CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 30025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9191-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - [OSCURATO:PERSONA] ricorso per sopravvenuta carenza interesse. R.G.N. 9191/2018 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC 4313 avverso la sentenza n. 183/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 27/09/2017 R.G.N. 176/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’epigrafata parte ricorrente adiva il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare l’illegittimità dei contratti di lavoro, indicati nel ricorso introduttivo, dalla stessa stipulati con la controricorrente , con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal primo dei contratti conclusi, condanna al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno. 2. Avverso la sentenza di primo grado, di accoglimento della domanda di accertamento della illegittimità dei termini apposti ai contratti e condanna al risarcimento del danno, interponeva appello l’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto integrale del ricorso ex art. 414 c.p.c. In via gradata, lamentava l’erroneità del parametro utilizzato per la liquidazione del risarcimento del danno dal giudice di prime cure. 3. la lavoratrice proponeva appello incidentale, insistendo sulla domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto. 3. La Corte di appello di Campobasso accogliendo l’appello principale, per quanto di ragione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Larino, rideterminava la somma dovuta utilizzando quale criterio per la liquidazione del danno l’art. 32 della l. n. 183 del 2010; rigettava, invece, l’appello incidentale. 4. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi la lavoratrice. 5. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., restava intimata. 6. Il legale della parte ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima della fissata camera di consiglio il procuratore della epigrafata parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. 2. La richiesta palesa la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso che ridonda, com’è noto, nell’inammissibilità dello stesso. 3. Nulla per le spese essendo rimasta intimata la controricorrente. 4. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio, che è di stretta interpretazione, non si applica all’inammissibilità del gravame (non originaria) ma derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 b