CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19929/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di omessa statuizione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena ed il rigetto del ricorso nel resto. letta la memoria e udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di rigettare il ricorso proposto dall'imputato, con condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, per quanto qui di interesse, aveva rideterminato la pena, a seguito di due sentenze di annullamento disposte da questa Corte, alla quale Catania era stato condannato per il reato di usura. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, aveva omesso di concedere a Catania il beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene la difesa, con i precedenti atti di impugnazione (entrambi ritenuti fondati da questa Corte) ne avesse sollecitato l'applicazione; la stessa Corte di appello, con la sentenza n.244/2019, aveva specificamente affermato che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena non poteva essere accolta, avuto riguardo alla pena inflitta. 1.2 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva applicato l'aumento di pena da anni 1 ad anni 1 e mesi 4 di reclusione senza aver per nulla motivato il detto aumento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al primo motivo. 1.1 Si deve infatti rilevare come nel ricorso per cassazione del 2 luglio 2019 (ritenuto fondato da questa Corte) il ricorrente avesse già chiesto, in caso di condanna che rientrasse entro i due anni di reclusione, il beneficio della sospensione condizionale della pena; pertanto la Corte di appello, nel rideterminare la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, avrebbe dovuto motivare sulla sussistenza o meno dei presupposti per la concessione del beneficio. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato. Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01).Non può essere accolta la richiesta, formulata in sede di discussione, di annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, dovendosi ribadire che "l'omessa pronuncia da parte della corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità" (Sez.2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842), non essendo stato fornito alcun elemento in proposito. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, che fa riferimento al reato di usura commesso ai danni di Ferraro di cui al capo 6), dichiarato estinto per prescrizione, mentre il reato per il quale la condanna è stata confermata è l'usura di cui al capo 5), per il quale era stata contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n.4, su cui non vi è alcuna censura. 2. L'omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] possa valutare se il beneficio sia o meno concedibile. Considerato che il ricorso dell'imputato era relativo soltanto alla determinazione della pena ed alla concessione della sospensione condizionale della pena, nessun interesse aveva la parte civile ad interloquire sul punto, per cui nulla deve essere disposto sulla richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla stessa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Nulla per le spese