CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 05047/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 19/5/2020, con il quale si disponeva la proroga dell'applica- zione del regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P. nei confronti del reclamante. Rilevava il Tribunale l'infondatezza della critica circa l'automatismo della proroga del regime differenziato basata su una mera presunzione di permanenza dei collegamenti criminali in assenza di imputazioni per reati recenti e comunque di elementi aggiornati a sostegno della ritenuta attuale pericolosità sociale del detenuto. Invero, dal complesso degli elementi acquisiti, non circoscritti ai precedenti penali del Polverino, ma relativi alla disponibilità di ingenti risorse economiche illecite reinvestite in vari settori imprenditoriali, alla latitanza intrapresa subito dopo la scarcerazione dell'agosto 2005 fino all'arresto del 2012 in Spagna, periodo nel quale il Polverino ha gestito il clan dall'estero e dalla Campania, tanto da avere subìto due condanne non definitive per omicidi da lui ordinati durante la latitanza, emerge che la valutazione di persistente pericolosità sociale del reclamante è ancora elevata; né le recenti condotte processuali in senso dissociativo sono state ritenute genuina espressione di distacco dall'organizzazione di appartenenza, quanto frutto di una strategia orientata a ricavare benefici processuali. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge, con riferimento alla mancanza di attualità del pericolo di permanenza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, ritenuto sulla mera base del decreto ministeriale e senza autonoma valutazione dei presupposti per la rinnovazione del regime detentivo speciale. L'ordinanza di proroga si fonda su di una presunzione di pericolosità e di capacità di ricucire legami con il clan avulsa da ogni elemento concreto e contraria allo spirito della legge penitenziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché - ad onta dell'intitolazione - in realtà deduce meri profili di vizio argomentativo in una materia che prevede il sindacato di legittimità con esclusivo riferimento alla violazione di legge,, oltre che per il carattere reiterativo delle doglianze, già compiutamente affrontate nell'impugnato provvedimento. 1.1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assoluta- mente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 1.2. Alla luce di questi parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di errori nella applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle informazioni aggiornate trasmesse dagli organi investigativi, sulla segnalazione del ruolo primario assunto dal detenuto nella omonima consorteria e sull'esame della situazione criminale del territorio di riferimento, da cui emerge la stabile capacità del reclamante di mantenere i collegamenti con l'organizzazione crimi- nale di appartenenza ovvero di crearne di nuovi, come è emerso negli anni della latitanza. Tutte le censure proposte hanno dunque trovato adeguata trattazione, in particolar modo il profilo della dissociazione enfatizzato nel ricorso, così da escludere che sia stato violato il principio della motivazione, tale da refluire in una pretesa violazione di legge.2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de