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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 19937/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria con richiesta di riassegnazione; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 191 commi 1 e 2, 195 commi 1, 2, 4, 5 e 7, cod. proc. pen. e 648 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato di riciclaggio contestato al ricorrente); che, inoltre, il ricorso non si confronta con la affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, riportata nella decisione impugnata (pg. 2) e da questa non smentita, trattandosi peraltro di 'doppia conforme', secondo cui il riciclaggio si configurava, nel caso concreto, alla luce del quadro probatorio (costituito dalla abrasione dell'identificativo del telaio e deskIla non coincidenza di ulteriori codici identificativi del telaio) indipendentemente dal compiuto accertamento del reato presupposto; che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria con richiesta di riassegnazione; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 191 commi 1 e 2, 195 commi 1, 2, 4, 5 e 7, cod. proc. pen. e 648 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato di riciclaggio contestato al ricorrente); che, inoltre, il ricorso non si confronta con la affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, riportata nella decisione impugnata (pg. 2) e da questa non smentita, trattandosi peraltro di 'doppia conforme', secondo cui il riciclaggio si configurava, nel caso concreto, alla luce del quadro probatorio (costituito dalla abrasione dell'identificativo del telaio e deskIla non coincidenza di ulteriori codici identificativi del telaio) indipendentemente dal compiuto accertamento del reato presupposto; che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19937/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris