CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 34794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel processo a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento og [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame l'ordinanza della Corte d'Appello di L'Aquila con cui è stata rigettata la richiesta di restituzione nel termine per proporre costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel processo a carico di imenez [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; processo in cui è stata pronunciata sentenza in primo grado dal GUP del Tribunale di L'Aquila, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che venisse notificato alla persona offesa, ammessa al gratuito patrocinio, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare o altro atto da cui potesse desumersi l'inizio del processo. La Corte aquilana, ispirandosi alla giurisprudenza di legittimità (da ultimo si cita la sentenza n. 20764 del 2019), ha ritenuto che la persona offesa non possa chiedere ed ottenere di essere restituita nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. al fine della sua costituzione di parte civile, non essendo "parte" del processo in senso tecnico, vale a dire non essendo né imputato, né pubblico ministero, né (ancora, appunto) parte civile. 2. La persona offesa Halimhamiti, tramite il difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso tale decisione di rigetto, deducendo con un unico motivo violazione di legge in relazione alla disposizione di cui all'art. 175 cod. proc. pen., ispirandosi ai principi affermati dalla sentenza di questa Corte regolatrice n. 8543 del 2021, che propone un'interpretazione costituzionalmente orientata dalla disposizione predetta, in coerenza con i principi affermati dalla pronuncia n. 55 del 1990 della Corte costituzionale e con il complessivo rafforzamento del ruolo della persona offesa nel procedimento penale. 3. Il PG ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, aderendo all'orientamento che propone una lettura più ampia e costituzionalmente orientata della disposizione prevista dall'art. 175 cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di restituzione nel termine che proponga la persona offesa al fine di costituirsi parte civile nel processo. 3.1. Ha depositato memoria il difensore degli imputati, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso proposto dalla persona offesa del reato, sottolineando che l'impugnazione non menziona gli atti in cui la persona offesa avrebbe indicato il suo domicilio e quale sarebbe stato il suo indirizzo, sicchè il ricorso è aspecifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.2. [OSCURATO:PERSONA] premette che, alla base delle censure difensive, si colloca la questione relativa al se la persona offesa, pur non essendo parte nel processo in senso tecnico, possa chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, ma non può, tuttavia, in presenza di una valida notificazione della "vocatio in ius" ai sensi dell'art. 154 cod. proc. pen., far valere a tal fine la mancata conoscenza del processo. Nella giurisprudenza di legittimità si registra un contrasto tra due opzioni interpretative differenti, alimentatosi anche in epoca recente. 2.1. Una prima tesi nega che la persona offesa possa chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, non essendo "parte" del processo in senso tecnico (Sez. 5, n. 10111 del 25/11/2014, dep. 2015, Pulselli, Rv. 262747; Sez. 2, n. 20764 del 12/03/2019, Scarfiello, Rv. 276055). Le due citate sentenze (cui non può essere aggiunta tout court la pronuncia Sez. 5, n. 32546 del 27/10/2020, Pizzuti, Rv. 279832, che, in motivazione, assume una posizione quasi neutra circa l'adesione all'una o all'altra delle possibilità interpretative delle quali si discute) giungono a tale conclusione sulla base, soprattutto, del dato letterale tratto dall'art. 175 cod. proc. pen. per cui la richiesta di restituzione nel termine può essere proposta da una delle "parti" del processo (imputato, pubblico ministero e parte civile), ma non anche dalla persona offesa dal reato, che parte non è. L'interpretazione letterale della norma è, poi, supportata anche attraverso l'interpretazione logica, tenuto conto che i termini processuali sono stabiliti a favore delle parti del processo e, dunque, non possono riguardare chi nel processo non è ancora entrato. 2.2. Un secondo orientamento ammette che la persona offesa, pur non essendo parte nel processo in senso tecnico, possa chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 18844 del 5/2/2019, Semeraro, Rv. 275742; Sez. 6, n. 41575 del 23/2/2018, D'Antoni, Rv. 275673, in motivazione; vedi anche Sez. 5, n. 18712 del 22/4/2022, Ficara, Rv. 283012); con la precisazione che, pur avendo la persona offesa tale possibilità, ella non può, tuttavia, in presenza di una valida notificazione della "vocatio in ius" ai sensi dell'art.154 cod. proc. pen., far valere a tal fine la mancata conoscenza del processo (Sez. 5, n. 8543 del 15/1/2021, A., Rv. 280537). A sostegno di tale opzione, ed in aperta antitesi all'esegesi del dato letterale proposta dalla tesi contraria ad espandere l'ambito applicativo del rimedio restitutorio, si è argomentato che l'art. 175 cod. proc. pen. si applica anche nella fase delle indagini preliminari, che pure non conosce, ancora, l'esistenza di "parti", ma solo di soggetti del procedimento e che, inoltre, il codice di rito non sempre, e non necessariamente, impiega il termine "parti" nel senso specifico di "parti del processo". Seguendo le linee interpretative della motivazione della sentenza D'Antoni (Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, in cui la persona offesa era venuta a conoscenza del procedimento solo a seguito della notifica della citazione a comparire come testimone, costituendosi poi, a seguito di ottenuta restituzione in termini, parte civile alla prima udienza successiva alla predetta notifica), anche ispirandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare alla sentenza interpretativa di rigetto n. 55 del 1990, è agevole giungere alla conclusione favorevole all'ammissione della parte civile al rimedio ex art. 175 cod. proc. proc. pen. In detta pronuncia la Corte costituzionale ha chiarito come la nuova disciplina processuale concernente la persona offesa si caratterizzi, rispetto al codice previgente, per un complessivo rafforzamento del suo ruolo e per il rapporto di complementarità tra le garanzie per essa apprestate nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale. Secondo la Corte costituzionale, poiché la persona offesa può nel corso del procedimento, se danneggiata dal reato, assumere il ruolo di parte civile, la partecipazione all'assunzione di prove nel corso delle indagini preliminari deve essere funzionalmente considerata come anticipazione di quanto le spetterà una volta che la costituzione di parte civile sarà stata formalizzata. Pertanto, è corretta l'adozione di un criterio interpretativo che faccia ricorso alla normativa in tema di parte civile ove la disciplina concernente la persona offesa non risulti compiutamente delineata. E la stessa Corte costituzionale ha depotenziato il dato ermeneutico letterale "limitante", segnalando - ancora nella pronuncia in esame - come non sia probante l'attribuzione alle sole "parti" della facoltà di cui si discute «dato che il termine "parti" è talvolta usato in modo da ricomprendervi l'offeso dal reato, sia nella delega legislativa per l'adozione del nuovo codice di procedura penale, che nella disciplina codicistica sulla persona offesa (cfr. gli artt. 93, comma terzo, e 95, comma primo, in tema di intervento degli enti collettivi). Dai richiamati argomenti, l'orientamento ammissivo trae la conclusione che se i poteri della persona offesa sono funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile, allora una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 175 cod. proc. pen. impone una interpretazione del termine "parti" in senso ampio, tale cioè da ricomprendere anche la persona offesa dal reato (cfr. soprattutto le sentenze n. 41575 del 2018 e n. 4583 del 2021). E ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui la rimessione in termini sia finalizzata alla costituzione di parte civile, poiché in tal caso la diretta connessione tra esercizio del diritto e legittimazione della "futura" parte processuale è di immediata evidenza.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire a tale seconda opzione, maggiormente aderente al volto costituzionale della vittima del reato nel vigente sistema processuale, anche in considerazione del ruolo processuale sempre più centrale conferitole nel diritto interno, in corrispondenza delle istanze del legislatore europeo che, con la Direttiva 2012/20/UE, ha aperto nuovi spazi di partecipazione e tutela alla persona offesa nel processo penale, e pur nella consapevolezza di determinanti, innegabili diversità di diritti e facoltà tra le parti processuali necessarie e la parte civile, che "chiede" di partecipare al processo (cfr. in tema le sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2011 e n. 23 del 2015). Anche la Corte EDU, peraltro, ha ammonito l'interprete a considerare, seppur in linea tendenziale, che, nell'ordinamento italiano, la posizione della persona offesa in attesa di costituirsi parte civile, proprio in ragione dei poteri che le sono riconosciuti, non differisca nella sostanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 6 CEDU e delle regole del fair trial, da quella della parte civile (cfr., in tema, sebbene decidendo un case law differente da quello oggi in esame, gli argomenti della sentenza C. EDU, Arno/di c. Italia del 7 dicembre 2017). Si ribadisce, pertanto, il principio di diritto secondo cui la persona offesa, pur non essendo parte nel processo in senso tecnico, può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile. 3. Sgombrato il campo, dunque, dalla questione preliminare ed essenziale alla decisione, l'adesione alla tesi che apre alla legittimazione della persona offesa ad agire con il rimedio della restituzione nei termini ex art. 175 cod. proc. peri., in vista della costituzione di parte civile, costituisce la base logico-giuridica per esaminare le censure del ricorrente. Si può concordare, in linea generale, con la sentenza D'Amico quando afferma che è costituzionalmente conforme un'interpretazione della disposizione sulla restituzione in termini, che, in presenza di nullità di atti comunicativi che precludono alla persona offesa di divenire parte del processo, consenta a questa di esercitare un diritto, quello alla restituzione del termine, che, senza la nullità, ben avrebbe potuto esercitare da parte civile. Nel caso di specie, la persona offesa, tramite il difensore, lamenta di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa al procedimento, in relazione al quale era stata ammessa al gratuito patrocinio, e, così come nelle pronunce favorevoli alla rimessione in termini della persona offesa (le sentenze Semeraro e D'Antoni), dovrà riconoscersi, eventualmente, il diritto ad ottenere il rimedio restitutorio, sul presupposto dell'omessa citazione della persona offesa, qualora questo venga accertato. E difatti, in tali ipotesi, si determina senz'altro una nullità di ordine generale a regime intermedio ex artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., derivante dall'omessa notifica alla persona offesa del decreto di citazione a giudizio, che è sanata dalla costituzione di parte o civile, ottenuta in seguito alla rimessione in termini, che, pertanto, diviene strumento utile a bilanciare, da un lato, il diritto della persona offesa a costituirsi parte civile e, dall'altro, le esigenze di celerità del processo, poiché, attraverso l'art. 175 cod. proc. pen., viene consentito l'ingresso nel processo alla parte invalidamente pretermessa senza regressione del procedimento all'udienza preliminare (così, ancora e condivisibilmente, la citata sentenza Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, D'Antoni, Rv. 275673). Orbene, nel caso del ricorrente, la Corte d'Appello, aderendo in via astratta all'opzione negativa circa l'ammissibilità della persona offesa al rimedio restitutorio ex art. 175 cod. proc. pen., non ha in alcun modo verificato la tempestività dell'istanza di restituzione nel termine, che, risolvendosi in un accertamento di fatto, poiché non si comprende il tempo trascorso tra la conoscenza dell'omessa citazione per l'udienza preliminare ed il momento in cui chiede di prendere visione degli atti, deve essere deciso dal giudice di merito. Invero, sia pur gravi sull'istante l'onere di indicare con la necessaria precisione il momento in cui egli abbia effettivamente preso cognizione del provvedimento da impugnare, anche a fini di specificità del ricorso in cassazione, vi è da sottolineare come, nel caso di specie, la Corte d'Appello non abbia in alcun modo rappresentato, al riguardo, un difetto dell'istanza ex art. 175 cod. proc. pen., poiché gli argomenti per dichiarare inammissibile detta istanza sono stati di ordine soltanto generale, volti ad escludere in via assoluta la legittimazione a proporre l'istanza in capo alla persona offesa, non essendo "parte" del processo in senso tecnico. I Il ricorrente, d'altra parte, ha indicato alcuni passaggi chiave utili a contestualizzare la tempestività del suo ricorso, una volta compresa la situazione di pretermissione dal processo per difetto di citazione; si rappresenta, infatti, che, a distanza di un anno dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, considerato che alcun avviso relativo al procedimento era stato mai notificato, il difensore chiedeva informazioni presso la Cancelleria del GIP competente, apprendendo che il fascicolo, definito in primo grado con rito abbreviato, era già stato trasmesso alla Corte di Appello a seguito di gravame proposto dal difensore degli imputati; a quel punto, si è proposta istanza per visionare atti e, subito dopo, si è proposta richiesta di restituzione nel termine. 3.1. Alla luce di tale ricostruzione, spetta alla Corte d'Appello, adeguandosi ai principi stabiliti da questa Corte in punto di ammissibilità dell'istanza di restituzione del termine della persona offesa dal reato di cui sia stata omessa la citazione in giudizio, rivalutare la situazione di fatto e verificare la tempestività della proposizione dell'istanza restitutoria ex art. 175 cod. proc. pen., oltre che, ovviamente, a monte, l'esistenza o meno di un'omessa citazione. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello