveva enunciato uno specifico motivo di appello, prendendo posizione sui diversi elementi indicati dall'art. 464-quater cod. proc. pen. quali criteri di valutazione dell'istanza. La Corte territoriale non ha risposto al motivo, limitandosi a ritenere l'istanza non accoglibile nemmeno in astratto, in ragione dell'inapplicabilità dell'istituto, che «può essere riconosciuto in relazione ai reati per i quali è prevista la pena edittale detentiva non superiore nel massimo ad anni quattro di reclusione» (pag. 2, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), laddove la pena edittale massima sarebbe stata, all'epoca dei fatti, pari ad anni sei di reclusione per il furto monoaggravato e ad anni dieci di reclusione per il furto pluriaggravato. In realtà, l'art. 168-bis, primo comma, cod. pen. prevede (e prevedeva al momento del giudizio, anteriore all'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150) che la sospensione possa applicarsi anche nei procedimenti per delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen., tra i quali appunto il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. 2. La sentenza va dunque annullata, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. 3. Gli ulteriori motivi sono assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Cort