CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 36623/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'aert. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, contenuta nell'ambito della media edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico non particolarmente risalente; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione del precedente specifico annoverato. Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere esten