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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1969

Cassazione n. 10430/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1969 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9) FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge processuale circa la notifica all'imputato del rinvio dell'udienza per cui era stato citato a comparire, nonché vizio di motivazione in punto di responsabilità, in relazione al contestato reato di cui all'art. 186 cod. strada (commesso il 21.10.2015).

Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede,. essendo ampiamente spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. nel frattempo maturate.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consia44ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1969 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9) FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge processuale circa la notifica all'imputato del rinvio dell'udienza per cui era stato citato a comparire, nonché vizio di motivazione in punto di responsabilità, in relazione al contestato reato di cui all'art. 186 cod. strada (commesso il 21.10.2015). Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede,. essendo ampiamente spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. nel frattempo maturate. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consia44ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris