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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 agosto 1988

Cassazione n. 28789/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/08/1988 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravate e per il reato previsto dall'articolo 4

I. 110/1975; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea valutazione delle risultanze processuali, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che la doglianza afferente al mancato riconoscimento della continuazione è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, pag. 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 Il consiglier nsore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/08/1988 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravate e per il reato previsto dall'articolo 4 I. 110/1975; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea valutazione delle risultanze processuali, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che la doglianza afferente al mancato riconoscimento della continuazione è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, pag. 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il consiglier nsore Il P
Sentenza Cassazione n. 28789/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris